| (Delega per il conferimento alle regioni di funzioni in
materia di concessioni demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi volti a conferire alle regioni funzioni in materia
di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
finalità turistico-ricreative e di realizzazione degli
interventi a difesa e tutela degli arenili nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) mantenimento allo Stato dei poteri di
individuazione delle aree da destinare a finalità
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turistico-ricreative anche mediante una revisione periodica
triennale dell'elenco di queste aree;
b) attribuzione alle regioni dei seguenti
compiti:
1) determinazione del periodo di durata delle diverse
tipologie di concessioni;
2) fissazione dei criteri e dell'entità dei canoni
marittimi, lacuali e fluviali di concessione e loro
equiparazione;
3) riscossione e gestione degli introiti dei canoni di
concessione e loro finalizzazione alla realizzazione di
interventi a difesa e valorizzazione degli arenili, compresa
la messa in opera di barriere frangiflutto;
c) riduzione, corrispondente all'ammontare degli
introiti di concessione, degli stanziamenti statali destinati
alle finalità di cui alla lettera b), numero 3), e
comunque delle risorse complessivamente trasferite alle
regioni.
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