| (Portualità turistica).
1. Ferma restando la disciplina vigente in materia
portuale, le regioni, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di
localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio
costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di
tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle
previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani
urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi
turistici è determinata in relazione alle esigenze della
navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle
esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai
programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla
facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale
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con il territorio, con priorità per gli interventi di
riqualificazione di strutture portuali già esistenti.
2. L'individuazione delle imprese e professioni che
organizzano ed erogano servizi per il turismo nautico e degli
standard minimi di qualità dei servizi medesimi è
effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma
4, della presente legge.
3. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle
opere di portualità turistica si conformano ai princìpi di
speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine
prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi.
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