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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60033
DDL5003-0010
Progetto di legge Camera n. 5003 - testo presentato - (DDL13-5003)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5003. TESTIPDL
...C5003.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5003 ZZ13 ZZPD ZZPR
        (Imprese turistiche e attività professionali).
     1.  Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività
  economiche organizzate per la produzione, la promozione, la
  commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di
  prodotti, servizi, esercizi ed infrastrutture concorrenti alla
  formazione dell'offerta turistica.
     2.  L'iscrizione in una apposita sezione speciale del
  registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971,
  n.426, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività
  turistica.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad
  adeguare le procedure di iscrizione al registro, nel rispetto
  delle finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 15
  maggio 1997, n.127.
     3.  Sono professioni turistiche quelle che si realizzano
  nell'organizzare e nel fornire servizi di promozione e
  consulenza della attività turistica, nonchè servizi di
  assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei
  turisti.
     4.  L'autorizzazione della regione all'esercizio delle
  attività di cui ai commi 1 e 3 ha validità su tutto il
 
                              Pag. 12
 
  territorio nazionale, previa iscrizione negli elenchi di cui
  all'articolo 2, comma 4, lettera  b).
     5.  In assenza di disciplina regionale nelle materie di cui
  ai commi 1 e 3, l'esercizio di dette attività è svolto:
         a)  per le imprese turistiche, con l'iscrizione al
  registro di cui al comma 2 del presente articolo e con il
  rispetto degli  standard  minimi di cui alle lettere
  c)  e  d)  del comma 4 dell'articolo 2;
         b)  per le professioni turistiche, previa
  comunicazione scritta al presidente della regione nel cui
  territorio l'interessato intende esercitare l'attività,
  corredata da una dichiarazione di possesso dei requisiti di
  cui alla lettera  b)  del comma 4 dell'articolo 2.
     6.  Le imprese turistiche e gli esercenti attività
  professionali non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione
  europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad
  esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di
  reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di
  cui al comma 2, a condizione che posseggano i requisiti
  richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le
  attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti
  dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n.112.
     7.  Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla
  data di entrata in vigore della presente legge.
     8.  Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte
  all'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, lettera  f),
  che operano a livello nazionale con riconoscimento formale
  dello Stato per finalità ricreative, culturali, religiose o
  sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al
  comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati
  anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi
  finalità analoghe e legate fra di loro da accordi
  internazionali di collaborazione.  A tal fine le predette
  associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla
  Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
 
                              Pag. 13
 
  (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.1084, dal
  decreto legislativo 23 novembre 1991, n.392, di attuazione
  della direttiva n.82/470/CEE nella parte concernente gli
  agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17
  marzo 1995, n.111, di attuazione della direttiva n.90/314/CEE
  concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
  compreso".
     9.  Per le attività ricettive gestite senza scopo di lucro,
  le regioni provvedono a stabilire i requisiti e gli
  standard  minimi; al medesimo obbligo sono assoggettate
  le attività realizzate dagli enti pubblici ancorchè affidate
  in gestione a terzi.
     10.  Le associazioni senza scopo di lucro che operano per
  la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e
  comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonchè
  le associazioni  pro loco,  sono ammesse ai benefici di
  cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
  modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5003 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5003 TOTPAG=0023 TOTDOC=0020 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=015 PAGFIN=0013 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=500300 00 FASCIDC=13DDL5003 SORTNAV=0500300 000 00000 ZZDDLC5003 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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