| (Imprese turistiche e attività professionali).
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività
economiche organizzate per la produzione, la promozione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di
prodotti, servizi, esercizi ed infrastrutture concorrenti alla
formazione dell'offerta turistica.
2. L'iscrizione in una apposita sezione speciale del
registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971,
n.426, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività
turistica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad
adeguare le procedure di iscrizione al registro, nel rispetto
delle finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 15
maggio 1997, n.127.
3. Sono professioni turistiche quelle che si realizzano
nell'organizzare e nel fornire servizi di promozione e
consulenza della attività turistica, nonchè servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei
turisti.
4. L'autorizzazione della regione all'esercizio delle
attività di cui ai commi 1 e 3 ha validità su tutto il
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territorio nazionale, previa iscrizione negli elenchi di cui
all'articolo 2, comma 4, lettera b).
5. In assenza di disciplina regionale nelle materie di cui
ai commi 1 e 3, l'esercizio di dette attività è svolto:
a) per le imprese turistiche, con l'iscrizione al
registro di cui al comma 2 del presente articolo e con il
rispetto degli standard minimi di cui alle lettere
c) e d) del comma 4 dell'articolo 2;
b) per le professioni turistiche, previa
comunicazione scritta al presidente della regione nel cui
territorio l'interessato intende esercitare l'attività,
corredata da una dichiarazione di possesso dei requisiti di
cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2.
6. Le imprese turistiche e gli esercenti attività
professionali non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione
europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad
esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di
reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di
cui al comma 2, a condizione che posseggano i requisiti
richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le
attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti
dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112.
7. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla
data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte
all'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f),
che operano a livello nazionale con riconoscimento formale
dello Stato per finalità ricreative, culturali, religiose o
sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al
comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati
anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi
finalità analoghe e legate fra di loro da accordi
internazionali di collaborazione. A tal fine le predette
associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla
Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
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(CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.1084, dal
decreto legislativo 23 novembre 1991, n.392, di attuazione
della direttiva n.82/470/CEE nella parte concernente gli
agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n.111, di attuazione della direttiva n.90/314/CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso".
9. Per le attività ricettive gestite senza scopo di lucro,
le regioni provvedono a stabilire i requisiti e gli
standard minimi; al medesimo obbligo sono assoggettate
le attività realizzate dagli enti pubblici ancorchè affidate
in gestione a terzi.
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per
la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e
comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonchè
le associazioni pro loco, sono ammesse ai benefici di
cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
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