Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60035
DDL5003-0012
Progetto di legge Camera n. 5003 - testo presentato - (DDL13-5003)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C5003. TESTIPDL
...C5003.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5003 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con
            regio decreto 18 giugno 1931, n.773).
     1.  L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773,
  e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
     "Art. 109. -  1.  I gestori di esercizi alberghieri e
  di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
  alloggio in tende,  roulottes,  nonchè i proprietari o
  gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli
  affittacamere, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in
  apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
  autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone
 
                              Pag. 14
 
  munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad
  attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
       2.  Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del
  passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
  equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito
  della fotografia del titolare.
       3.  I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i
  propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una
  scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello
  approvato dal Ministero dell'interno.  Tale scheda, anche se
  compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal
  cliente.  Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la
  sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche
  per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i
  componenti del gruppo.  Le schede sono conservate per sei mesi
  presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e
  agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere
  l'esibizione.  I dati nominativi delle predette schede, con
  l'indicazione del giorno e dell'esercizio cui si riferiscono,
  sono comunicati giornalmente, anche con mezzi informatici o
  telematici o mediante fax, all'ufficio di polizia competente
  per territorio, secondo le modalità stabilite con decreto del
  Ministro dell'interno; i dati numerici riassuntivi sono
  trasmessi, con le medesime modalità, agli organi competenti, a
  fini statistici, entro la fine di ogni mese.
       4.  La violazione delle disposizioni del presente
  articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
  di una somma da lire centomila a lire tre milioni.  Nei casi di
  grave e reiterata violazione la licenza può essere
  revocata".
     2.  Il trattamento dei dati eventualmente acquisiti dagli
  uffici di polizia ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del
  citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come
  sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere
  disposto oltre il termine di tre anni dalla data di
  acquisizione, salvo che si tratti di dati relativi a persone
  nei cui confronti sono in corso accertamenti o altre attività
  a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la
 
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  prevenzione e repressione della criminalità.  Cessate le
  esigenze di trattamento di cui al precedente periodo, i dati
  devono essere cancellati e le schede o le relative copie, che
  non siano inserite in atti d'indagine, devono essere
  distrutte.  Analogamente si procede per i dati, le schede e le
  relative copie acquisiti anteriormente al 1^ gennaio 1997.
 
DATA=980618 FASCID=DDL13-5003 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5003 TOTPAG=0023 TOTDOC=0020 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=023 PAGFIN=0015 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=500300 00 FASCIDC=13DDL5003 SORTNAV=0500300 000 00000 ZZDDLC5003 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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