| (Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n.773).
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e
di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulottes, nonchè i proprietari o
gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli
affittacamere, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in
apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone
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munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad
attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del
passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito
della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i
propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una
scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello
approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se
compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal
cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la
sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche
per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i
componenti del gruppo. Le schede sono conservate per sei mesi
presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere
l'esibizione. I dati nominativi delle predette schede, con
l'indicazione del giorno e dell'esercizio cui si riferiscono,
sono comunicati giornalmente, anche con mezzi informatici o
telematici o mediante fax, all'ufficio di polizia competente
per territorio, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno; i dati numerici riassuntivi sono
trasmessi, con le medesime modalità, agli organi competenti, a
fini statistici, entro la fine di ogni mese.
4. La violazione delle disposizioni del presente
articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire tre milioni. Nei casi di
grave e reiterata violazione la licenza può essere
revocata".
2. Il trattamento dei dati eventualmente acquisiti dagli
uffici di polizia ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del
citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere
disposto oltre il termine di tre anni dalla data di
acquisizione, salvo che si tratti di dati relativi a persone
nei cui confronti sono in corso accertamenti o altre attività
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la
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prevenzione e repressione della criminalità. Cessate le
esigenze di trattamento di cui al precedente periodo, i dati
devono essere cancellati e le schede o le relative copie, che
non siano inserite in atti d'indagine, devono essere
distrutte. Analogamente si procede per i dati, le schede e le
relative copie acquisiti anteriormente al 1^ gennaio 1997.
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