| (Superfici e volumi minimi
delle camere d'albergo).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con proprio provvedimento disciplinano la materia
riguardante le superfici ed i volumi minimi delle camere
d'albergo.
2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
comma 1, rimane vigente la disciplina riguardante le superfici
ed i volumi minimi delle camere d'albergo, recata
dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n.1102, e
successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n.203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della
legge 7 agosto 1997, n.266.
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