| (Attività di noleggio
degli autobus con conducente).
1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
disciplinare l'attività di noleggio degli autobus con
conducente.
2. Nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma
1, dovranno essere osservati i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) l'attività di noleggio di autobus con
conducente dovrà essere subordinata al rilascio di apposita
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autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali,
all'impresa noleggiante da parte della regione in cui
l'impresa ha la propria sede legale;
b) dovranno essere stabilite la durata della
suddetta autorizzazione e le modalità di rilascio e di
rinnovo;
c) dovranno essere specificamente indicati i
requisiti di professionalità e di capacità patrimoniale che
devono essere posseduti dall'impresa noleggiante;
d) dovrà essere stabilito che sull'autorizzazione
sia indicato il numero massimo degli autobus che possono
essere immatricolati in relazione alla capacità finanziaria
dell'impresa;
e) dovrà essere prevista l'inclusione del noleggio
di autobus con conducente nell'elenco delle attività aventi
carattere stagionale;
f) dovrà essere definito il regime sanzionatorio
per l'esercizio abusivo delle suddette attività.
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