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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60038
DDL5003-0015
Progetto di legge Camera n. 5003 - testo presentato - (DDL13-5003)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5003. TESTIPDL
...C5003.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5003 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Semplificazioni, abrogazioni
                    e revisioni di norme).
     1.  Il regio decreto 24 maggio 1925, n.1102, e la lettera
  a)  del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29
  marzo 1995, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge
  30 maggio 1995, n.203, come modificata dal comma 7
  dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.266, sono
  abrogati, fatta salva la prescrizione di cui al comma 2
  dell'articolo 9 della presente legge.
     2.  E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935,
  n.2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
  1936, n.526, e successive modificazioni.
     3.  Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico delle
  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
  giugno 1931, n.773, le parole: "o di albergo" sono soppresse;
  di conseguenza è abrogata la lettera  b)  del primo comma
 
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  dell'articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo
  unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
  decreto 6 maggio 1940, n.635.
     4.  I portieri d'albergo sono tenuti ad iscriversi in un
  apposito registro, istituito presso la camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura competente per
  territorio.  Con decreto del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
  intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
  rappresentative dei portieri d'albergo, sono stabiliti
  requisiti e modalità di accesso al registro.
     5.  Sono abrogati gli articoli 86 e 99 del testo unico
  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
  18 giugno 1931, n.773.
     6.  Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del
  regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
  pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
  n.635.
     7.  L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
  ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal
  sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
  Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
  unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la
  somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone non
  alloggiate.  La medesima autorizzazione abilita altresì alla
  fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico
  e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle
  persone alloggiate, nonchè ad installare, ad uso esclusivo di
  dette persone, attrezzature e strutture a carattere
  ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina
  in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
     8.  L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del
  quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende
  automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si
  riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.  Le
 
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  attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle
  vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
  edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè di quelle
  sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
     9.  Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un
  periodo superiore agli otto giorni, il titolare
  dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al
  sindaco.
     10.  L'autorizzazione di cui al comma 7 è revocata:
         a)  qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo
  proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
  l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio
  della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo
  superiore a dodici mesi;
         b)  qualora il titolare dell'autorizzazione non
  risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2
  dell'articolo 7;
         c)  qualora venga meno la rispondenza dello stato
  dei locali ai criteri stabiliti dalle regioni come previsto
  dall'articolo 9.
     11.  Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza
  pubblica il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni
  dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui al comma
  7.
     12.  Il comma 3 dell'articolo 17- ter  del testo unico
  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
  18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è
  sostituito dal seguente:
     " 3.  Entro cinque giorni dalla ricezione della
  comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al
  comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
  dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero,
  in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione
  dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad
  uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
  periodo non superiore a tre mesi.  Fermo restando quanto
  previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi
  prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene,
  l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni
  dalla data di violazione.  Non si dà comunque luogo
 
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  all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora
  l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni".
     13.  I procedimenti amministrativi per il rilascio di
  licenze, autorizzazioni e nullaosta riguardanti le attività e
  le professioni turistiche si conformano ai princìpi di
  speditezza, unicità e semplificazione e si uniformano alle
  procedure previste in materia di autorizzazione delle altre
  attività produttive, se più favorevoli.  Le regioni provvedono
  a dare attuazione al presente comma.  I comuni esercitano le
  loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di
  ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le
  attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica
  struttura organizzativa la responsabilità del procedimento,
  fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991,
  n.394.  E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata
  dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo
  1998, n.112, e dal relativo regolamento attuativo.
 
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