| (Semplificazioni, abrogazioni
e revisioni di norme).
1. Il regio decreto 24 maggio 1925, n.1102, e la lettera
a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29
marzo 1995, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n.203, come modificata dal comma 7
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.266, sono
abrogati, fatta salva la prescrizione di cui al comma 2
dell'articolo 9 della presente legge.
2. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935,
n.2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
1936, n.526, e successive modificazioni.
3. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n.773, le parole: "o di albergo" sono soppresse;
di conseguenza è abrogata la lettera b) del primo comma
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dell'articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n.635.
4. I portieri d'albergo sono tenuti ad iscriversi in un
apposito registro, istituito presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei portieri d'albergo, sono stabiliti
requisiti e modalità di accesso al registro.
5. Sono abrogati gli articoli 86 e 99 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n.773.
6. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n.635.
7. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal
sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la
somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone non
alloggiate. La medesima autorizzazione abilita altresì alla
fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico
e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate, nonchè ad installare, ad uso esclusivo di
dette persone, attrezzature e strutture a carattere
ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina
in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
8. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende
automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si
riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le
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attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè di quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
9. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un
periodo superiore agli otto giorni, il titolare
dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al
sindaco.
10. L'autorizzazione di cui al comma 7 è revocata:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio
della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo
superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non
risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2
dell'articolo 7;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato
dei locali ai criteri stabiliti dalle regioni come previsto
dall'articolo 9.
11. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni
dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui al comma
7.
12. Il comma 3 dell'articolo 17- ter del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
" 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al
comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero,
in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione
dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad
uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto
previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi
prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene,
l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni
dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo
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all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora
l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni".
13. I procedimenti amministrativi per il rilascio di
licenze, autorizzazioni e nullaosta riguardanti le attività e
le professioni turistiche si conformano ai princìpi di
speditezza, unicità e semplificazione e si uniformano alle
procedure previste in materia di autorizzazione delle altre
attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono
a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le
loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di
ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le
attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica
struttura organizzativa la responsabilità del procedimento,
fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991,
n.394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata
dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, e dal relativo regolamento attuativo.
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