| (Emissione di prestiti obbligazionari BOC-tur per il
finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore
turistico).
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città
metropolitane e i comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della
legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, le
comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le
regioni possono deliberare l'emissione di prestiti
obbligazionari, di seguito denominati "BOC-tur", per il
finanziamento di investimenti destinati ad almeno una delle
seguenti finalità:
a) miglioramento della ricettività turistica
esistente;
b) tutela ambientale;
c) restauro di beni di particolare valore
storico, artistico e monumentale;
d) miglioramento del sistema della mobilità
finalizzata al turismo.
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2. All'emissione dei prestiti "BOC-tur" si applicano,
salvo quanto disposto dai successivi commi, le disposizioni di
cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e
successive modificazioni.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400:
a) indica le specifiche tipologie di investimenti
finanziabili con il prestito "BOC-tur";
b) determina le caratteristiche dei titoli
obbligazionari di cui alla presente legge, nonchè i criteri e
le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare
per la raccolta del risparmio;
c) stabilisce l'ammontare delle commissioni di
collocamento destinate agli intermediari autorizzati;
d) definisce i criteri di quotazione sul mercato
secondario.
4. L'ente emittente il prestito "BOC-tur" può accedere
alla Cassa depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui
nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato
sottoscritto.
5. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di
cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.
6. In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari
possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con
mezzi diversi dalle economie di bilancio.
7. I prestiti "BOC-tur" sono collocati alla pari e gli
interessi possono essere corrisposti, con cedole annue,
semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile ai
sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre
1994, n.724, e successive modificazioni, o, a richiesta del
possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore
complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di
cui al medesimo comma 6 dell'articolo 35 della citata legge
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n.724 del 1994, da utilizzare presso le strutture turistiche
convenzionate con l'ente emittente.
8. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le
modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23
dicembre 1994, n.724, o, a richiesta del possessore del
prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo
equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di
concambio, da utilizzare presso le strutture turistiche
convenzionate con l'ente emittente. L'ente emittente può
rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con il
sottoscrittore, con le stesse modalità di cui al presente
comma.
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