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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60039
DDL5003-0016
Progetto di legge Camera n. 5003 - testo presentato - (DDL13-5003)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C5003. TESTIPDL
...C5003.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5003 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Emissione di prestiti obbligazionari BOC-tur per il
  finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore
                         turistico).
     1.  Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città
  metropolitane e i comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della
  legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, le
  comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le
  regioni possono deliberare l'emissione di prestiti
  obbligazionari, di seguito denominati "BOC-tur", per il
  finanziamento di investimenti destinati ad almeno una delle
  seguenti finalità:
         a)   miglioramento della ricettività turistica
  esistente;
         b)   tutela ambientale;
         c)   restauro di beni di particolare valore
  storico, artistico e monumentale;
         d)   miglioramento del sistema della mobilità
  finalizzata al turismo.
 
                              Pag. 20
 
     2.  All'emissione dei prestiti "BOC-tur" si applicano,
  salvo quanto disposto dai successivi commi, le disposizioni di
  cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e
  successive modificazioni.
     3.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, con regolamento emanato entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
  agosto 1988, n.400:
         a)  indica le specifiche tipologie di investimenti
  finanziabili con il prestito "BOC-tur";
         b)  determina le caratteristiche dei titoli
  obbligazionari di cui alla presente legge, nonchè i criteri e
  le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare
  per la raccolta del risparmio;
         c)  stabilisce l'ammontare delle commissioni di
  collocamento destinate agli intermediari autorizzati;
         d)  definisce i criteri di quotazione sul mercato
  secondario.
     4.  L'ente emittente il prestito "BOC-tur" può accedere
  alla Cassa depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui
  nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato
  sottoscritto.
     5.  Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di
  cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.
     6.  In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo,
  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari
  possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con
  mezzi diversi dalle economie di bilancio.
     7.  I prestiti "BOC-tur" sono collocati alla pari e gli
  interessi possono essere corrisposti, con cedole annue,
  semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile ai
  sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre
  1994, n.724, e successive modificazioni, o, a richiesta del
  possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore
  complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di
  cui al medesimo comma 6 dell'articolo 35 della citata legge
 
                              Pag. 21
 
  n.724 del 1994, da utilizzare presso le strutture turistiche
  convenzionate con l'ente emittente.
     8.  Il rimborso del prestito è assicurato secondo le
  modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23
  dicembre 1994, n.724, o, a richiesta del possessore del
  prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo
  equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di
  concambio, da utilizzare presso le strutture turistiche
  convenzionate con l'ente emittente.  L'ente emittente può
  rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con il
  sottoscrittore, con le stesse modalità di cui al presente
  comma.
 
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