| (Fondo di rotazione per il prestito
e il risparmio turistico).
1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini
italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico,
di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese,
istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,
associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e
favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli
con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i
criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31
marzo 1998, n.109.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di
collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a
livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle
istituzioni bancarie e finanziarie e dalle imprese turistiche,
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previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione e di
gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi
erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle
agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili
derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a
favore dei soggetti più bisognosi.
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