| (Disposizioni transitorie e finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e di ciascuno
dei decreti e regolamenti attuativi della presente legge, sono
abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo
1995, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n.203:
a) i commi 2, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 1;
b) i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo
3;
c) l'articolo 7, fatta eccezione per la deroga in
materia di superficie e di volume delle stanze delle strutture
alberghiere, di cui alla lettera a) del comma 1, così
come modificata dall'articolo 16, comma 7, della legge 7
agosto 1997, n.266, per la quale deroga si applicano il comma
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2 dell'articolo 9 e il comma 1 dell'articolo 11 della presente
legge;
d) il comma 14 dell'articolo 10, l'articolo 11 e
l'articolo 12.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 5 sono abrogate le
disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.494, e dell'articolo 47 del decreto ministeriale 29 maggio
1895.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è abrogata la
legge 17 maggio 1983, n.217, e successive modificazioni.
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