| (Copertura finanziaria).
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 5, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per
l'anno 1999 e di lire 300 miliardi per l'anno 2000.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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