Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60045
DDL5003-0002
Relazione Camera n. 5003-A (DDL13-5003-A)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5003A, C765A, C1082A, C1087A, C1179A, C2001A, C2141A, C2193A, C2276A, C3308A, C3554A, C4318A, C4849A. TESTIPDL
...C5003A, C765A, C1082A, C1087A, C1179A, C2001A, C2141A, C2193A, C2276A, C3308A, C3554A, C4318A, C4849A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5003A ZZ13 ZZRL ZZRM
                               Pag. 5
 
     Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che la X
  Commissione propone all'esame dell'Assemblea, a seguito
  dell'esame del testo del progetto di legge C. 5003, già
  approvato dal Senato, e delle numerose proposte di legge ad
  esso abbinate, è volto a sottoporre a generale riordino la
  legislazione nazionale sul turismo, per adeguarla alle nuove
  esigenze del settore, profondamente mutate rispetto alla fase
  cui risale la normativa fondamentale vigente in materia - la
  legge 17 maggio 1983, n. 217 -, e al mutato quadro delle
  competenze istituzionali in materia, a seguito dei processi di
  riforma delle pubbliche amministrazioni e di decentramento
  amministrativo avviati dalla legge Bassanini.
     Come segnalato anche nella presentazione del nono
  Rapporto sul turismo italiano,  recentemente pubblicato
  sotto il patrocinio del Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato - Dipartimento del turismo,
  questo adeguamento è necessario per proporre una visione di
  sistema che sappia far interagire attività di produzione, di
  commercializzazione, di servizio e di consumo in modo
  unitario, concorrendo alla formazione dell'offerta turistica e
  collegando lo sviluppo economico con la programmazione del
  territorio.
     L'obiettivo primario perseguito con il provvedimento in
  esame è dunque quello di definire una legge quadro: una legge
  di princìpi fondamentali, di definizione degli strumenti della
  politica del turismo in cui - riconoscendo al turismo un ruolo
  strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese
  e per la crescita culturale e sociale della persona e della
  collettività - si riconsidera il ruolo delle imprese
  turistiche, la tutela del consumatore oltre che la
  valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche
  e delle tradizioni locali, ai fini della qualità dello
  sviluppo turistico.
     La rilevanza del tema, l'obiettiva complessità di un
  intervento legislativo rispettoso delle diverse esigenze
  coinvolte, di natura economica, sociale e istituzionale,
  nonché specifiche difficoltà - su cui si avrà modo di
  ritornare - giustificano il particolare impegno che è stato
  necessario profondere per dare una risposta concreta
  all'attesa di un quadro di certezza normativa manifestata da
  tutti gli operatori e gli utenti del settore.  D'altra parte,
  la grande attenzione dedicata al tema del turismo da tutte le
  forze politiche e sociali appare evidente fin dalla
  circostanza formale della particolare articolazione
  dell' iter  procedurale del testo che giunge all'esame
  dell'Assemblea: esso costituisce la profonda rielaborazione -
  nella forma di un nuovo testo - del progetto approvato dal
  Senato (a sua volta testo unificato di undici progetti di
  legge, di cui uno di iniziativa della regione Veneto), frutto
  di un approfondito esame in Comitato ristretto e in sede
  referente, nel corso del quale sono state attentamente
  vagliate - anche attraverso una serie di audizioni dei
  soggetti interessati - le esigenze dei protagonisti del
  comparto e i profili di coerenza con gli altri settori
  dell'ordinamento.
  La rilevanza economica e sociale del settore
  turistico.
     La particolare rilevanza economica e sociale del settore
  turistico probabilmente
 
                               Pag. 6
 
  non è stata fino ad oggi adeguatamente presa in
  considerazione da parte delle autorità pubbliche.  I dati
  disponibili indicano con chiarezza il peso del settore
  all'interno dell'economia italiana.  Ad esempio, il citato
  Rapporto sul turismo italiano  stima in poco più di
  134.000 miliardi di lire il fatturato del business turistico,
  pari a circa il 6,5 per cento del PIL: qualora, peraltro, si
  considerino anche gli investimenti delle imprese in beni
  capitali e in viaggi d'affari e le spese sostenute dalle
  autorità pubbliche per investimenti infrastrutturali,
  l'incidenza del settore turistico sale addirittura al 20 per
  cento del PIL.  Inoltre il valore aggiunto direttamente
  generato dal settore propriamente turistico è pari al 5,5 per
  cento dell'intero valore aggiunto nazionale.
     Ugualmente rilevanti sono i dati, forniti dall'ISTAT, che
  riguardano le presenze ufficialmente rilevabili nel sistema
  ricettivo italiano.  Nel corso del 1999 gli alberghi e le altre
  strutture ricettive hanno registrato oltre 74 milioni di
  arrivi e quasi 310 milioni di presenze, di cui più del 40 per
  cento è costituito da stranieri, dato estremamente rilevante
  anche per la bilancia commerciale italiana.
     Oltre a questi dati di carattere assoluto, vanno tenute
  presenti le particolari caratteristiche del settore, che
  riproducono ed amplificano quelle proprie del tessuto
  produttivo italiano nel suo complesso, ed hanno particolare
  rilievo soprattutto per il loro specifico contributo per
  affrontare alcuni dei principali problemi complessivi
  dell'Italia, come quello occupazionale e del divario di
  sviluppo tra le diverse aree del Paese.  Così, il fatto che in
  questo settore, più che in altri, operi una miriade di piccole
  e piccolissime imprese (l'ISTAT, nel 1997, ha censito 34.000
  alberghi, 23.000 alloggi privati, 6.500 agenzie di viaggi,
  4.500 aziende agrituristiche, 2.300 tra campeggi e villaggi,
  2.200 stabilimenti balneari), non è privo di conseguenze dal
  punto di vista occupazionale, considerato il particolare
  contributo tipicamente dato in questo senso dalla piccole e
  medie imprese (la piccola impresa da sola occupa in Italia
  oltre il 54 per cento degli addetti).  D'altronde, emergono con
  particolare evidenza, nel settore turistico, i segni di
  un'accelerazione dello sviluppo delle attività produttive nel
  Mezzogiorno che trova nella nuova vitalità delle piccole e
  medie imprese meridionali il proprio motore.  I dati sulle
  presenze turistiche in Italia mostrano in effetti una tendenza
  evolutiva particolarmente positiva nel Sud e nelle Isole, aree
  nelle quali le presenze sono cresciute, tra il 1998 e il 1999,
  del 5,6 per cento contro un valore medio nazionale del 3,4 per
  cento, con un risultato particolarmente positivo per quanto
  riguarda gli stranieri.
     Questa crescita dell'attività turistica nel Mezzogiorno si
  scontra peraltro con una offerta ricettiva significativamente
  più bassa che nel resto del Paese (nel Sud e nelle Isole vi
  sono 260.000 posti letto sui circa 1.800.000 posti letto
  complessivi disponibili negli esercizi alberghieri italiani).
  L'offerta turistica italiana si segnala, inoltre, per una
  certa debolezza della componente della grande ricettività: la
  dimensione media di camere per esercizio è pari a 28, con una
  tendenza alla crescita, ma sempre sensibilmente inferiore alla
  media degli altri paesi turistici.  Va d'altra parte rilevato
  che ormai, in Italia, in termini di esercizi e posti letto, il
  settore extra alberghiero ha superato quello alberghiero,
  tanto che si potrebbe paradossalmente affermare che è
  quest'ultimo a rappresentare la ricettività complementare.
     Alla oggettiva rilevanza del settore turistico fa dunque
  riscontro l'emergere di importanti prospettive evolutive, che
  si possono risolvere in un suo ulteriore rafforzamento o
  nell'emergere di difficoltà competitive, i cui segni possono
  già essere intravisti.
     La sempre maggiore facilità di accesso a nuovi mercati del
  turismo, legata ai processi di sviluppo economico di nuove
  aree geo-politiche (dall'Europa centro orientale al
  Mediterraneo meridionale) e alla sempre crescente facilità
  degli spostamenti e delle comunicazioni, oltre che alla
  progressiva integrazione europea e all'adozione dell'euro, si
  può riflettere sia in un conseguente accrescimento dei turisti
  stranieri
 
                               Pag. 7
 
  che vengono in Italia, sia in un loro progressivo esodo verso
  le nuove mete, che presentano spesso innegabili vantaggi
  competitivi quanto al costo dei servizi offerti.  Nonostante il
  trend  complessivamente positivo del comparto turistico
  italiano, dati previsionali dell'Organizzazione mondiale del
  turismo indicano che se il numero di arrivi di turisti
  stranieri nell'insieme dei paesi europei è destinato a
  crescere nell'arco di venticinque anni ad un tasso medio del 3
  per cento, dai 338 milioni del 1995 ai 717 milioni previsti
  nel 2020, in Italia tale tasso dovrebbe fermarsi al 2,1 per
  cento, contro dati significativamente migliori sia per i
  maggiori "concorrenti" (Gran Bretagna, Francia e Spagna) sia
  soprattutto per i paesi emergenti dell'Europa centro orientale
  e del Mediterraneo meridionale e orientale.  Il dato conferma
  che si apre una stagione di accentuata concorrenza
  internazionale, a cui l'"industria" italiana del turismo deve
  giungere nelle migliore condizioni di competitività - che nel
  nostro caso non possono che coincidere con una maggiore
  specializzazione dell'offerta ed un miglioramento del rapporto
  qualità/prezzo che passa essenzialmente per un innalzamento
  della qualità dei servizi offerti.
     Sono pertanto particolarmente significative le linee
  evolutive che riguardano le diverse tipologie di turismo, e va
  guardata con favore la tendenza a moltiplicare le offerte
  "specializzate" e i prodotti, con lo sviluppo di speciali
  mercati per l'agriturismo ed il turismo enogastronomico, il
  turismo culturale e d'arte - si pensi a progetti-prodotto
  quali il turismo archeologico ed i parchi a tema -, il turismo
  d'affari, magari indirizzati a particolari categorie di utenti
  (come, ad esempio, gli anziani e i giovani), insomma di tutte
  le forme alternative alle tipologie più tradizionali di
  turismo, che conservano peraltro la propria centralità.  In
  tale tendenza si esprime una differenziazione delle offerte
  che, valorizzando la molteplicità delle potenzialità del
  nostro Paese in questo campo, può contribuire in maniera
  significativa alla tenuta e al rilancio della competitività
  anche internazionale del settore.  In questo quadro,
  fondamentale sarà soprattutto la capacità di sviluppare
  pienamente una logica di rete tra gli operatori turistici
  appartenenti a un medesimo comparto, creando la possibilità di
  rafforzare i circuiti specializzati, e soprattutto di
  valorizzare gli elementi di interazione intersettoriale che
  contribuiscono ad innalzare la qualità complessiva
  dell'offerta turistica, favorendo la sua
  destagionalizzazione.
     Particolarmente significative sono quindi tutte le
  iniziative volte a garantire la piena compatibilità e la
  promozione reciproca tra attività turistica e temi come quelli
  della tutela dell'ambiente e dei beni culturali, della
  promozione delle tradizioni locali, della tutela dei diritti
  del consumatore, nonché, sul piano degli attori,
  l'integrazione delle azioni condotte dalle diverse autorità
  pubbliche competenti e i soggetti privati - imprese ed
  associazioni -, anche ai fini della definizione di opportune
  forme di partenariato pubblico-privato nella definizione e
  nell'attuazione degli interventi volti allo sviluppo del
  settore.  Allo stesso tempo, occorre riconoscere e valorizzare
  la natura pienamente imprenditoriale dei soggetti che svolgono
  attività turistiche, proprio per l'estrema rilevanza economica
  di questo settore.
     Un ruolo essenziale per lo sviluppo del comparto turistico
  è rappresentato dalla formazione, che dovrebbe peraltro
  realizzarsi in forme più organiche e sistematiche di quelle
  sin qui realizzate.  Analoga attenzione dovrà essere dedicata
  ai processi di innovazione tecnologica, che rappresentano
  anche per il turismo uno dei principali terreni sui quali si
  misurerà la competitività di un sistema nel prossimo futuro:
  si pensi alle prospettive offerte dalla vendita dei servizi
  turistici via Internet.
  I tratti essenziali della normativa vigente.
     Dagli elementi richiamati emerge con chiarezza sia la
  rilevanza economica e sociale del settore che le complesse
  interrelazioni che si stabiliscono al suo interno e con
  un'ampia serie di altri fenomeni di
 
                               Pag. 8
 
  grande portata.  La responsabilità specifica delle autorità
  pubbliche, e del Parlamento in particolare, di fronte a un
  settore così importante è evidentemente in primo luogo quella
  di dare un quadro normativo di riferimento che sia insieme
  certo nei suoi tratti fondamentali, per costituire la base
  dell'azione dei diversi attori, e flessibile nelle sue
  modalità operative, per accompagnare e promuovere i mutamenti
  che necessariamente caratterizzano un settore in così rapida
  evoluzione.
     La situazione della disciplina del turismo e delle
  politiche che ne conseguono è sicuramente migliorata in
  maniera significativa grazie ad alcuni importanti interventi
  realizzati nel corso degli ultimi anni.  Tali interventi hanno
  riguardato sia il piano delle competenze istituzionali che
  quello degli interventi volti alla promozione e al sostegno
  del comparto.  In particolare, sotto il primo profilo, vanno
  ricordati gli interventi condotti nell'ambito della riforma
  avviata dalla legge Bassanini, che hanno condotto da una parte
  a un rafforzamento delle competenze regionali in tale materia
  - che l'articolo 117 della Costituzione comprende tra quelle
  rientranti nella potestà legislativa delle regioni -,
  dall'altra, più di recente, al trasferimento delle funzioni
  statali in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio
  al Ministero dell'industria, dando così definitiva
  sistemazione alla situazione venutasi a creare a seguito della
  soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
  Sotto il profilo degli interventi di sostegno al comparto,
  invece, basti ricordare l'estensione dell'applicabilità delle
  agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 al
  turismo.
     Questi importanti interventi, di per sé, non sono però in
  grado di dare corpo a un quadro complessivo che possa essere
  posto a base di una vera e propria politica nazionale del
  turismo, in grado di integrare e valorizzare l'apporto dei
  molteplici soggetti interessati.  Va in particolare rilevato
  che l'intervento condotto sul piano istituzionale si limita
  alla ridefinizione formale delle competenze specifiche, tra
  Stato e regioni o all'interno del Governo nazionale, senza
  però configurare di per sé i concreti contenuti di una
  politica generale per lo sviluppo del turismo.  Tale intervento
  segna con chiarezza alcuni indirizzi - la valorizzazione delle
  autonomie territoriali e il definitivo inquadramento del
  turismo nell'ambito delle attività produttive - "preliminari"
  all'effettiva definizione del ruolo che ogni soggetto deve
  esercitare nella definizione e nell'attuazione delle politiche
  necessarie.  Quanto agli interventi volti ad ampliare gli
  strumenti di sostegno alle attività turistiche, nonostante la
  loro rilevanza, essi rimangono caratterizzati da una
  episodicità che lascia impregiudicata la vera questione di
  fondo, cioè la natura dell'attività turistica, e quindi dei
  principi generali che ad essa si devono applicare.  Nella
  concretezza delle disposizioni emergono poi degli specifici
  problemi di coordinamento tra gli interventi normativi
  succedutisi nel tempo, e il persistere di specifici vincoli e
  gravami burocratici che, anche alla luce della generale
  tendenza alla semplificazione e alla liberalizzazione delle
  attività economiche, appaiono ormai ingiustificati.
  Nell'insieme, dall'esame della situazione della normativa
  vigente, esce quindi rafforzata la consapevolezza della
  necessità di procedere ad un intervento organico che inquadri
  e dia corpo anche ai positivi risultati già raggiunti nel
  corso degli ultimi anni.
  Le linee dell'intervento proposto.
     Sono queste le motivazioni dell'intervento, e sui temi ad
  esse connessi si concentrano le diverse parti del testo che
  giunge all'esame dell'Assemblea.  Alle medesime motivazioni
  sono riconducibili gli interventi modificativi che, attraverso
  i lavori del Comitato ristretto e della Commissione, hanno
  portato dal testo approvato dal Senato a quello sottoposto
  adesso all'esame dell'Assemblea.  D'altronde, i principi cui si
  è rifatto l'intervento erano sostanzialmente già presenti nel
  testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, la cui
  ispirazione di fondo, nonostante le
 
                               Pag. 9
 
  numerose modifiche, viene nel complesso confermata, e anzi
  meglio evidenziata.
     Da una parte, si sono soppresse le parti non direttamente
  riconducibili alla natura dello strumento legislativo
  adottato, che, per la loro portata esclusivamente settoriale
  (demanio marittimo e portualità turistica, attività di
  noleggio degli autobus) tendevano a trasformare la nuova legge
  quadro in un contenitore di una serie di esigenze specifiche
  che, per quanto valide in sé, possono trovare migliore
  collocazione e la sede dei necessari approfondimenti in
  appositi interventi legislativi.  Dall'altra, si è cercato di
  dare maggiore sinteticità ed evidenza formale a tutta una
  serie di disposizioni di principio che apparivano a volte non
  perfettamente coordinate e risultavano sparse in diverse parti
  del provvedimento; infine, i punti essenziali dell'intervento
  previsto dal testo del Senato sono stati confermati ed
  integrati con nuove norme di analoga finalità.  Il disegno
  complessivo, pur essendo possibili ulteriori interventi
  migliorativi nel corso dell'esame in Assemblea, ne risulta
  rafforzato, facendo emergere con maggiore evidenza i canoni di
  fondo cui si ispira: il rafforzamento degli strumenti di
  cooperazione interistituzionale per tracciare una politica
  nazionale del turismo, sotto il profilo delle competenze
  istituzionali; e, sotto il profilo dei destinatari finali
  (cittadini e imprese), da una parte l'introduzione di nuovi
  strumenti, anche di carattere economico, per superare gli
  ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi
  turistici da parte dei soggetti più deboli, dall'altra la
  piena valorizzazione della natura imprenditoriale delle
  attività turistiche e la riduzione degli oneri burocratici ad
  esse connessi.
     Il primo intento fondamentale della nuova legge quadro è
  quello di fornire un quadro di certezze normative.  Ha quindi
  il massimo rilievo la nuova disciplina sulle competenze
  istituzionali in materia di turismo, con cui si è inteso
  completare e dare organicità alla regionalizzazione già
  prevista nell'ambito della riforma Bassanini (il punto di
  riferimento è in questo caso il decreto legislativo 31 marzo
  1998, n. 112, che, agli articoli 43 e seguenti, ha definito la
  nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni in
  materia di turismo).  L'intervento condotto è infatti
  finalizzato a dare a tali norme l'organicità di cui mancavano,
  meglio specificando la funzione e l'ambito di intervento degli
  strumenti ivi previsti - in primo luogo, il documento
  finalizzato a definire le linee guida della politica nazionale
  in materia di turismo -, ed abrogando nel contempo l'intera
  legge quadro del 1983, di cui il decreto legislativo n. 112
  del 1998 ha fatto salve alcune parti significative.  Nel
  contesto di questo intervento si è mirato a raggiungere un
  punto di equilibrio che valorizza le esigenze del
  decentramento ai fini della definizione, in cooperazione tra
  Stato, regioni e autonomie locali, di regole minime comuni,
  necessarie ai fini della tutela dei diritti e delle esigenze
  di utenti e operatori.  In tal modo si perseguono
  contestualmente l'obiettivo della salvaguardia dell'unitarietà
  del sistema turistico e quello della valorizzazione della
  diversità dei prodotti locali: si è pertanto operato uno
  specifico richiamo al principio di sussidiarietà nei rapporti
  tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, coinvolgendo
  l'intero territorio, nelle sue espressioni istituzionali,
  nella costruzione dell'offerta turistica del sistema
  Italia.
     La strada prescelta, adattando a un più vasto disegno lo
  strumento già previsto dalla legge Bassanini, è quella di
  lasciare nella legge quadro solo l'individuazione dei temi
  che, per la loro rilevanza, devono essere sottoposti alla
  definizione di regole minime comuni, demandando invece la
  concreta individuazione di tali regole ad un meccanismo che ne
  garantisce l'adattabilità alle esigenze del settore, con il
  concreto coinvolgimento delle autonomie territoriali.  La
  componente programmatoria insita nel documento cui sono
  demandate le linee guida è stata inoltre significativamente
  rafforzata, rispetto a quanto previsto dal Senato, prevedendo
  l'istituzione di una Conferenza nazionale del turismo, quale
  sede del più ampio confronto a livello nazionale tra tutti i
  soggetti interessati, per la valutazione dei risultati e la
 
                              Pag. 10
 
  revisione delle norme comuni e degli indirizzi di fondo della
  politica nazionale in materia di turismo.
     In questo quadro, si pongono alcune scelte fortemente
  innovative, sia sul fronte dei diritti dei consumatori che su
  quello delle opportunità offerte agli operatori.  Quanto ai
  primi, che ovviamente sono innanzitutto i diretti beneficiari
  della definizione di regole minime certe, è anche prevista
  l'istituzione di uno specifico strumento di informazione e
  promozione dei loro diritti, la Carta dei diritti del turista.
  Inoltre, si interviene per rendere concretamente operativa la
  tutela di tali diritti: con un intervento non previsto al
  Senato si affida infatti alle camere di commercio il compito
  di costituire commissioni arbitrali per la risoluzione delle
  controversie, contribuendo così ad evitare il prodursi di
  estenuanti contenziosi che ostacolano l'effettiva applicazione
  dei diritti riconosciuti dall'ordinamento.
     Quanto agli operatori, modificando l'indirizzo emerso al
  Senato, l'intervento più rilevante dal punto di vista di
  principio consiste nell'inclusione delle imprese turistiche
  nel settore industriale.  Si valorizza così il carattere
  imprenditoriale della loro attività e si superano
  sperequazioni di trattamento che, soprattutto per quanto
  riguarda l'ammissione a fruire degli incentivi pubblici, non
  appaiono giustificate alla luce della assoluta rilevanza
  economica del comparto.
     Secondo la medesima bipartizione (consumatori ed operatori
  del settore) operano gli specifici strumenti di sostegno
  introdotti dal progetto in esame.  Per i consumatori viene
  istituito un innovativo strumento che permetterà loro di
  accedere a forme di credito agevolato per le spese volte
  all'acquisto di servizi turistici.
     Per le imprese, le norme che porteranno all'istituzione
  dei sistemi turistici locali operano un intervento ancora più
  innovativo, che, sulla base della piena collaborazione tra
  soggetti pubblici e soggetti privati e tra livello centrale e
  livello locale, è volto alla realizzazione di specifici
  progetti di sviluppo dei contesti territoriali in cui più
  importante e articolata è l'offerta di risorse turistiche.
     Completano l'intervento del progetto di legge le norme di
  semplificazione delle procedure, degli obblighi e del quadro
  normativo di riferimento.  Con esse, da una parte si
  alleggeriscono significativamente i gravami burocratici posti
  in capo alle imprese turistiche, anche prevedendo
  l'unificazione delle procedure per l'avvio delle relative
  attività e di quelle ad esse connesse, in analogia a quanto
  già previsto per le imprese industriali con l'istituzione
  dello sportello unico.  Dall'altra si dà concreta attuazione a
  un'importante opera di bonifica normativa sostanzialmente
  tralasciata dalla legge Bassanini: accanto ad alcune
  abrogazioni ulteriormente volte a ridurre il "carico
  burocratico" delle imprese, assumono quindi particolare
  rilievo quelle volte ad eliminare dall'ordinamento le norme di
  legge vigenti nelle materie la cui definizione sarà d'ora in
  avanti rimessa allo strumento delle linee guida.
  Il testo predisposto dalla Commissione e le modifiche
  apportate sulla base dei pareri delle altre Commissioni.
     Le linee di intervento richiamate in precedenza hanno
  portato la Commissione a predisporre un testo composto da
  dodici articoli, ripartiti in quattro capi.
     Il capo primo, che costituisce la parte più consistente
  del provvedimento, reca le disposizioni relative ai principi,
  alle competenze ed alle strutture.
     In particolare, i principi fondamentali della legge quadro
  sono definiti nell'articolo 1.  Viene, fra l'altro,
  espressamente riconosciuto il ruolo strategico del turismo per
  lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese e per la
  crescita culturale e sociale della persona e della
  collettività.
     L'articolo 2, che definisce le competenze, costituisce uno
  dei punti centrali del provvedimento.  Innanzitutto
  nell'articolo si richiama specificatamente il principio di
  sussidiarietà nei rapporti tra Stato, regioni e autonomie
  locali: l'intero territorio nelle sue espressioni
  istituzionali è coinvolto
 
                              Pag. 11
 
  profondamente nella costruzione dell'offerta turistica del
  sistema Italia e e si è cercato di favorire il massimo di
  chiarezza nelle responsabilità e negli ambiti di intervento di
  ciascun livello istituzionale, non trascurando di indicare
  processi di collaborazione e concertazione tra gli stessi
  livelli.
     La Commissione ha confermato la scelta, già compiuta dal
  Senato, di affidare un compito di indirizzo per le regioni
  alle linee guida, da approvare con decreto del Presidente del
  Consiglio d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in tal
  modo favorendo una delegificazione - anche a livello regionale
  - della materia.  Alle linee guida è stato attribuito il
  compito di individuare e selezionare gli elementi che,
  all'interno della materia turistica, debbono essere trattati
  in maniera uniforme sul territorio nazionale, allo scopo di
  garantire e disciplinare un valore costituzionale come la
  libertà di impresa, che deve poter essere esercitata in un
  quadro sufficientemente certo e definito di regole che ne
  assicuri il carattere non lesivo dell'utilità sociale,
  riassuntivamente riconducibile alla tutela dei consumatori.
     L'unitarietà del settore turistico, la salvaguardia degli
  interessi non frazionabili in materia di libertà di impresa e
  di tutela del consumatore - come previsto nell'articolo 2 -
  sono obiettivi fondamentali della legge.  Le linee guida non
  potranno che essere rispettose di tali obiettivi, senza
  peraltro dare adito a tentazioni neocentralistiche, in quanto
  il documento delle linee guida dovrà essere condiviso da parte
  della Conferenza Stato-regioni, nel rispetto dei princìpi
  stabiliti dalla legge nazionale.
     Le linee guida, e gli aggiornamenti che si renderanno di
  volta in volta necessari, arricchiscono di contenuti normativi
  quei punti essenziali che il legislatore nazionale ritiene
  rispondano ad un interesse unitario e che costituiscono i
  principi dell'intervento pubblico in materia.  In questo modo
  si corrisponde all'obbligo costituzionale di orientare e
  delimitare la discrezionalità dell'azione del Governo al
  momento dell'adozione di atti che fungono da indirizzo per le
  regioni.  Queste, a loro volta, dovranno verificare che le
  proprie legislazioni non contrastino con le linee guida, in
  conformità alla giurisprudenza costituzionale che ha più volte
  precisato che l'attività legislativa regionale è condizionata
  solo in via indiretta dagli atti di indirizzo e coordinamento
  ed è pertanto limitata solo in relazione alle esigenze
  unitarie, ben potendo, quindi, sostituire le norme statali con
  disposizioni regionali che però siano, singolarmente o nel
  complesso, equivalenti a quelle statali.
     Si è ritenuto di specificare, nell'ambito delle materie
  oggetto delle linee guida, oltre alla parte finalizzata alla
  regolamentazione del settore, quella relativa alla
  individuazione delle politiche turistiche coordinate sul piano
  nazionale, con particolare riguardo al rapporto con la
  programmazione economica nazionale affidata al CIPE.  Essendo
  stata introdotta la definizione di sistemi turistici locali,
  si è inoltre attribuito alle linee guida un ruolo di
  concertazione dello sviluppo turistico basato sulla nuova
  dimensione del sistema turistico locale che non si esaurisce
  nella vecchia definizione di "comune a vocazione turistica" ma
  si configura come un territorio interconnesso dalla presenza
  di imprese, di servizi e di infrastrutture.
     Alle linee guida è stato affidato anche il compito di
  stabilire i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali
  concessi per attività turistico-ricreative, nonché di
  definizione dei relativi canoni e di durata.  Data la notevole
  complessità della materia, la Commissione ha scelto una strada
  che mira a dare risposta alle esigenze degli operatori del
  settore senza pervenire ad una disciplina di dettaglio
  impropria: è stato inoltre precisato che le linee guida, nel
  dettare i criteri in materia, dovranno farsi carico di
  assicurare l'invarianza del gettito per lo Stato.
     L'articolo 3 prevede l'istituzione della Conferenza
  nazionale del turismo, che oltre a mettere in linea l'Italia
  con le esperienze di altri Paesi europei, introduce un nuovo e
  stabile luogo di confronto tra le istituzioni e gli altri
  soggetti ove potranno individuarsi orientamenti per la
  definizione e l'aggiornamento del documento
 
                              Pag. 12
 
  contenente le linee guida e verificare periodicamente
  l'attuazione delle politiche turistiche.
     Con la Conferenza nazionale del turismo si intende dare
  risposta anche all'esigenza di pieno coinvolgimento degli
  operatori del settore già presente nel decreto legislativo n.
  112 del 1998: non si tratta, infatti, di un organismo
  burocratico che interviene per appesantire e rallentare, ma di
  un volano di riflessione oltre che di conoscenza dell'impatto
  delle politiche sul settore turistico e di indicazione di
  strategie nuove per affrontare la sfida della competizione
  internazionale.
     Con l'articolo 4 si prevede, come già sottolineato in
  precedenza, l'introduzione di un apposito strumento di
  informazione e di promozione dei diritti del turista, la Carta
  dei diritti del turista, affidando alle camere di commercio -
  alle quali la legge n. 580 del 1993 attribuisce tale funzione
  in via generale - il compito di istituire apposite sedi
  arbitrali e conciliative.
     L'articolo 5 introduce la definizione dei "sistemi
  turistici locali" in linea con le recenti disposizioni
  riguardanti i "sistemi produttivi locali".  Si tratta di una
  disposizione di particolare importanza per innescare processi
  efficaci di innovazione e di sviluppo del comparto turistico,
  al fine di evitare una tendenza alla settorializzazione e
  quindi una marginalità del comparto medesimo nell'ambito delle
  politiche economiche.  Il sistema turistico locale può infatti
  costituire un nuovo modo di concepire e gestire il territorio
  e le sue risorse con un approccio integrato e a rete,
  superando la frammentazione insita ancora nel sistema Paese.  I
  sistemi turistici locali - che sono promossi dagli enti locali
  attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con
  le associazioni di categoria che concorrono alla formazione
  dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e
  privati interessati, mentre alle regioni spetta il compito del
  loro riconoscimento per favorire l'integrazione tra politiche
  del turismo e politiche di governo del territorio - sono
  quindi destinatari delle risorse statali indirizzate al
  settore con lo scopo di favorire i processi di integrazione e
  aggregazione tra le imprese, di attuare interventi
  intersettoriali e infrastrutturali, di sostenere altri
  progetti di innovazione e riqualificazione così come previsto
  dall'articolo.
     In linea con questa impostazione, il fondo di
  cofinanziamento per l'offerta turistica, previsto
  dall'articolo 6, viene finalizzato al finanziamento dei
  predetti sistemi.
     Le imprese turistiche, le professioni turistiche e
  l'associazionismo sono trattate nell'articolo 7, che
  costituisce il capo II del provvedimento.  Alle imprese
  turistiche viene riconosciuta la dignità di impresa  tout
  court  sia sotto il profilo della regolamentazione,
  prevedendo l'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla
  legge 29 dicembre 1993, n. 580 - mentre viene soppressa la
  sezione speciale del registro istituita dalla legge n. 217 del
  1983 -, sia per quanto riguarda l'accesso ad eventuali
  agevolazioni e provvidenze: si supera dunque la definizione,
  molto ristretta e limitativa, di impresa turistica prevista
  dalla predetta legge n. 217 del 1983.  Contestualmente vengono
  definite le professioni turistiche, che sono quelle che
  organizzano e forniscono servizi di promozione e consulenza
  dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza,
  accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
     La scelta compiuta è stata quella di non lasciare le
  imprese turistiche prive di una definizione giuridica, senza
  peraltro costringerle in modelli precostituiti e ritagliati
  sull'esperienza attuale, che magari potrebbe essere superata
  nel giro di pochi anni.  Di grande interesse per le imprese
  turistiche è anche l'equiparazione alle altre imprese del
  settore industriale, ai fini di agevolazioni, contributi,
  sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere: si
  sancisce in tal modo l'ingresso a pieno titolo delle imprese
  turistiche nel mondo produttivo, superando una suddivisione
  che rischia di divenire in molti casi artificiosa e che già
  l'estensione al settore del turismo e del commercio delle
  agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 ha in
  qualche modo superato.
 
                              Pag. 13
 
     L'articolo 8, con cui si apre il capo III del
  provvedimento, prevede ulteriori semplificazioni degli
  obblighi dei gestori delle strutture ricettive derivanti dal
  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare
  riguardo alle norme di registrazione degli ospiti in tali
  strutture, mentre l'articolo 9 introduce una serie di
  semplificazioni per chi opera nel comparto turistico.
  Particolare importanza ha la scelta di prevedere che i
  procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze,
  autorizzazione e nulla osta riguardanti le attività e le
  professioni turistiche si conformino ai principi di
  speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa la
  introduzione degli sportelli unici, e si uniformino alle
  procedure previste in materia di autorizzazione delle altre
  attività produttive se più favorevoli.
     L'articolo 10 prevede l'istituzione di un Fondo di
  rotazione per il prestito e il risparmio turistico,
  finalizzato ad erogare prestiti turistici a tassi agevolati,
  favorendo altresì il risparmio turistico delle famiglie e dei
  singoli che si trovino al di sotto di un determinato livello
  di reddito.  L'obiettivo è quello di attivare un Fondo che,
  attraverso risparmi privati e risorse derivanti da
  finanziamenti e liberalità erogati da soggetti pubblici e
  privati, possa acquisire una sua autonomia, svolgendo quindi
  un'azione di promozione e non assistenzialistica.
     L'articolo 12, che apre il capo IV del provvedimento,
  racchiude in forma coordinata tutte le esigenze di abrogazione
  di norme precedenti non più compatibili, compresa la legge n.
  217 del 1983.  Per evitare un vuoto normativo viene comunque
  mantenuta in via transitoria la disciplina riguardante le
  superfici e i volumi minimi delle camere di albergo, fino a
  quando diverrà effettiva una nuova disciplina regionale.
     L'articolo 13 reca infine le disposizioni per la copertura
  finanziaria del Fondo di cofinanziamento dell'offerta
  turistica, di cui all'articolo 6.
     Il lavoro svolto dalla X Commissione è stato utilmente
  integrato dai numerosi pareri espressi dalle Commissioni
  competenti in sede consultiva, il cui intervento è valso ad
  assicurare un adeguato approfondimento dei vari profili
  coinvolti nella riforma, dato il carattere spiccatamente
  intersettoriale del settore del turismo.
     Va sottolineato che le Commissioni affari costituzionali,
  giustizia, lavoro ed affari sociali hanno espresso un parere
  pienamente positivo nei confronti del provvedimento.  La
  Commissione ha inoltre attentamente valutato le condizioni e
  le osservazioni contenute nei pareri resi dalle altre
  Commissioni, accogliendo una buona parte dei suggerimenti
  formulati.
     Per quanto riguarda i rilievi del Comitato per la
  legislazione, esso ha in primo luogo sottolineato la necessità
  di un intervento di coordinamento tra la disciplina
  dell'articolo 2, commi 4-8, del testo e quella dell'articolo
  44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che si integrano
  nel definire modalità di adozione contenuti del documento
  sulle linee guida, ed ha inoltre chiesto di individuare le
  singole disposizioni del decreto-legge n. 400 del 1993, in
  materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni
  demaniali marittime, che devono considerarsi abrogate a
  decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali di
  attuazione delle linee guida.
     La Commissione, che ha altresì recepito tre delle quattro
  osservazioni contenute nel parere del Comitato, ha ritenuto di
  accogliere questa seconda condizione, specificando che dalla
  data di entrata in vigore delle predette leggi regionali
  cessano di avere applicazioni le disposizioni del
  decreto-legge n. 400 del 1993 relative a concessioni demaniali
  marittime con finalità turistico-ricreative: dal momento le
  disposizioni del predetto decreto-legge riguardano anche
  concessioni demaniali aventi finalità diversa, si è ritenuto
  preferibile individuare le disposizioni interessate in modo
  testuale piuttosto che con il riferimento normativo specifico,
  prevedendo nel contempo non la loro abrogazione bensì la
  cessazione della loro applicabilità.
     Quanto alla prima condizione, la Commissione si è
  riservata un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in
  Assemblea.  Peraltro le disposizioni di cui all'articolo 44 del
  decreto legislativo n. 112 del
 
                              Pag. 14
 
  1998 e quelle di cui all'articolo 2 del testo predisposto
  dalla Commissione, ove considerate in modo sistematico, non
  sembrano tali da generare particolari incertezze sul piano
  applicativo: il provvedimento in esame richiama infatti il
  documento di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n.
  112 del 1998, specificandone ulteriormente finalità e
  contenuti alla luce dei princìpi della nuova normativa
  quadro.
     Particolare attenzione è stata posta nell'adeguarsi alle
  indicazioni della Commissione bilancio volte ad assicurare il
  rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e pertanto la
  compatibilità finanziaria della riforma della legislazione di
  turismo con i vincoli di bilancio formali e sostanziali.  Da
  una parte si è chiarito che l'estensione al turismo delle
  agevolazioni previste per l'industria (articolo 7, comma 4)
  avviene senza ulteriori oneri, non andando a prefigurare una
  riduzione delle risorse destinate alle imprese attualmente
  ammesse a questi interventi, ma aprendo la strada
  all'assegnazione di risorse aggiuntive che potranno peraltro
  essere individuate in sede di finanziaria; dall'altra si è
  provveduto agli altri adeguamenti ritenuti necessari dalla V
  Commissione (modifica agli articoli 3, comma 2, e 7, comma 10,
  soppressione del comma 7 dell'articolo 9, introduzione del
  comma 5 nell'articolo 10).  E' stata infine individuata una
  soluzione al problema della copertura finanziaria del Fondo di
  cofinanziamento dell'offerta turistica, rinviando all'esame
  che avrà luogo in sede di legge finanziaria la possibilità di
  un ulteriore ampliamento delle dotazioni finanziarie del Fondo
  medesimo per gli anni successivi al 2000.  Alla Commissione è
  apparso infatti più importante, in questa fase, stabilire il
  principio della continuità nel tempo del finanziamento del
  fondo, piuttosto che focalizzare l'attenzione sulla quantità
  di risorse ad esso effettivamente destinate.
     Per quanto riguarda le condizioni poste dalla Commissione
  finanze, la Commissione ha ritenuto di accogliere la richiesta
  relativa alla soppressione dell'articolo 9, comma 7, in
  materia di canoni radiotelevisivi per gli esercizi alberghieri
  e per i pubblici esercizi, essendo l'ultima legge finanziaria
  già intervenuta sulla materia.
     La Commissione non ha invece ritenuto di modificare la
  disciplina sui sistemi turistici locali, come richiesto dalla
  Commissione cultura, ritenendo che la finalità della
  salvaguardia del patrimonio ambientale e storico-artistico
  costituisca non solo uno dei princìpi generali cui si conforma
  tutta l'attività pubblica in materia di turismo, ma anche uno
  dei concreti obiettivi cui sono rivolti i progetti di sviluppo
  dei sistemi turistici locali oggetto di finanziamento
  regionale.
     Quanto alle osservazioni della Commissione ambiente, è
  stata accolta quella volta a prevedere la partecipazione delle
  associazioni ambientaliste alla Conferenza nazionale del
  turismo prevista dall'articolo 3.  Non sono state invece
  recepite due osservazioni che proponevano modifiche a punti
  specifici dei contenuti del documento sulle linee guida, in
  quanto tali richieste sembravano partire dal presupposto che
  l'intervento delineato con tale documento vada ad incidere
  sulle competenze attribuite da altri atti normativi alle
  regioni e agli enti locali.  Esso invece costituisce un atto
  generale volto a individuare alcuni elementi comuni di fondo
  che non alterano la competenza finale di tali enti e alla cui
  definizione essi collaborano in sede di Conferenza
  Stato-regioni.
     Considerazioni analoghe valgono per l'osservazione
  formulata nel parere della Commissione trasporti, che chiedeva
  che fosse precisato che i piani di localizzazione dei porti
  turistici devono essere elaborati dalle regioni di concerto
  con gli enti locali.
     Quanto al parere della Commissione agricoltura, è stata
  accolta la condizione volta a meglio specificare i princìpi
  fondamentali di cui all'articolo 1 in relazione agli obiettivi
  dello sviluppo rurale.  Non è sembrato invece opportuno aderire
  alla richiesta di rinviare ad uno specifico provvedimento la
  disciplina organica dell'attività agrituristica, la quale -
  quando sarà adottata - dovrà comunque adeguarsi, per i profili
  specificamente attinenti allo svolgimento di attività
  turistiche, ai princìpi
 
                              Pag. 15
 
  generali dettati dalla legge quadro in esame.
     La Commissione ha inoltre recepito, per quanto riguarda
  l'articolo 5, la condizione posta dalla Commissione Politiche
  dell'Unione europea, volta a esplicitare che i diversi
  interventi agevolativi previsti dal provvedimento devono
  rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di
  Stato alle imprese.
     Per quanto riguarda, infine, la Commissione parlamentare
  per le questioni regionali, sono state accolte una condizione
  ed una osservazione volte, rispettivamente, ad adeguare il
  testo al trasferimento delle funzioni statali in materia di
  turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero
  dell'industria, e a includere i rappresentanti delle comunità
  montane tra i partecipanti alla Conferenza nazionale del
  turismo.  Non è stata accolta, invece, la seconda condizione
  posta dalla Commissione parlamentare per le questioni
  regionali , in quanto il provvedimento non intende in alcun
  modo andare ad incidere sul riparto di competenze fra Stato e
  regioni disposto dalla legislazione vigente.
     In conclusione, la Commissione sottopone all'esame
  dell'Assemblea gli esiti del lavoro svolto, auspicando una
  rapida approvazione di un provvedimento da tempo atteso e
  sollecitato da tutto il comparto turistico.
                                          Giuseppina SERVODIO,
                                 Relatore per la maggioranza
 
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