| Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 5003,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16- bis e 96- bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del
comma 6 del citato articolo 16- bis:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
considerato che la complessa procedura delineata
nell'articolo 2, commi 4-8, del provvedimento in esame, nonché
nell'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
sembra inserirsi in una recente prassi legislativa tendente a
ricorrere a fonti normative non tipizzate nell'ordinamento,
attribuendo poteri delegificatori ad un atto a contenuto
normativo, benché da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, non riconducibile alla categoria dei
regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988,
constatato che al citato articolo 2, commi 4-8, si
modificano implicitamente le previsioni relative alla
definizione delle linee guida per la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico già prevista dall'articolo 44
del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, sia ampliando
il contenuto dell'intervento, sia integrando la relativa
procedura,
è necessario che la Commissione di merito preveda una
modifica esplicita del citato articolo 44 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, anche al fine di evitare un uso
asistematico delle fonti con il ricorso ad atti non
collocabili con esattezza nella stessa gerarchia delle fonti
con possibili incertezze sul piano applicativo ed
interpretativo;
considerato che l'articolo 11 reca significative
modifiche a norme vigenti ed un complesso apparato di
abrogazioni,
definisca la Commissione, al comma 9, le singole
disposizioni del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito con
modificazioni dalla legge n. 494 del 1993, da intendersi
abrogate.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
poiché l'articolo 44 del decreto legislativo n. 112,
richiamato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento,
prevede che il decreto del Presidente del Consiglio recante le
linee guida per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico, prima della sua definitiva approvazione,
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sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, senza
specificare se le Commissioni siano chiamate ad esprimere su
di esso un parere, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di chiarire tale aspetto nell'ambito del citato
articolo 2;
all'articolo 7, comma 7, poiché non appare chiara
l'espressione "le professioni turistiche", valuti la
Commissione l'opportunità di sostituire tale espressione con
il riferimento agli "esercenti professioni turistiche",
considerando, inoltre, l'opportunità di riformulare l'intero
comma distinguendo le imprese dalle professioni;
all'articolo 9, comma 4, lettera b), valuti la
Commissione l'opportunità di formulare il rinvio al comma 3,
anziché al comma 2, dell'articolo 7;
all'articolo 11, comma 5, valuti la Commissione
l'opportunità di modificare il rinvio all'articolo 1 della
legge n. 426 del 1971, in quanto il registro speciale cui la
norma fa riferimento, con l'intento di sopprimerlo, è la
sezione speciale del registro degli esercenti il commercio,
istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 217 del
1983.
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