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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60049
DDL5003-0006
Relazione Camera n. 5003-A (DDL13-5003-A)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C5003A, C765A, C1082A, C1087A, C1179A, C2001A, C2141A, C2193A, C2276A, C3308A, C3554A, C4318A, C4849A. TESTIPDL
...C5003A, C765A, C1082A, C1087A, C1179A, C2001A, C2141A, C2193A, C2276A, C3308A, C3554A, C4318A, C4849A.
Pag. 18 PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5003A ZZ13 ZZPP ZZRM
                      PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni, volte a garantire il
  rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
  Costituzione:
        all'articolo 3, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
  "2.  Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza,
  pari a lire 100 milioni annue a decorrere dal 2000, si
  provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero
  dell'industria";
        all'articolo 5, comma 4, le parole: "a valere sulle
  quote del", siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle
  risorse rivenienti dal"; inoltre, le parole: "del Fondo" siano
  sostituite dalle seguenti: "dal Fondo";
        all'articolo 7, comma 4, provveda la Commissione di
  merito a riformulare la disposizione, individuando
  puntualmente le norme agevolative di cui si dispone
  l'estensione alle imprese turistiche, chiarendo che
  l'estensione delle agevolazioni deve comunque avvenire nel
  limite degli stanziamenti previsti dalle norme richiamate,
  valutando gli effetti sulla capienza degli stanziamenti in
  presenza dell'incremento della platea dei beneficiari e
  prevedendo, di conseguenza, la definizione di criteri per
  l'erogazione dei finanziamenti;
        all'articolo 7, comma 10, provveda la Commissione di
  merito ad indicare una specifica norma di copertura degli
  oneri recati dalla norma, ovvero a chiarire che l'estensione
  delle agevolazioni recate dalla legge n. 390 del 1986 dovrà
  avvenire nell'ambito degli stanziamenti previsti per la norma
  richiamata, valutando nel secondo caso gli effetti sulla
  capienza degli stanziamenti in relazione all'incremento della
  platea dei beneficiari;
        all'articolo 9, provveda la Commissione di merito a
  sopprimere il comma 7, individuando altrimenti un'idonea forma
  di copertura degli oneri recati dalla disposizione;
        all'articolo 10, sia aggiunto, in fine, il seguente
  comma: "4- bis.  All'onere derivante dall'attuazione del
  presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel
  triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di conto
  capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
  dell'industria";
        all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal
  seguente: "1.  Per il finanziamento del fondo di cui
  all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi
  per l'anno 1999 e di lire 270 miliardi per il 2000";
 
                              Pag. 19
 
        all'articolo 12, il comma 2 sia sostituito dal
  seguente: "all'onere derivante dal comma 1 si provvede, per il
  1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il
  2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.  Il Ministro
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
  variazioni di bilancio";
        per quanto riguarda gli oneri relativi agli anni
  successivi al 2000 derivanti dall'attuazione del comma 1
  dell'articolo 12, atteso che ai fini della relativa copertuna
  non appare possibile ricorrere allo strumento della copertura
  su fondo speciale, di cui all'articolo 11- ter,  comma 1,
  lettera  a),  sia considerata la possibilità di utilizzare
  il meccanismo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
  f),  della legge n. 468 del 1978, rinviando espressamente
  la determinazione degli stanziamenti relativi agli esercizi
  successivi alla tabella D allegata alla legge finanziaria
  annuale, in quanto le norme sottostanti risultano classificate
  tra le spese in conto capitale; in alternativa, ove non si
  intenda limitare l'attuazione degli interventi recati dal
  provvedimento alla quantificazione annuale recata dalla legge
  finanziaria, provveda la Commissione ad individuare
  differente, idonea forma di copertura;
        nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
        all'articolo 6, comma 1, si preveda che il Fondo per il
  cofinanziamento dell'offerta turistica sia istituito presso il
  Ministero dell'industria;
        all'articolo 10, comma 1, si preveda che il Fondo di
  rotazione per il prestito ed il risparmio turistico sia
  istituito presso il Ministero dell'industria.
 
DATA=000629 FASCID=DDL13-5003-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5003 TOTPAG=0059 TOTDOC=0030 NDOC=0006 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0018 RIGINIZ=001 PAGFIN=0019 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=500300A00 FASCIDC=13DDL5003 A SORTNAV=0500300A000 00000 ZZDDLC5003A NDOC0006 TIPDOCL DOCTIT0006 NDOC0006



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