| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 3, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
"2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza,
pari a lire 100 milioni annue a decorrere dal 2000, si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero
dell'industria";
all'articolo 5, comma 4, le parole: "a valere sulle
quote del", siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle
risorse rivenienti dal"; inoltre, le parole: "del Fondo" siano
sostituite dalle seguenti: "dal Fondo";
all'articolo 7, comma 4, provveda la Commissione di
merito a riformulare la disposizione, individuando
puntualmente le norme agevolative di cui si dispone
l'estensione alle imprese turistiche, chiarendo che
l'estensione delle agevolazioni deve comunque avvenire nel
limite degli stanziamenti previsti dalle norme richiamate,
valutando gli effetti sulla capienza degli stanziamenti in
presenza dell'incremento della platea dei beneficiari e
prevedendo, di conseguenza, la definizione di criteri per
l'erogazione dei finanziamenti;
all'articolo 7, comma 10, provveda la Commissione di
merito ad indicare una specifica norma di copertura degli
oneri recati dalla norma, ovvero a chiarire che l'estensione
delle agevolazioni recate dalla legge n. 390 del 1986 dovrà
avvenire nell'ambito degli stanziamenti previsti per la norma
richiamata, valutando nel secondo caso gli effetti sulla
capienza degli stanziamenti in relazione all'incremento della
platea dei beneficiari;
all'articolo 9, provveda la Commissione di merito a
sopprimere il comma 7, individuando altrimenti un'idonea forma
di copertura degli oneri recati dalla disposizione;
all'articolo 10, sia aggiunto, in fine, il seguente
comma: "4- bis. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel
triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria";
all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal
seguente: "1. Per il finanziamento del fondo di cui
all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi
per l'anno 1999 e di lire 270 miliardi per il 2000";
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all'articolo 12, il comma 2 sia sostituito dal
seguente: "all'onere derivante dal comma 1 si provvede, per il
1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il
2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio";
per quanto riguarda gli oneri relativi agli anni
successivi al 2000 derivanti dall'attuazione del comma 1
dell'articolo 12, atteso che ai fini della relativa copertuna
non appare possibile ricorrere allo strumento della copertura
su fondo speciale, di cui all'articolo 11- ter, comma 1,
lettera a), sia considerata la possibilità di utilizzare
il meccanismo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge n. 468 del 1978, rinviando espressamente
la determinazione degli stanziamenti relativi agli esercizi
successivi alla tabella D allegata alla legge finanziaria
annuale, in quanto le norme sottostanti risultano classificate
tra le spese in conto capitale; in alternativa, ove non si
intenda limitare l'attuazione degli interventi recati dal
provvedimento alla quantificazione annuale recata dalla legge
finanziaria, provveda la Commissione ad individuare
differente, idonea forma di copertura;
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
all'articolo 6, comma 1, si preveda che il Fondo per il
cofinanziamento dell'offerta turistica sia istituito presso il
Ministero dell'industria;
all'articolo 10, comma 1, si preveda che il Fondo di
rotazione per il prestito ed il risparmio turistico sia
istituito presso il Ministero dell'industria.
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