| La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo C. 5003, concernente la
riforma della legislazione nazionale del turismo,
relativamente alle parti di propria competenza,
premesso che parrebbe utile raccordare le disposizioni
contenute all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112, che
rimetteva a un successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri la definizione dei principi e degli obiettivi per
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, e
quelle dell'articolo 2, comma 4, del progetto di legge in
esame, che prevede che il suddetto decreto sia emanato entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina in
esame;
rilevato che appare opportuno chiarire il riferimento,
contenuto all'articolo 5, comma 3, al titolo II, capo III, del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente la
materia dell'industria, avendo riguardo a quanto previsto al
capo IX dello stesso titolo II del decreto legislativo n. 112,
che disciplina specificamente la materia turistica;
considerato, altresì, che parrebbe opportuno raccordare
le previsioni del capo III del progetto di legge in esame,
relative alla semplificazione delle procedure, e quelle
dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997, che ha
previsto l'adozione di appositi regolamenti delegificanti
riguardanti, tra gli altri, il procedimento relativo al
rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali, compresi
taluni procedimenti previsti anche dalla legge-quadro sul
turismo, n. 217 del 1983, poiché, con il progetto di legge in
esame, tale semplificazione viene attuata, almeno in parte,
con norme aventi rango legislativo;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di prevedere tra i soggetti convocati per la conferenza
nazionale del turismo, ai sensi
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dell'articolo 3, comma 1, anche rappresentanti delle
associazioni ambientaliste riconosciute;
b) consideri altresì la Commissione di merito,
ferma la validità della carta dei diritti del turista,
prevista dall'articolo 4, l'opportunità di inserire tra le
indicazioni in essa contenute anche alcuni doveri concernenti
il rispetto dell'ambiente, in particolare per la tutela e la
prevenzione degli incendi;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di precisare che i contenuti del decreto di cui all'articolo
2, comma 4, riferiti alle previsioni di cui alle lettere
c) e d) del comma 5 del medesimo articolo, siano
limitati alla sola definizione di principi ed obiettivi,
salvaguardando le competenze in materia di governo del
territorio;
d) valuti infine la Commissione di merito
l'opportunità di assicurare che i contenuti del predetto
decreto, riferiti alle previsioni di cui all'articolo 2, comma
4, lettera l), siano definiti in stretto raccordo con
gli enti locali interessati.
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