| La IX Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge
recante: "Riforma della legislazione nazionale del turismo"
(C. 5003 ed abbinate), approvata dal Senato,
premesso che:
la vocazione turistica dell'Italia fa del turismo un
comparto determinante dell'economia nazionale;
il rilancio di tale settore non può non essere un
obiettivo strategico del Paese e ciò rende necessaria una
politica complessiva capace di attuare un modello di turismo
incentrato sulla valorizzazione dello straordinario patrimonio
ambientale ed artistico italiano;
l'esigenza di una nuova disciplina delle attività
turistiche nasce dal sostanziale fallimento della legge quadro
n. 217 del 1983, modificata nel 1995 a seguito del referendum
soppressivo del Ministero del turismo, nonché dalla mancata
attuazione dei suoi punti principali da parte di alcune
Regioni;
la proposta di legge C. 5003 "Riforma della
legislazione nazionale del turismo", approvata dal Senato e
modificata in sede referente dalla Commissione industria della
Camera, si propone di realizzare un significativo
ammodernamento della normativa del settore di cui affronta i
nodi fondamentali, puntando al rilancio dell'industria
turistica, ma anche alla tutela del consumatore;
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a questo scopo individua un percorso di trasferimento
di funzioni alle Regioni ed agli enti locali, coerente con la
legge n. 59 del 1997, insieme con strumenti nazionali di
definizione di indirizzi generali, come la Conferenza
Nazionale del Turismo ed il documento sulle linee guida per la
valorizzazione e lo sviluppo del turismo da emanarsi con
decreto del Presidente del Consiglio;
il provvedimento, che punta all'affermazione di sistemi
turistici locali, contiene elementi di flessibilità idonei ad
adattare la legislazione alle caratteristiche dinamiche del
settore prevedendo, fra l'altro, oltre ad elementi di
semplificazione, la ridefinizione di imprese turistiche e
delle attività professionali in funzione di un loro rilancio,
nonché un fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio
privato ed una serie di azioni volte alla promozione dei
diritti del turista ed all'individuazione di politiche per il
turismo locale;
preso atto del contenuto dell'articolo 2, comma 4,
lettera l), che prevede che il decreto della Presidenza
del Consiglio dei ministri cui si riferisce l'intero articolo
stabilisca i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali
e delle loro pertinenze concessi per attività
turistico-ricreative, ivi compresa la durata delle concessioni
e la determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi
canoni con ripercussioni e adeguamenti della legislazione
regionale e della stessa legislazione nazionale, fra cui, come
previsto dall'articolo 17, comma 9, il decreto-legge n. 400
del 5 ottobre 1993, convertito dalla legge n. 494 del 4
dicembre 1993 recante: "Disposizioni per la determinazione dei
canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
esaminato il punto c), del comma 5 dell'articolo
2 che prevede, fra le azioni dirette allo sviluppo di sistemi
turistici locali, anche i piani di localizzazione dei porti
turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti
locali interessati, nonché il punto d) dello stesso
articolo che prevede all'interno di indirizzi diretti allo
sviluppo di circuiti qualificati a sostegno delle attività
turistiche anche impianti a fune;
considerato che all'articolo 4 relativo alla promozione
dei diritti del turista, punti a) e d) si prevede
che la Carta dei diritti del turista, redatta dal Dipartimento
del turismo, contenga informazioni sulla funzione dei servizi
turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica
da diporto, nonché ai mezzi di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, delle autostrade e dei mezzi di trasporto su
gomma;
tenuto conto del fatto che fra le imprese turistiche
previste dall'articolo 7, suscettibili di godere dei benefici
delle vigenti leggi, al comma 1, si comprendono gli
stabilimenti balneari;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, punto l), siano
precisati i soggetti fra cui debbano essere ripartiti i canoni
derivanti dalla gestione dei beni
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demaniali, approfondendo la questione dell'invarianza di
gettito per lo Stato affinché non precostituisca le condizioni
di un freno allo sviluppo della stessa attività turistica;
b) all'articolo 2, comma 5, punto c), sia
precisato che i piani di localizzazione dei porti turistici e
degli approdi turistici siano elaborati, sulla base dei
criteri definiti dal decreto della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dalle Regioni di concerto con gli enti
locali;
c) all'articolo 4, comma 1, con particolare
riferimento ai punti a) e d) sia precisato che la
Carta dei diritti del turista sia redatta dalle Regioni di
concerto con il Dipartimento del turismo;
d) al Capo II, articolo 7, comma 1, fra le
imprese turistiche siano ricomprese quelle che gestiscono i
porti turistici;
e) predisponga norme di indirizzo per favorire
l'accesso ai porti turistici e la realizzazione di
aviosuperfici al fine di consentirne una piena
utilizzazione.
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