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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60053
DDL5003-0010
Relazione Camera n. 5003-A (DDL13-5003-A)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C5003A, C765A, C1082A, C1087A, C1179A, C2001A, C2141A, C2193A, C2276A, C3308A, C3554A, C4318A, C4849A. TESTIPDL
...C5003A, C765A, C1082A, C1087A, C1179A, C2001A, C2141A, C2193A, C2276A, C3308A, C3554A, C4318A, C4849A.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5003A ZZ13 ZZPP ZZRM
     La IX Commissione,
       esaminato il nuovo testo della proposta di legge
  recante: "Riforma della legislazione nazionale del turismo"
  (C. 5003 ed abbinate), approvata dal Senato,
      premesso che:
        la vocazione turistica dell'Italia fa del turismo un
  comparto determinante dell'economia nazionale;
        il rilancio di tale settore non può non essere un
  obiettivo strategico del Paese e ciò rende necessaria una
  politica complessiva capace di attuare un modello di turismo
  incentrato sulla valorizzazione dello straordinario patrimonio
  ambientale ed artistico italiano;
        l'esigenza di una nuova disciplina delle attività
  turistiche nasce dal sostanziale fallimento della legge quadro
  n. 217 del 1983, modificata nel 1995 a seguito del referendum
  soppressivo del Ministero del turismo, nonché dalla mancata
  attuazione dei suoi punti principali da parte di alcune
  Regioni;
        la proposta di legge C. 5003 "Riforma della
  legislazione nazionale del turismo", approvata dal Senato e
  modificata in sede referente dalla Commissione industria della
  Camera, si propone di realizzare un significativo
  ammodernamento della normativa del settore di cui affronta i
  nodi fondamentali, puntando al rilancio dell'industria
  turistica, ma anche alla tutela del consumatore;
 
                              Pag. 23
 
        a questo scopo individua un percorso di trasferimento
  di funzioni alle Regioni ed agli enti locali, coerente con la
  legge n. 59 del 1997, insieme con strumenti nazionali di
  definizione di indirizzi generali, come la Conferenza
  Nazionale del Turismo ed il documento sulle linee guida per la
  valorizzazione e lo sviluppo del turismo da emanarsi con
  decreto del Presidente del Consiglio;
        il provvedimento, che punta all'affermazione di sistemi
  turistici locali, contiene elementi di flessibilità idonei ad
  adattare la legislazione alle caratteristiche dinamiche del
  settore prevedendo, fra l'altro, oltre ad elementi di
  semplificazione, la ridefinizione di imprese turistiche e
  delle attività professionali in funzione di un loro rilancio,
  nonché un fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio
  privato ed una serie di azioni volte alla promozione dei
  diritti del turista ed all'individuazione di politiche per il
  turismo locale;
        preso atto del contenuto dell'articolo 2, comma 4,
  lettera  l),  che prevede che il decreto della Presidenza
  del Consiglio dei ministri cui si riferisce l'intero articolo
  stabilisca i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali
  e delle loro pertinenze concessi per attività
  turistico-ricreative, ivi compresa la durata delle concessioni
  e la determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi
  canoni con ripercussioni e adeguamenti della legislazione
  regionale e della stessa legislazione nazionale, fra cui, come
  previsto dall'articolo 17, comma 9, il decreto-legge n. 400
  del 5 ottobre 1993, convertito dalla legge n. 494 del 4
  dicembre 1993 recante: "Disposizioni per la determinazione dei
  canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
        esaminato il punto  c),  del comma 5 dell'articolo
  2 che prevede, fra le azioni dirette allo sviluppo di sistemi
  turistici locali, anche i piani di localizzazione dei porti
  turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti
  locali interessati, nonché il punto  d)  dello stesso
  articolo che prevede all'interno di indirizzi diretti allo
  sviluppo di circuiti qualificati a sostegno delle attività
  turistiche anche impianti a fune;
        considerato che all'articolo 4 relativo alla promozione
  dei diritti del turista, punti  a)  e  d)  si prevede
  che la Carta dei diritti del turista, redatta dal Dipartimento
  del turismo, contenga informazioni sulla funzione dei servizi
  turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica
  da diporto, nonché ai mezzi di trasporto aereo, ferroviario,
  marittimo, delle autostrade e dei mezzi di trasporto su
  gomma;
        tenuto conto del fatto che fra le imprese turistiche
  previste dall'articolo 7, suscettibili di godere dei benefici
  delle vigenti leggi, al comma 1, si comprendono gli
  stabilimenti balneari;
  esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
          a)  all'articolo 2, comma 4, punto  l),  siano
  precisati i soggetti fra cui debbano essere ripartiti i canoni
  derivanti dalla gestione dei beni
 
                              Pag. 24
 
  demaniali, approfondendo la questione dell'invarianza di
  gettito per lo Stato affinché non precostituisca le condizioni
  di un freno allo sviluppo della stessa attività turistica;
          b)  all'articolo 2, comma 5, punto  c),  sia
  precisato che i piani di localizzazione dei porti turistici e
  degli approdi turistici siano elaborati, sulla base dei
  criteri definiti dal decreto della Presidenza del Consiglio
  dei ministri, dalle Regioni di concerto con gli enti
  locali;
          c)  all'articolo 4, comma 1, con particolare
  riferimento ai punti  a)  e  d)  sia precisato che la
  Carta dei diritti del turista sia redatta dalle Regioni di
  concerto con il Dipartimento del turismo;
          d)  al Capo II, articolo 7, comma 1, fra le
  imprese turistiche siano ricomprese quelle che gestiscono i
  porti turistici;
          e)  predisponga norme di indirizzo per favorire
  l'accesso ai porti turistici e la realizzazione di
  aviosuperfici al fine di consentirne una piena
  utilizzazione.
 
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