| La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo dell'atto Camera 5003, recante
"Riforma della legislazione nazionale del turismo",
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esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 1, pur condividendosi
l'intento di operare in un quadro di coerenza con i decreti
legislativi in materia di decentramento (decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e decreto
legislativo n. 112 del 1998), appare poco felice la
formulazione di cui al primo comma che dà a una legge-quadro
valenza di disciplina adottata anche ai sensi dei citati
decreti, che rappresentano fonti subprimarie; si propone
quindi la soppressione delle parole "ed ai sensi dell'articolo
56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e l'inserimento del
seguente comma aggiuntivo che più incisivamente tutela la
sfera di competenza attribuita alle regioni con i recenti
processi di decentramento: "1- bis. In nessun caso le
norme della presente legge possono essere interpretate nel
senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni
o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli
enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati
in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59";
2) con riferimento agli articoli 2 comma 3, 3 comma 1,
4 comma 1, si osserva che il provvedimento non tiene conto del
nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio e della
recente riforma dell'organizzazione di Governo, che prevede il
trasferimento dei compiti e delle risorse in materia di
turismo al Ministero dell'industria (articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 303 del 1999);
inoltre, l'individuazione della struttura di riferimento per
lo svolgimento di tali compiti nel costituendo Ministero delle
attività produttive è materia delegificata (articolo 4, comma
1, primo periodo del decreto legislativo n. 300 del 1999), e
quindi rimessa a un emanando regolamento che non potrà
comunque individuare più di quattro dipartimenti nel nuovo
assetto del Ministero (articolo 29 del decreto legislativo n.
300 del 1999). Si chiede quindi che le parole "Dipartimento
del turismo" siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: "Ministero dell'industria, commercio e
artigianato";
3) con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si
osserva che il testo in esame snatura la funzione del
documento di linee guida, facendone una fonte normativa
atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole
regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che
impongono alle regioni stesse di adeguare la propria
legislazione ai contenuti del documento, che operano anche
come vere e proprie disposizioni suppletive. Il documento deve
invece essere inteso semplicemente come strumento di
coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede
di sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2;
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e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 3, che prevede
l'indizione periodica di una Conferenza nazionale del turismo,
valuti la Commissione di merito l'opportunità del ricorso allo
strumento legislativo per promuovere un'iniziativa, senz'altro
apprezzabile, ma che potrebbe scaturire spontaneamente dai
soggetti interessati; si rileva, inoltre, l'opportunità che
tra gli organismi associativi degli enti locali, che possono
inviare rappresentanti in seno alla Conferenza, sia
esplicitamente menzionata anche l'Uncem;
b) con riferimento all'articolo 4, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di rafforzare i contenuti
della Carta dei diritti del turista, la quale, così come
delineata nell'attuale testo, assume carattere esclusivamente
informativo e non rappresenta un documento giuridicamente
rilevante al fine di consentire al turista di azionare propri
specifici diritti.
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