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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60058
DDL5003-0015
Relazione Camera n. 5003-A (DDL13-5003-A)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C5003A, C765A, C1082A, C1087A, C1179A, C2001A, C2141A, C2193A, C2276A, C3308A, C3554A, C4318A, C4849A. TESTIPDL
...C5003A, C765A, C1082A, C1087A, C1179A, C2001A, C2141A, C2193A, C2276A, C3308A, C3554A, C4318A, C4849A.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5003A ZZ13 ZZPP ZZRM
     La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
        esaminato il nuovo testo dell'atto Camera 5003, recante
  "Riforma della legislazione nazionale del turismo",
 
                              Pag. 26
 
  esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
        1) con riferimento all'articolo 1, pur condividendosi
  l'intento di operare in un quadro di coerenza con i decreti
  legislativi in materia di decentramento (decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e decreto
  legislativo n. 112 del 1998), appare poco felice la
  formulazione di cui al primo comma che dà a una legge-quadro
  valenza di disciplina adottata anche ai sensi dei citati
  decreti, che rappresentano fonti subprimarie; si propone
  quindi la soppressione delle parole "ed ai sensi dell'articolo
  56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
  n. 616, e della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e l'inserimento del
  seguente comma aggiuntivo che più incisivamente tutela la
  sfera di competenza attribuita alle regioni con i recenti
  processi di decentramento:  "1- bis.  In nessun caso le
  norme della presente legge possono essere interpretate nel
  senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni
  o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti
  trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli
  enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni
  vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
  ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati
  in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59";
        2) con riferimento agli articoli 2 comma 3, 3 comma 1,
  4 comma 1, si osserva che il provvedimento non tiene conto del
  nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio e della
  recente riforma dell'organizzazione di Governo, che prevede il
  trasferimento dei compiti e delle risorse in materia di
  turismo al Ministero dell'industria (articolo 10, comma 1,
  lettera  a),  del decreto legislativo n. 303 del 1999);
  inoltre, l'individuazione della struttura di riferimento per
  lo svolgimento di tali compiti nel costituendo Ministero delle
  attività produttive è materia delegificata (articolo 4, comma
  1, primo periodo del decreto legislativo n. 300 del 1999), e
  quindi rimessa a un emanando regolamento che non potrà
  comunque individuare più di quattro dipartimenti nel nuovo
  assetto del Ministero (articolo 29 del decreto legislativo n.
  300 del 1999).  Si chiede quindi che le parole "Dipartimento
  del turismo" siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle
  seguenti: "Ministero dell'industria, commercio e
  artigianato";
        3) con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si
  osserva che il testo in esame snatura la funzione del
  documento di linee guida, facendone una fonte normativa
  atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole
  regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che
  impongono alle regioni stesse di adeguare la propria
  legislazione ai contenuti del documento, che operano anche
  come vere e proprie disposizioni suppletive.  Il documento deve
  invece essere inteso semplicemente come strumento di
  coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede
  di sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2;
 
                              Pag. 27
 
  e con le seguenti osservazioni:
          a)  con riferimento all'articolo 3, che prevede
  l'indizione periodica di una Conferenza nazionale del turismo,
  valuti la Commissione di merito l'opportunità del ricorso allo
  strumento legislativo per promuovere un'iniziativa, senz'altro
  apprezzabile, ma che potrebbe scaturire spontaneamente dai
  soggetti interessati; si rileva, inoltre, l'opportunità che
  tra gli organismi associativi degli enti locali, che possono
  inviare rappresentanti in seno alla Conferenza, sia
  esplicitamente menzionata anche l'Uncem;
          b)  con riferimento all'articolo 4, valuti la
  Commissione di merito l'opportunità di rafforzare i contenuti
  della Carta dei diritti del turista, la quale, così come
  delineata nell'attuale testo, assume carattere esclusivamente
  informativo e non rappresenta un documento giuridicamente
  rilevante al fine di consentire al turista di azionare propri
  specifici diritti.
 
DATA=000629 FASCID=DDL13-5003-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5003 TOTPAG=0059 TOTDOC=0030 NDOC=0015 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0025 RIGINIZ=031 PAGFIN=0027 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=500300A00 FASCIDC=13DDL5003 A SORTNAV=0500300A000 00000 ZZDDLC5003A NDOC0015 TIPDOCL DOCTIT0015 NDOC0015



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