| ...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis,
C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis,
C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis.
TESTIPDL
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| ...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis,
C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis,
C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis.
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| (Princìpi).
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali,
gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del
turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del
sistema turistico italiano, semplificare le procedure e
rendere possibile il coordinamento sia territoriale che
settoriale degli interventi, in osservanza degli articoli 117
e 118 della Costituzione, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del
turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese,
nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per
l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente,
sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra
popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale
della persona e della collettività. In tal senso, la
Repubblica:
a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta
del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai
fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree
depresse;
b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i
beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione
capace di tramandarli integri alle future generazioni;
c) adotta politiche per sanare gli squilibri,
prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi
stagionali della domanda turistica e concentrazioni
territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e
razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del
turismo sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel
settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e
medie attività, al fine di migliorare la qualità
dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo
le differenze sia a livello settoriale che territoriale;
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove
ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere
alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del
testo della Commissione. Sono altresì indicati, seguendo la
numerazione progressiva, gli articoli del testo della
Commissione per i quali non vengono proposti testi
alternativi. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della
Commissione.
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e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani,
delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte
capacità motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai
servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la
formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali,
nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed
associative;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e
delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la
documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
j) promuove la proiezione unitaria di una
immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per
massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per
creare un collegamento sistematico con la comunità italiana
all'estero;
k) promuove le pari opportunità per le attività
turistiche nella competizione internazionale e la loro
crescita qualitativa e quantitativa;
l) promuove il coordinamento fra le autonomie
locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i
livelli e le attività private;
m) riconosce la necessità di mettere a sistema la
integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del
turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari
livelli del settore pubblico con quello privato.
3. La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente
economia turistica, intesi come ambiti bisognevoli di
politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le
funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture
e infrastrutture urbane, che del miglioramento qualitativo e
quantitativo delle politiche di accoglienza.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione)
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