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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60077
DDL5003-0004
Relazione Camera n. 5003-A bis - di minoranza - (DDL13-5003-A-bis)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis. TESTIPDL
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA(*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC5003A2 ZZ13 ZZPD ZZMI
                         (Princìpi).
      1.  La presente legge definisce i princìpi fondamentali,
  gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del
  turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del
  sistema turistico italiano, semplificare le procedure e
  rendere possibile il coordinamento sia territoriale che
  settoriale degli interventi, in osservanza degli articoli 117
  e 118 della Costituzione, del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997,
  n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      2.  La Repubblica riconosce il ruolo strategico del
  turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese,
  nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per
  l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente,
  sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra
  popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale
  della persona e della collettività.  In tal senso, la
  Repubblica:
        a)  favorisce la crescita competitiva dell'offerta
  del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai
  fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree
  depresse;
        b)  tutela e valorizza le risorse ambientali, i
  beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione
  capace di tramandarli integri alle future generazioni;
        c)  adotta politiche per sanare gli squilibri,
  prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi
  stagionali della domanda turistica e concentrazioni
  territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e
  razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del
  turismo sostenibile;
        d)  sostiene il ruolo delle imprese operanti nel
  settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e
  medie attività, al fine di migliorare la qualità
  dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo
  le differenze sia a livello settoriale che territoriale;
      (*) NOTA.  Nel presente testo è evidenziato, ove
  ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere
  alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del
  testo della Commissione.  Sono altresì indicati, seguendo la
  numerazione progressiva, gli articoli del testo della
  Commissione per i quali non vengono proposti testi
  alternativi.  Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
  considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della
  Commissione.
 
                              Pag. 15
 
        e)  promuove l'accesso alle vacanze dei giovani,
  delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte
  capacità motorie e sensoriali;
        f)  tutela i singoli soggetti che accedono ai
  servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la
  formazione professionale degli addetti;
        g)  valorizza il ruolo delle comunità locali,
  nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed
  associative;
        h)  sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e
  delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;
        i)  promuove la ricerca, i sistemi informativi, la
  documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
        j)  promuove la proiezione unitaria di una
  immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per
  massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per
  creare un collegamento sistematico con la comunità italiana
  all'estero;
        k)  promuove le pari opportunità per le attività
  turistiche nella competizione internazionale e la loro
  crescita qualitativa e quantitativa;
        l)  promuove il coordinamento fra le autonomie
  locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i
  livelli e le attività private;
        m)  riconosce la necessità di mettere a sistema la
  integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del
  turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari
  livelli del settore pubblico con quello privato.
      3.  La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente
  economia turistica, intesi come ambiti bisognevoli di
  politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le
  funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture
  e infrastrutture urbane, che del miglioramento qualitativo e
  quantitativo delle politiche di accoglienza.
  (Alternativo all'articolo 1 del testo della
                         Commissione)
 
DATA=000629 FASCID=DDL13-5003-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=5003 TOTPAG=0028 TOTDOC=0021 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=007 PAGFIN=0015 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=500300A02 FASCIDC=13DDL5003 A02 SORTNAV=0500300A020 00000 ZZDDLC5003A2 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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