| (Competenze).
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo
dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo
nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare
riguardo alla qualificazione delle politiche intersettoriali
ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione
dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le
funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera
sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente
legge.
Pag. 16
3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla
legge 15 marzo 1998, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le politiche
del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i
seguenti organi e funzioni:
a) CAT, Comitato per le attività turistiche,
presieduto dal Ministro con delega per il turismo, con
funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche
regionali e dei piani intersettoriali e comprendente i
Ministeri per i beni e le attività culturali, dei lavori
pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche
agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per
le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato
dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) ENIT, Ente nazionale per il turismo, quale
agenzia con compiti di ricerca e marketing turistico
internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica
del Paese nei mercati esteri;
c) CNOT, Consiglio nazionale degli operatori del
turismo, costituito dalle rappresentanze imprenditoriali,
professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema
turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di
pianificazione e di elaborazione delle linee guida. Entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente
del Consiglio dei ministri, udita la conferenza Stato-Regioni,
emana uno o più decreti legislativi per definire ruoli,
procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo,
ferme restando le competenze in materia del Ministero degli
affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti
funzioni:
a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni
internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione
Europea;
b) il coordinamento intersettoriale degli
interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di
quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali,
alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive
comunitarie;
c) la definizione delle modalità di acquisizione
dei dati statici relativi alle attività turistiche,
ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero "conto
satellitare" e relativo trattamento dei dati e delle
informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
112;
d) l'indirizzo e coordinamento delle attività
promozionali all'estero di rilievo nazionale.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
che approva il documento contenente le linee guida di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso
definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e
lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di
assicurare l'unitarietà del
Pag. 17
comprato turistico e la tutela degli interessi non
comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle
professioni, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard
minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai
turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese
turistiche operanti nel settore;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su
tutto il territorio nazionale di quelle imprese turistiche per
le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed
uniformi;
d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi
delle camere di albergo e delle unità abitative delle
residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in
generale;
e) gli standard minimi di qualità dei
servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i
criteri relativi alla classificazione delle strutture
ricettive;
f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni
similari, il livello minimo e massimo da applicare ad
eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi
standard utilizzati nei Paesi della Comunità europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su
tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per
le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed
uniformi;
h) i requisiti e gli standard minimi delle
attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle
attività di accoglienza non convenzionale;
j) i criteri uniformi per le attribuzioni di
funzioni e competenze ai comuni e province e per adeguare
l'organizzazione regionale delegata alla promozione,
all'informazione ed all'accoglienza dei turisti;
k) i criteri uniformi per l'espletamento degli
esami di abilitazione all'esercizio delle professioni
turistiche;
l) gli standard minimi di qualità dei
servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del
turismo nautico.
6. Fermo restando che il CIPE (Comitato interministeriale
per la programmazione economica) delibera in ordine
all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la
partecipazione e relativo diritto di voto dei Dicasteri
componenti il CAT (Comitato per le attività turistiche), il
decreto di cui al comma 5, formula altresì indirizzi di
politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali
e degli Enti ed organismi nazionali collegati allo sviluppo
delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal
senso il decreto interviene:
a) sulla realizzazione delle infrastrutture
turistiche di valenza nazionale e lo sviluppo delle attività
economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi
nazionali e comunitari;
Pag. 18
b) sulle politiche attive per risolvere i
problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la
riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario
scolastico alle esigenze del turismo;
c) sugli standard del turismo sostenibile
al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza
delle singole località;
d) sugli indirizzi generali per la promozione
turistica dell'Italia all'estero;
e) sulla definizione di comune a prevalente
economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo
dei sistemi turistici locali di cui al successivo articolo
5;
f) sulla integrazione ed aggiornamento della
Carta dei diritti del turista di cui al successivo articolo
4;
g) sullo sviluppo dei sistemi o reti di servizi,
di strutture ed infrastrutture integrate, anche di valenza
interregionale;
h) sulla istituzione e localizzazione di una rete
di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 819, 720,
721 722 del codice penale, definita con un criterio generale
che assicuri l'insediamento di almeno una casa da gioco, per
ogni regione, purché collegata in via diretta alle
attrezzature ed all'offerta turistica locale. Il decreto di
cui al comma 5, relativo alla istituzione di case da gioco,
dovrà essere emesso di concerto con il Ministro dell'interno e
potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi
periodiche o stagionali.
7. Nel rispetto dei principi di completezza ed
integralità delle modalità attuative, di efficienza,
economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di
sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e
funzionali, ciascuna Regione, entro nove mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 5, dà attuazione ai
principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e
contenuti nel decreto di cui al comma 5 e verifica che la
propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione
degli stessi adottandone le opportune modifiche.
8. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi
unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e
di tutela dei consumatori, le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7,
alle Regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in
vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle
linee guida, disposta secondo le modalità di cui al medesimo
comma 7.
9. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto
di cui al comma 5, si applicano le medesime procedure previste
dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali
disposizioni sono ridotti alla metà.
(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione)
| |