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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60078
DDL5003-0005
Relazione Camera n. 5003-A bis - di minoranza - (DDL13-5003-A-bis)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis. TESTIPDL
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA(*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC5003A2 ZZ13 ZZPD ZZMI
                        (Competenze).
      1.  Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del
  principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
  lettera  a),  della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo
  dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo
  nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare
  riguardo alla qualificazione delle politiche intersettoriali
  ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione
  dell'offerta turistica.
      2.  Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della
  Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del
  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le
  funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera
  sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente
  legge.
 
                              Pag. 16
 
      3.  Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla
  legge 15 marzo 1998, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo
  1998, n. 112, e le competenze delle regioni a statuto speciale
  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le politiche
  del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i
  seguenti organi e funzioni:
        a)  CAT, Comitato per le attività turistiche,
  presieduto dal Ministro con delega per il turismo, con
  funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche
  regionali e dei piani intersettoriali e comprendente i
  Ministeri per i beni e le attività culturali, dei lavori
  pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche
  agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per
  le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato
  dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano;
        b)  ENIT, Ente nazionale per il turismo, quale
  agenzia con compiti di ricerca e  marketing  turistico
  internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica
  del Paese nei mercati esteri;
        c)  CNOT, Consiglio nazionale degli operatori del
  turismo, costituito dalle rappresentanze imprenditoriali,
  professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema
  turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di
  pianificazione e di elaborazione delle linee guida.  Entro tre
  mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente
  del Consiglio dei ministri, udita la conferenza Stato-Regioni,
  emana uno o più decreti legislativi per definire ruoli,
  procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo,
  ferme restando le competenze in materia del Ministero degli
  affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
      4.  Il CAT, in particolare, svolge le seguenti
  funzioni:
        a)  la rappresentanza unitaria nelle relazioni
  internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione
  Europea;
        b)  il coordinamento intersettoriale degli
  interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di
  quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali,
  alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive
  comunitarie;
        c)  la definizione delle modalità di acquisizione
  dei dati statici relativi alle attività turistiche,
  ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero "conto
  satellitare" e relativo trattamento dei dati e delle
  informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto
  dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
  112;
        d)  l'indirizzo e coordinamento delle attività
  promozionali all'estero di rilievo nazionale.
      5.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  che approva il documento contenente le linee guida di cui
  all'articolo 44, comma 1, lettera  a),  del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Esso
  definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e
  lo sviluppo del sistema turistico.  Il decreto, al fine di
  assicurare l'unitarietà del
 
                              Pag. 17
 
  comprato turistico e la tutela degli interessi non
  comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle
  professioni, stabilisce:
        a)  le terminologie omogenee e lo  standard
  minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai
  turisti;
        b)  l'individuazione delle tipologie di imprese
  turistiche operanti nel settore;
        c)  i criteri e le modalità dell'esercizio su
  tutto il territorio nazionale di quelle imprese turistiche per
  le quali si ravvisa la necessità di  standard  omogenei ed
  uniformi;
        d)  i livelli minimi delle superfici e dei volumi
  delle camere di albergo e delle unità abitative delle
  residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in
  generale;
        e)  gli  standard  minimi di qualità dei
  servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i
  criteri relativi alla classificazione delle strutture
  ricettive;
        f)  per le agenzie di viaggio e le organizzazioni
  similari, il livello minimo e massimo da applicare ad
  eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi
  standard  utilizzati nei Paesi della Comunità europea;
        g)  i requisiti e le modalità di esercizio su
  tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per
  le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed
  uniformi;
        h)  i requisiti e gli  standard  minimi delle
  attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
        i)  i requisiti e gli  standard  minimi delle
  attività di accoglienza non convenzionale;
        j)  i criteri uniformi per le attribuzioni di
  funzioni e competenze ai comuni e province e per adeguare
  l'organizzazione regionale delegata alla promozione,
  all'informazione ed all'accoglienza dei turisti;
        k)  i criteri uniformi per l'espletamento degli
  esami di abilitazione all'esercizio delle professioni
  turistiche;
        l)  gli  standard  minimi di qualità dei
  servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del
  turismo nautico.
      6.  Fermo restando che il CIPE (Comitato interministeriale
  per la programmazione economica) delibera in ordine
  all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la
  partecipazione e relativo diritto di voto dei Dicasteri
  componenti il CAT (Comitato per le attività turistiche), il
  decreto di cui al comma 5, formula altresì indirizzi di
  politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali
  e degli Enti ed organismi nazionali collegati allo sviluppo
  delle attività turistiche in via diretta o indiretta.  In tal
  senso il decreto interviene:
        a)  sulla realizzazione delle infrastrutture
  turistiche di valenza nazionale e lo sviluppo delle attività
  economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi
  nazionali e comunitari;
 
                              Pag. 18
 
        b)  sulle politiche attive per risolvere i
  problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la
  riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario
  scolastico alle esigenze del turismo;
        c)  sugli  standard  del turismo sostenibile
  al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza
  delle singole località;
        d)  sugli indirizzi generali per la promozione
  turistica dell'Italia all'estero;
        e)  sulla definizione di comune a prevalente
  economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo
  dei sistemi turistici locali di cui al successivo articolo
  5;
        f)  sulla integrazione ed aggiornamento della
  Carta dei diritti del turista di cui al successivo articolo
  4;
        g)  sullo sviluppo dei sistemi o reti di servizi,
  di strutture ed infrastrutture integrate, anche di valenza
  interregionale;
        h)  sulla istituzione e localizzazione di una rete
  di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 819, 720,
  721 722 del codice penale, definita con un criterio generale
  che assicuri l'insediamento di almeno una casa da gioco, per
  ogni regione, purché collegata in via diretta alle
  attrezzature ed all'offerta turistica locale.  Il decreto di
  cui al comma 5, relativo alla istituzione di case da gioco,
  dovrà essere emesso di concerto con il Ministro dell'interno e
  potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi
  periodiche o stagionali.
      7.  Nel rispetto dei principi di completezza ed
  integralità delle modalità attuative, di efficienza,
  economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di
  sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e
  funzionali, ciascuna Regione, entro nove mesi dalla data di
  emanazione del decreto di cui al comma 5, dà attuazione ai
  principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e
  contenuti nel decreto di cui al comma 5 e verifica che la
  propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione
  degli stessi adottandone le opportune modifiche.
      8.  Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi
  unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e
  di tutela dei consumatori, le disposizioni contenute nel
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
  all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
  si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7,
  alle Regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in
  vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle
  linee guida, disposta secondo le modalità di cui al medesimo
  comma 7.
      9.  Per le successive modifiche e integrazioni al decreto
  di cui al comma 5, si applicano le medesime procedure previste
  dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
  112, e dalla presente legge.  I termini previsti da tali
  disposizioni sono ridotti alla metà.
  (Alternativo all'articolo 2 del testo della
                         Commissione)
 
DATA=000629 FASCID=DDL13-5003-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=5003 TOTPAG=0028 TOTDOC=0021 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=038 PAGFIN=0018 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=500300A02 FASCIDC=13DDL5003 A02 SORTNAV=0500300A020 00000 ZZDDLC5003A2 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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