| (Sistemi turistici locali).
1. Si definiscono sistemi turistici locali (STL) le
unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse
turistiche ed i beni culturali localizzati in un ambito
territoriale ristretto ed omogeneo, facente capo a uno o più
comuni, con l'eventuale partecipazione di altri enti
territoriali quali le province e le regioni - anche al livello
interregionale - con le progettualità imprenditoriali
interessate, per organizzare, gestire e promuovere un prodotto
turistico tipico, specifico, visibile e distinguibile sui
mercati turistici nazionali ed internazionali. Gli STL hanno
il compito generale di progettare e valorizzare i fattori del
richiamo turistico locale, sia in termini di offerta
ricettiva, che in termini di prodotti tipici dell'agricoltura
e dell'artigianato locale nonché del patrimonio culturale,
ambientale, storico, artistico e monumentale,
Pag. 20
componendo il tutto in una offerta omogenea e specifica
dell'area. In particolare il sistema turistico locale:
a) progetta le condizioni per attrarre
investimenti turistici nel territorio e ne promuove la ricerca
sui mercati finanziari internazionali e presso le comunità
italiane all'estero, anche attraverso il ricorso alle tecniche
di marketing territoriale;
b) progetta e realizza interventi in materia di
protezione e risanamento ambientale, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in
materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltreché in
materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi
del trasporto turistico intermodale;
c) definisce gli standard di qualità dei
servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta
turistica locale, promuovendone la applicazione presso le
imprese, gli enti erogativi di servizi e le attività
produttive;
d) progetta ed attua il marketing
telematico e relazionale dei prodotti turistici tipici, per la
ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e
all'estero, con riferimento particolare al turismo di ritorno
di seconda e terza generazione;
e) attiva e gestisce gruppi di acquisto delle
materie prime e razionalizza i flussi di approvvigionamento
dei beni tipici locali;
f) elabora progetti per la valorizzazione del
patrimonio pubblico e delle infrastrutture legate al prodotto
turistico locale di proprietà di enti, organismi e società,
disposti a concederne l'uso per una loro gestione economica,
allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e
incrementare l'economia locale;
g) coordina le iniziative locali di promozione e
di accoglienza in loco, anche progettando e realizzando gli
eventi speciali, finalizzati alla promozione del territorio e
dei flussi turistici;
h) progetta ed eroga servizi reali alle imprese
turistiche ed alle imprese dei prodotti tipici locali, allo
scopo di promuovere la internazionalizzazione, sviluppando le
iniziative necessarie alla nascita ed alla affermazione delle
formule di organizzazione aziendale innovative;
i) fornisce l'assistenza tecnica ai comuni ed
altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a
progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio
ambito territoriale, migliorando la ospitalità dei luoghi;
j) definisce e promuove il disciplinare che
individua le procedure da attivare per conseguire la
certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti
e delle imprese locali finalizzato alla tutela dell'immagine
del prodotto turistico locale;
k) rileva con carattere di continuità il grado di
soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee
postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari
turistici locali e tramite un apposito numero verde
pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro
automatico delle informazioni e dell'assistenza al
turista;
Pag. 21
l) progetta e gestisce i punti informativi in
Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati,
consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini
telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle
tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi,
da realizzarsi in cooperazione con la industria e la
produzione delle tipicità locali.
2. I sistemi turistici locali che si ispirano ai principi
del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti
pubblici o privati di cui al precedente comma 1, sotto forma
di società per azioni, ai sensi del capo VIII della legge 8
giugno 1990, n. 142, ed ai sensi del titolo II, capo III, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in cui il privato
apporta o reperisce le risorse finanziarie necessarie e gli
enti pubblici, oltre a quote nominali di partecipazione,
concedono in uso parti significative dei rispettivi patrimoni,
suscettibili di utilizzo economico e funzionali alla creazione
del prodotto turistico locale.
3. Le regioni promuovono la costituzione degli STL
utilizzando le risorse del Fondo unico di cui all'articolo 52
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse comunitarie e
le risorse del fondo speciale di cui all'articolo 6 della
presente legge.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione)
| |