| (Semplificazioni).
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
ricettivi, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la
somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella
struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla
fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico
e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate, nonché da installare, ad uso esclusivo di
dette persone, attrezzate e strutture a carattere ricreativo,
per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di
sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende
automaticamente rinnovata se non vi sono molti ostativi e si
riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le
attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un
periodo superiore agli otto giorni, il titolare
dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al
sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal
sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio
della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo
superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non
risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2
dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venire meno della
rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per
l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica
e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso
dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività
ai sensi dell'articolo 17- ter del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del
presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione
nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17- ter del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al
comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attività condotta con difetto di
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autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il
tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e
comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo
restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione
riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o
dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi
trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque
luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora
l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di
licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e
le professioni turistiche si conformano ai principi di
speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa
l'introduzione degli sportelli unici e si uniformano alle
procedure, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare
attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro
funzioni in materia tenendo conto della necessità di
ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le
attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica
struttura organizzativa la responsabilità del procedimento,
fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata
dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
7. A decorrere dal 1^ gennaio 2000, gli esercizi
alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal
pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di
concessione governativa per apparecchi radiofonici e
televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi
apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello
radiofonico.
(Alternativo all'articolo 9 del testo della
Commissione)
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