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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60087
DDL5003-0014
Relazione Camera n. 5003-A bis - di minoranza - (DDL13-5003-A-bis)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis. TESTIPDL
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA(*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Pag. 23 Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC5003A2 ZZ13 ZZPD ZZMI
                      (Semplificazioni).
      1.  L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
  ricettivi, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
  sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
  Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
  unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la
  somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone
  alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella
  struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
  organizzati.  La medesima autorizzazione abilita altresì alla
  fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico
  e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle
  persone alloggiate, nonché da installare, ad uso esclusivo di
  dette persone, attrezzate e strutture a carattere ricreativo,
  per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di
  sicurezza e di igiene e sanità.
      2.  L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del
  quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende
  automaticamente rinnovata se non vi sono molti ostativi e si
  riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.  Le
  attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle
  vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
  edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle
  sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
      3.  Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un
  periodo superiore agli otto giorni, il titolare
  dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al
  sindaco.
      4.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal
  sindaco:
        a)  qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo
  proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
  l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio
  della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo
  superiore a dodici mesi;
        b)  qualora il titolare dell'autorizzazione non
  risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2
  dell'articolo 7;
        c)  qualora, accertato il venire meno della
  rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per
  l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme,
  prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica
  e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso
  dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività
  ai sensi dell'articolo 17- ter  del testo unico delle
  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
  giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del
  presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione
  nei tempi stabiliti.
      5.  Il comma 3 dell'articolo 17- ter  del testo unico
  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
  sostituito dal seguente:
      "3.  Entro cinque giorni dalla ricezione della
  comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al
  comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
  dell'attività condotta con difetto di
 
                              Pag. 24
 
  autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
  prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il
  tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e
  comunque per un periodo non superiore a tre mesi.  Fermo
  restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione
  riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o
  dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi
  trenta giorni dalla data di violazione.  Non si dà comunque
  luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora
  l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni".
      6.  I procedimenti amministrativi per il rilascio di
  licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e
  le professioni turistiche si conformano ai principi di
  speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa
  l'introduzione degli sportelli unici e si uniformano alle
  procedure, se più favorevoli.  Le regioni provvedono a dare
  attuazione al presente comma.  I comuni esercitano le loro
  funzioni in materia tenendo conto della necessità di
  ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le
  attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica
  struttura organizzativa la responsabilità del procedimento,
  fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.
  394.  E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata
  dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo
  1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
      7.  A decorrere dal 1^ gennaio 2000, gli esercizi
  alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal
  pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di
  concessione governativa per apparecchi radiofonici e
  televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi
  apparecchi.  In ogni caso il canone televisivo assorbe quello
  radiofonico.
  (Alternativo all'articolo 9 del testo della
                         Commissione)
 
DATA=000629 FASCID=DDL13-5003-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=5003 TOTPAG=0028 TOTDOC=0021 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=001 PAGFIN=0024 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=500300A02 FASCIDC=13DDL5003 A02 SORTNAV=0500300A020 00000 ZZDDLC5003A2 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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