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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60088
DDL5003-0015
Relazione Camera n. 5003-A bis - di minoranza - (DDL13-5003-A-bis)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis. TESTIPDL
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA(*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Articolo 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC5003A2 ZZ13 ZZPD ZZMI
                   (Portualità turistica).
      1.  Ferma restando la disciplina vigente in materia
  portuale, le regioni, entro centottanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di
  localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio
  costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di
  tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle
  previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani
  urbanistici.  La localizzazione dei porti e degli approdi
  turistici è determinata in relazione alle esigenze della
  navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle
  esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai
  programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla
  facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale
  con il territorio, con priorità per gli interventi di
  riqualificazione di strutture portuali già esistenti.
      2.  Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle
  opere di portualità turistica si conformano ai principi di
  speditezza, unicità e
 
                              Pag. 25
 
  semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo
  strumento della conferenza di servizi di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509.
      3.  E' fatta salva, nelle norme della definizione del
  piano di cui al comma 1 e fino alla sua definitiva
  approvazione, la facoltà dei comuni di poter disporre la
  realizzazione dei porti e degli approdi turistici nel proprio
  territorio.
 
DATA=000629 FASCID=DDL13-5003-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=5003 TOTPAG=0028 TOTDOC=0021 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=036 PAGFIN=0025 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=500300A02 FASCIDC=13DDL5003 A02 SORTNAV=0500300A020 00000 ZZDDLC5003A2 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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