| ...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis,
C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis,
C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis.
TESTIPDL
| |
| ...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis,
C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis,
C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis.
| |
| (Politica fiscale nelle attività turistiche).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per la durata di un triennio, a tutte le
attività finalizzate alla realizzazione di strutture
ricettive, di ristorazione, di campeggio all'aria aperta e di
servizi connessi, nonché alla ristrutturazione di quelle
esistenti, e al loro ampliamento, si applica l'aliquota IVA
nella misura del 4 per cento.
2. I redditi derivanti dall'espletamento di nuove
attività turistiche realizzate nelle aree di cui agli
obiettivi 1 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, per i primi
cinque anni di attività sono soggetti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ad un ammontare
imponibile non superiore al 50 per cento.
3. Al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel
settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi
membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai
clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di
campeggio di cui al numero 120) della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, nonché alle somministrazioni
di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle
effettuate in pubblici esercizi
Pag. 28
di categoria lusso, compresi quelli alberghieri, di cui al
numero 121) della citata tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica
l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
4. I comuni a prevalente economia turistica, definiti dal
decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge
e subordinatamente alla contestuale riduzione dell'aliquota
IVA per il settore turistico, come stabilito dal comma 3 del
presente articolo, possono istituire, nell'ambito dei tributi
locali di loro esclusiva competenza, un'imposta per il
miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica
locale, denominata imposta turistica locale (ITL), finalizzata
unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi
destinati a migliorare la qualità della vita e potenziare le
politiche della accoglienza.
5. L'imposta turistica locale è determinata anno per anno
in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'ente dal
consiglio comunale, per un valore percentuale comunque non
superiore al 2 per cento del valore imponibile delle
prestazioni alberghiere ed extra alberghiere e delle
somministrazioni di alimenti e di bevande nei pubblici
esercizi aventi sede nel territorio comunale, ed è versata al
comune da parte degli esercenti le attività turistiche che
l'anno riscossa.
6. Il sindaco deve presentare un apposito programma di
impiego sulle modalità dell'utilizzo delle somme riscossa con
l'imposta turistica locale da sottoporre all'esame del
consiglio comunale.
7. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, emana un decreto
recante la disciplina delle modalità di documentazione,
riscossione e controllo relativa alla imposta turistica
locale.
8. L'imposta turistica locale può essere istituita anche
nei comuni privi dei requisiti di prevalente economia
turistica, come definiti dal decreto di cui al comma 5
dell'articolo 2 della presente legge, purché inseriti in un
sistema turistico locale.
| |