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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60094
DDL5003-0021
Relazione Camera n. 5003-A bis - di minoranza - (DDL13-5003-A-bis)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis. TESTIPDL
...C5003Abis, C765Abis, C1082Abis, C1087Abis, C1179Abis, C2001Abis, C2141Abis, C2193Abis, C2276Abis, C3308Abis, C3554Abis, C4318Abis, C4849Abis.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA(*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC5003A2 ZZ13 ZZPD ZZMI
        (Politica fiscale nelle attività turistiche).
      1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge e per la durata di un triennio, a tutte le
  attività finalizzate alla realizzazione di strutture
  ricettive, di ristorazione, di campeggio all'aria aperta e di
  servizi connessi, nonché alla ristrutturazione di quelle
  esistenti, e al loro ampliamento, si applica l'aliquota IVA
  nella misura del 4 per cento.
      2.  I redditi derivanti dall'espletamento di nuove
  attività turistiche realizzate nelle aree di cui agli
  obiettivi 1 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, per i primi
  cinque anni di attività sono soggetti, ai fini dell'imposta
  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul
  reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ad un ammontare
  imponibile non superiore al 50 per cento.
      3.  Al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel
  settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi
  membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai
  clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di
  campeggio di cui al numero 120) della tabella A allegata al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633, e successive modificazioni, nonché alle somministrazioni
  di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle
  effettuate in pubblici esercizi
 
                              Pag. 28
 
  di categoria lusso, compresi quelli alberghieri, di cui al
  numero 121) della citata tabella A allegata al decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica
  l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
      4.  I comuni a prevalente economia turistica, definiti dal
  decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge
  e subordinatamente alla contestuale riduzione dell'aliquota
  IVA per il settore turistico, come stabilito dal comma 3 del
  presente articolo, possono istituire, nell'ambito dei tributi
  locali di loro esclusiva competenza, un'imposta per il
  miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica
  locale, denominata imposta turistica locale (ITL), finalizzata
  unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi
  destinati a migliorare la qualità della vita e potenziare le
  politiche della accoglienza.
      5.  L'imposta turistica locale è determinata anno per anno
  in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'ente dal
  consiglio comunale, per un valore percentuale comunque non
  superiore al 2 per cento del valore imponibile delle
  prestazioni alberghiere ed extra alberghiere e delle
  somministrazioni di alimenti e di bevande nei pubblici
  esercizi aventi sede nel territorio comunale, ed è versata al
  comune da parte degli esercenti le attività turistiche che
  l'anno riscossa.
      6.  Il sindaco deve presentare un apposito programma di
  impiego sulle modalità dell'utilizzo delle somme riscossa con
  l'imposta turistica locale da sottoporre all'esame del
  consiglio comunale.
      7.  Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla
  entrata in vigore della presente legge, emana un decreto
  recante la disciplina delle modalità di documentazione,
  riscossione e controllo relativa alla imposta turistica
  locale.
      8.  L'imposta turistica locale può essere istituita anche
  nei comuni privi dei requisiti di prevalente economia
  turistica, come definiti dal decreto di cui al comma 5
  dell'articolo 2 della presente legge, purché inseriti in un
  sistema turistico locale.
 
DATA=000629 FASCID=DDL13-5003-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=5003 TOTPAG=0028 TOTDOC=0021 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=029 PAGFIN=0028 RIGFIN=039 UPAG=SI PAGEIN=27 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=500300A02 FASCIDC=13DDL5003 A02 SORTNAV=0500300A020 00000 ZZDDLC5003A2 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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