| La Commissione parlamentare per le questioni
regionali,
esaminata la proposta di legge C. 5003 e abb.-B,
recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
ribadita l'esigenza di un generale riordino della
disciplina riguardante il settore turistico, anche in
conseguenza dei profondi mutamenti in esso intervenuti dopo la
legge quadro n. 217 del 1983;
richiamati i propri precedenti pareri espressi il 2
dicembre 1999 sul nuovo testo dell'A.C. 5003, e il 17 gennaio
2001 sul nuovo testo del disegno di legge A.S. 377 e
abb.-B;
rilevato che, per quanto concerne la disciplina
procedurale e sostanziale del documento di linee-guida,
previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del
1998, l'articolo 2, comma 4, come modificato dal Senato, ha
fatto espresso e formale riferimento a tale disposizione, pur
non modificando nella sostanza le disposizioni del medesimo
articolo 2, commi da 4 a 8, già segnalate nei precedenti
pareri, in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle
regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai
contenuti del documento e che operano, quindi, anche come vere
e proprie disposizioni suppletive, trasformando la funzione di
detto documento in quella di fonte normativa atipica che
vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di legge C. 5003 e abb.-B, ad eccezione dei
commi da 4 e 8 dell'articolo 2, su cui il parere è
contrario.
(Parere espresso il 22 febbraio 2001)
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