| Onorevoli Colleghi! - Con la sentenza n. 1 del 25
febbraio 1998 la Corte di cassazione, a sezioni unite,
nell'estendere anche al giudizio di fronte ad essa
l'applicabilità della nuova formulazione dell'articolo 513 del
codice di procedura penale (legge n. 267 del 1997), ha di
fatto leso il principio della non dispersione dei mezzi di
prova, più volte considerato dalla Corte costituzionale di
valore costituzionale.
In concreto la Corte di cassazione annullava il
procedimento, con rinvio ad una nuova corte d'appello, per il
riesame ai sensi del nuovo articolo 513 del codice di
procedura penale di un teste che nel precedente grado di
giudizio, conclusosi ben prima dell'approvazione della legge
n. 267 del 1997, si era avvalso della facoltà di non
rispondere.
Si può convenire che la volontà del Parlamento
nell'approvare la disciplina transitoria della legge n. 267
del 1997 fosse quella di limitare l'applicazione della nuova
normativa ai soli giudizi di merito, ma la mancanza di un
divieto espresso a chiare lettere dalla norma ha consentito
alla Corte di cassazione di sopperire con una propria
improvvida, ma legittima, interpretazione.
Il 16 aprile la sesta sezione della Corte di cassazione ha
annullato con rinvio ad altra sezione della corte di appello
di Milano la sentenza con la quale, il 5 giugno 1997, era
stata confermata la condanna di Bettino Craxi ad otto anni e
tre mesi nell'ambito del processo per le tangenti pagate per
la metropolitana milanese, accogliendo le tesi della difesa
per un riesame di testi ai sensi del nuovo articolo 513 del
codice di procedura penale.
Per inciso si osserva che di quelle tangenti - un giro di
50 miliardi di lire pagati tra il 1984 ed il 1991 - Craxi era
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letteralmente reo confesso ("il finanziamento ai partiti
collegato alla metropolitana milanese era un fatto notorio e
costante") e che l'architetto Larini, il principale dei testi
da riascoltare, non si trovava sotto la pressione della
custodia cautelare, ma tornò dalla latitanza per raccontare ad
Antonio Di Pietro come portava i soldi a Craxi. Come questo
modo di agire incidesse profondamente sulla vita dei cittadini
è rilevabile dal fatto che un chilometro di metropolitana
milanese dopo l'inchiesta costasse poco più della metà di
quanto costava prima.
Un complesso di fattori convergenti sta ponendo fuorigioco
quell'insieme di inchieste giudiziarie che ha preso
simbolicamente il nome di "Mani pulite", cui la gran parte
degli italiani aveva affidato la speranza di un riscatto da
una classe politica invadente e rapace; e sta anche
distruggendo le strategie di lotta alla criminalità
organizzata che erano state impostate dopo la morte dei
giudici Falcone e Borsellino; la specularità degli appelli
lanciati da un lato dai procuratori antimafia, dall'altro dai
magistrati in prima linea nella lotta alla corruzione politica
sottolinea con forza la similarità dei due fenomeni:
l'esistenza di una rete verticistica, organizzata e
clandestina di rapporti criminosi duraturi nel tempo (un vero
e proprio "ambiente" dichiarava Cagliari nella sua ultima
lettera), la prevaricazione ed il ricatto come stile di vita,
la sensazione di essere al di sopra della legge e quasi la
sorpresa quando si incappa nei suoi rigori; la sola differenza
consiste nel fatto che la mafia uccide i propri avversari, la
criminalità politica li distrugge economicamente e
socialmente: l'imprenditore che per primo denunciò Mario
Chiesa oggi è un dipendente comunale avendo dovuto chiudere
l'impresa in conseguenza dell'azzeramento delle commesse della
pubblica amministrazione successivo al fatto. E
drammaticamente questo vale per tutti coloro che con le loro
dichiarazioni hanno consentito lo sviluppo delle inchieste:
perché un imprenditore o un professionista dovrebbero
rischiare di "uscire dal giro" (non necessariamente illegale),
quando basta non parlare per rimanervi?
Farraginosità delle procedure giudiziarie, retroattività
dell'articolo 513 del codice di procedura penale, sua
estensione ai giudizi in Cassazione, rogatorie internazionali
che non ottengono risposta, termini di prescrizione sempre più
prossimi stanno quindi mettendo a rischio tutta una serie di
procedimenti tra i quali vogliamo ricordare il processo
Enimont (è sintomatico osservare che tra le prime
dichiarazioni degli avvocati difensori di Craxi ci sia quella
che giudica questa sentenza "(...) importantissima perché apre
la via ad un giudizio analogo anche per il processo Enimont
(...)"), e quello per le "mazzette" che sarebbero state pagate
per le discariche in Lombardia. E ancora, gli appalti
dell'Ente nazionale per la strada (Anas), le tangenti
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) i sospetti
casi di corruzione nella Guardia di finanza, e i presunti
falsi in bilancio di Publitalia. Ed ancora il processo per le
tangenti dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
(Ipab) e quello per le tangenti alla Sea, la società degli
aeroporti.
A Roma, il nuovo articolo 513 del codice di procedura
penale ha già prodotto i suoi effetti nel processo Intermetro,
quello legato al giro di tangenti versate dagli imprenditori a
politici di alcune correnti per la costruzione della
metropolitana di Roma, con l'assoluzione di tutti gli
indagati. A Verona l'articolo 513 grava tra l'altro sul
processo per le mazzette pagate per alcuni appalti
dell'autostrada A4 Serenissima. Il procedimento, in attesa di
approdare in appello, vede coinvolto l'ex Ministro dei lavori
pubblici Giovanni Prandini.
Ma in pericolo non sono soltanto i processi per
corruzione. Anche quelli contro la mafia e, in genere, contro
la criminalità organizzata rischiano di cadere in
prescrizione. E' vero, in questo caso, i tempi sono più lunghi
e probabilmente gli effetti dell'articolo 513 non saranno
immediati e devastanti. Qualche rischio maggiore possono
correrlo gli ordinari processi di mafia, in particolare quelli
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che riguardano gravi omicidi, rapine ed estorsioni: a titolo
di esempio citiamo il caso di Catania dove tre pentiti, che
non hanno confermato le loro dichiarazioni in dibattimento,
sono stati "perdonati" e riammessi nel clan.
Contro questa disfatta ormai in gran parte consumata o
inevitabile la presente proposta di legge intende ricordare
che a fronte dei sacrosanti diritti degli imputati esiste
anche un altrettanto importante diritto dei cittadini e delle
vittime dei reati al perseguimento dei colpevoli ed alla
celebrazione dei processi. Con questo spirito non intendiamo
sottoporre all'attenzione dei colleghi ciò che pure ci
sembrerebbe più giusto, quanto piuttosto quel minimo di regole
a tutela del diritto della collettività, sulle quali si è
sviluppata una certa convergenza tra le varie forze
politiche.
Con l'articolo 1 si detta una norma di interpretazione
autentica in materia di operatività della legge 7 agosto 1997,
n. 267, limitando l'azione del nuovo articolo 513 del codice
di procedura penale al solo giudizio di merito e superando
l'interpretazione estensiva della Corte di cassazione. Su tale
questione si sono espressi favorevolmente membri del Governo,
gran parte della magistratura ed anche uno dei più autorevoli
esponenti dell'opposizione, l'onorevole Gianfranco Fini.
L'articolo 2 ripropone il testo di un emendamento
presentato dalla Commissione giustizia della Camera dei
deputati il 22 luglio 1997 nel corso della discussione in
Assemblea sulla riforma dell'articolo 513 del codice di
procedura penale e da questa inopinatamente bocciato.
L'intento è quello di riaffidare alla magistratura ciò che è
suo, ovvero la gestione del processo, consentendo a coloro che
sono accusati dalle dichiarazioni altrui di difendersi nelle
forme costituzionalmente garantite.
Il principio è molto semplice: chi parla in materia di
responsabilità propria ed altrui deve continuare a parlare,
poiché sulle sue dichiarazioni possono istruirsi interi
processi. Accanto a questo obbligo processuale è introdotta
nell'ordinamento la relativa figura di reato. La norma è stata
recentissimamente riproposta con forza dai procuratori
antimafia Vigna e Caselli, ma anche da esponenti del Governo e
sarebbe possibile su di essa un'ampia convergenza.
Nell'articolo 3 è affrontato il tema decorrenza della
prescrizione a fronte di richieste di rogatorie internazionali
che rimangono senza risposta. Il solo Pool milanese ha
inoltrato quasi quattrocento richieste allo scopo di acquisire
atti ed altri riscontri probatori: a fronte di questa
attività, avviata sin dai primi mesi del 1992, sono state
ricevute circa cinquanta risposte. L' iter delle
rogatorie, dipendendo dall'attività o dalla inattività di
altre autorità giudiziarie - ed a volte dalle decisioni di
autorità politiche di altri Paesi - si svolge con tempi
lunghissimi, contribuendo con ciò allo scadere dei termini di
prescrizione: periodicamente il problema si ripropone, si
concorda tra le forze politiche la necessità di un intervento,
si lascia nuovamente cadere. Il testo posto all'attenzione dei
colleghi prevede la sospensione dei termini di prescrizione
qualora entro sei mesi dalla data dell'invio non vi sia stata
risposta dall'autorità del Paese straniero; tuttavia lo stesso
proponente non nasconde la possibilità di un'ampia modifica di
quanto proposto, in considerazione dell'urgenza di affrontare
in qualche modo il problema.
Nell'ultimo comma si amplia ad un anno il periodo di
sospensione della prescrizione per la rinnovazione dei
processi in forza del nuovo testo dell'articolo 513 del codice
di procedura penale. La richiesta parte dalla magistratura, ma
vi hanno acceduto gran parte delle forze politiche.
Nell'articolo 4, infine, si ampliano di nuovo a dieci anni
i termini per la prescrizione dell'azione risarcitoria della
Corte dei conti nei confronti dei pubblici dipendenti che si
sono macchiati di reati contro la collettività. Periodicamente
il Governo e le forze politiche lanciano l'allarme circa la
difficoltà di perseguire i pubblici dipendenti infedeli. In
questo senso va salutata con soddisfazione la recente
approvazione della norma che consente il licenziamento
automatico dei dipendenti pubblici per i quali sia stata
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emessa sentenza definitiva di condanna. I presentatori della
presente proposta di legge ritengono che i reati commessi dai
pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni
debbano ritenersi più gravi dei reati analoghi commessi da
comuni cittadini, in quanto profondamente diseducativi per lo
spirito che deve animare l'intera collettività. Tuttavia a
poco vale licenziare il dipendente che abbia fondato le sue
fortune personali o abbia danneggiato con il suo comportamento
il bene pubblico se la collettività ha un tempo limitatissimo
per chiedere la restituzione del maltolto o il risarcimento
del danno. Le centinaia di miliardi accumulati dal signor
Poggiolini nel corso della sua criminale attività all'interno
della Commissione unica del farmaco valgono bene un poco di
galera! L'azione risarcitoria della Corte dei conti, pertanto,
rappresenta un punto cardine nella lotta ad un fenomeno che
mina la società nelle sue basi: la fiducia dei cittadini nella
pubblica amministrazione e nella classe politica.
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