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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60120
DDL5004-0002
Progetto di legge Camera n. 5004 - testo presentato - (DDL13-5004)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5004. TESTIPDL
...C5004.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5004 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Con la sentenza n. 1 del 25
  febbraio 1998 la Corte di cassazione, a sezioni unite,
  nell'estendere anche al giudizio di fronte ad essa
  l'applicabilità della nuova formulazione dell'articolo 513 del
  codice di procedura penale (legge n. 267 del 1997), ha di
  fatto leso il principio della non dispersione dei mezzi di
  prova, più volte considerato dalla Corte costituzionale di
  valore costituzionale.
     In concreto la Corte di cassazione annullava il
  procedimento, con rinvio ad una nuova corte d'appello, per il
  riesame ai sensi del nuovo articolo 513 del codice di
  procedura penale di un teste che nel precedente grado di
  giudizio, conclusosi ben prima dell'approvazione della legge
  n. 267 del 1997, si era avvalso della facoltà di non
  rispondere.
     Si può convenire che la volontà del Parlamento
  nell'approvare la disciplina transitoria della legge n. 267
  del 1997 fosse quella di limitare l'applicazione della nuova
  normativa ai soli giudizi di merito, ma la mancanza di un
  divieto espresso a chiare lettere dalla norma ha consentito
  alla Corte di cassazione di sopperire con una propria
  improvvida, ma legittima, interpretazione.
     Il 16 aprile la sesta sezione della Corte di cassazione ha
  annullato con rinvio ad altra sezione della corte di appello
  di Milano la sentenza con la quale, il 5 giugno 1997, era
  stata confermata la condanna di Bettino Craxi ad otto anni e
  tre mesi nell'ambito del processo per le tangenti pagate per
  la metropolitana milanese, accogliendo le tesi della difesa
  per un riesame di testi ai sensi del nuovo articolo 513 del
  codice di procedura penale.
     Per inciso si osserva che di quelle tangenti - un giro di
  50 miliardi di lire pagati tra il 1984 ed il 1991 - Craxi era
 
                               Pag. 2
 
  letteralmente reo confesso ("il finanziamento ai partiti
  collegato alla metropolitana milanese era un fatto notorio e
  costante") e che l'architetto Larini, il principale dei testi
  da riascoltare, non si trovava sotto la pressione della
  custodia cautelare, ma tornò dalla latitanza per raccontare ad
  Antonio Di Pietro come portava i soldi a Craxi.  Come questo
  modo di agire incidesse profondamente sulla vita dei cittadini
  è rilevabile dal fatto che un chilometro di metropolitana
  milanese dopo l'inchiesta costasse poco più della metà di
  quanto costava prima.
     Un complesso di fattori convergenti sta ponendo fuorigioco
  quell'insieme di inchieste giudiziarie che ha preso
  simbolicamente il nome di "Mani pulite", cui la gran parte
  degli italiani aveva affidato la speranza di un riscatto da
  una classe politica invadente e rapace; e sta anche
  distruggendo le strategie di lotta alla criminalità
  organizzata che erano state impostate dopo la morte dei
  giudici Falcone e Borsellino; la specularità degli appelli
  lanciati da un lato dai procuratori antimafia, dall'altro dai
  magistrati in prima linea nella lotta alla corruzione politica
  sottolinea con forza la similarità dei due fenomeni:
  l'esistenza di una rete verticistica, organizzata e
  clandestina di rapporti criminosi duraturi nel tempo (un vero
  e proprio "ambiente" dichiarava Cagliari nella sua ultima
  lettera), la prevaricazione ed il ricatto come stile di vita,
  la sensazione di essere al di sopra della legge e quasi la
  sorpresa quando si incappa nei suoi rigori; la sola differenza
  consiste nel fatto che la mafia uccide i propri avversari, la
  criminalità politica li distrugge economicamente e
  socialmente: l'imprenditore che per primo denunciò Mario
  Chiesa oggi è un dipendente comunale avendo dovuto chiudere
  l'impresa in conseguenza dell'azzeramento delle commesse della
  pubblica amministrazione successivo al fatto.  E
  drammaticamente questo vale per tutti coloro che con le loro
  dichiarazioni hanno consentito lo sviluppo delle inchieste:
  perché un imprenditore o un professionista dovrebbero
  rischiare di "uscire dal giro" (non necessariamente illegale),
  quando basta non parlare per rimanervi?
     Farraginosità delle procedure giudiziarie, retroattività
  dell'articolo 513 del codice di procedura penale, sua
  estensione ai giudizi in Cassazione, rogatorie internazionali
  che non ottengono risposta, termini di prescrizione sempre più
  prossimi stanno quindi mettendo a rischio tutta una serie di
  procedimenti tra i quali vogliamo ricordare il processo
  Enimont (è sintomatico osservare che tra le prime
  dichiarazioni degli avvocati difensori di Craxi ci sia quella
  che giudica questa sentenza "(...) importantissima perché apre
  la via ad un giudizio analogo anche per il processo Enimont
  (...)"), e quello per le "mazzette" che sarebbero state pagate
  per le discariche in Lombardia.  E ancora, gli appalti
  dell'Ente nazionale per la strada (Anas), le tangenti
  dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) i sospetti
  casi di corruzione nella Guardia di finanza, e i presunti
  falsi in bilancio di Publitalia.  Ed ancora il processo per le
  tangenti dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
  (Ipab) e quello per le tangenti alla Sea, la società degli
  aeroporti.
     A Roma, il nuovo articolo 513 del codice di procedura
  penale ha già prodotto i suoi effetti nel processo Intermetro,
  quello legato al giro di tangenti versate dagli imprenditori a
  politici di alcune correnti per la costruzione della
  metropolitana di Roma, con l'assoluzione di tutti gli
  indagati.  A Verona l'articolo 513 grava tra l'altro sul
  processo per le mazzette pagate per alcuni appalti
  dell'autostrada A4 Serenissima.  Il procedimento, in attesa di
  approdare in appello, vede coinvolto l'ex Ministro dei lavori
  pubblici Giovanni Prandini.
     Ma in pericolo non sono soltanto i processi per
  corruzione.  Anche quelli contro la mafia e, in genere, contro
  la criminalità organizzata rischiano di cadere in
  prescrizione.  E' vero, in questo caso, i tempi sono più lunghi
  e probabilmente gli effetti dell'articolo 513 non saranno
  immediati e devastanti.  Qualche rischio maggiore possono
  correrlo gli ordinari processi di mafia, in particolare quelli
 
                               Pag. 3
 
  che riguardano gravi omicidi, rapine ed estorsioni: a titolo
  di esempio citiamo il caso di Catania dove tre pentiti, che
  non hanno confermato le loro dichiarazioni in dibattimento,
  sono stati "perdonati" e riammessi nel  clan.
     Contro questa disfatta ormai in gran parte consumata o
  inevitabile la presente proposta di legge intende ricordare
  che a fronte dei sacrosanti diritti degli imputati esiste
  anche un altrettanto importante diritto dei cittadini e delle
  vittime dei reati al perseguimento dei colpevoli ed alla
  celebrazione dei processi.  Con questo spirito non intendiamo
  sottoporre all'attenzione dei colleghi ciò che pure ci
  sembrerebbe più giusto, quanto piuttosto quel minimo di regole
  a tutela del diritto della collettività, sulle quali si è
  sviluppata una certa convergenza tra le varie forze
  politiche.
     Con l'articolo 1 si detta una norma di interpretazione
  autentica in materia di operatività della legge 7 agosto 1997,
  n. 267, limitando l'azione del nuovo articolo 513 del codice
  di procedura penale al solo giudizio di merito e superando
  l'interpretazione estensiva della Corte di cassazione.  Su tale
  questione si sono espressi favorevolmente membri del Governo,
  gran parte della magistratura ed anche uno dei più autorevoli
  esponenti dell'opposizione, l'onorevole Gianfranco Fini.
     L'articolo 2 ripropone il testo di un emendamento
  presentato dalla Commissione giustizia della Camera dei
  deputati il 22 luglio 1997 nel corso della discussione in
  Assemblea sulla riforma dell'articolo 513 del codice di
  procedura penale e da questa inopinatamente bocciato.
  L'intento è quello di riaffidare alla magistratura ciò che è
  suo, ovvero la gestione del processo, consentendo a coloro che
  sono accusati dalle dichiarazioni altrui di difendersi nelle
  forme costituzionalmente garantite.
     Il principio è molto semplice: chi parla in materia di
  responsabilità propria ed altrui deve continuare a parlare,
  poiché sulle sue dichiarazioni possono istruirsi interi
  processi.  Accanto a questo obbligo processuale è introdotta
  nell'ordinamento la relativa figura di reato.  La norma è stata
  recentissimamente riproposta con forza dai procuratori
  antimafia Vigna e Caselli, ma anche da esponenti del Governo e
  sarebbe possibile su di essa un'ampia convergenza.
     Nell'articolo 3 è affrontato il tema decorrenza della
  prescrizione a fronte di richieste di rogatorie internazionali
  che rimangono senza risposta.  Il solo  Pool  milanese ha
  inoltrato quasi quattrocento richieste allo scopo di acquisire
  atti ed altri riscontri probatori: a fronte di questa
  attività, avviata sin dai primi mesi del 1992, sono state
  ricevute circa cinquanta risposte.  L' iter  delle
  rogatorie, dipendendo dall'attività o dalla inattività di
  altre autorità giudiziarie - ed a volte dalle decisioni di
  autorità politiche di altri Paesi - si svolge con tempi
  lunghissimi, contribuendo con ciò allo scadere dei termini di
  prescrizione: periodicamente il problema si ripropone, si
  concorda tra le forze politiche la necessità di un intervento,
  si lascia nuovamente cadere.  Il testo posto all'attenzione dei
  colleghi prevede la sospensione dei termini di prescrizione
  qualora entro sei mesi dalla data dell'invio non vi sia stata
  risposta dall'autorità del Paese straniero; tuttavia lo stesso
  proponente non nasconde la possibilità di un'ampia modifica di
  quanto proposto, in considerazione dell'urgenza di affrontare
  in qualche modo il problema.
     Nell'ultimo comma si amplia ad un anno il periodo di
  sospensione della prescrizione per la rinnovazione dei
  processi in forza del nuovo testo dell'articolo 513 del codice
  di procedura penale.  La richiesta parte dalla magistratura, ma
  vi hanno acceduto gran parte delle forze politiche.
     Nell'articolo 4, infine, si ampliano di nuovo a dieci anni
  i termini per la prescrizione dell'azione risarcitoria della
  Corte dei conti nei confronti dei pubblici dipendenti che si
  sono macchiati di reati contro la collettività.  Periodicamente
  il Governo e le forze politiche lanciano l'allarme circa la
  difficoltà di perseguire i pubblici dipendenti infedeli.  In
  questo senso va salutata con soddisfazione la recente
  approvazione della norma che consente il licenziamento
  automatico dei dipendenti pubblici per i quali sia stata
 
                               Pag. 4
 
  emessa sentenza definitiva di condanna.  I presentatori della
  presente proposta di legge ritengono che i reati commessi dai
  pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni
  debbano ritenersi più gravi dei reati analoghi commessi da
  comuni cittadini, in quanto profondamente diseducativi per lo
  spirito che deve animare l'intera collettività.  Tuttavia a
  poco vale licenziare il dipendente che abbia fondato le sue
  fortune personali o abbia danneggiato con il suo comportamento
  il bene pubblico se la collettività ha un tempo limitatissimo
  per chiedere la restituzione del maltolto o il risarcimento
  del danno.  Le centinaia di miliardi accumulati dal signor
  Poggiolini nel corso della sua criminale attività all'interno
  della Commissione unica del farmaco valgono bene un poco di
  galera!  L'azione risarcitoria della Corte dei conti, pertanto,
  rappresenta un punto cardine nella lotta ad un fenomeno che
  mina la società nelle sue basi: la fiducia dei cittadini nella
  pubblica amministrazione e nella classe politica.
 
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