| (Interpretazione autentica in materia di operatività della
legge 7 agosto 1997, n. 267).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge 7 agosto
1997, n. 267, è inserito il seguente:
" 3-bis. E' esclusa l'applicabilità delle norme di
cui agli articoli 1 e 2 ai giudizi definiti nel merito alla
data di entrata in vigore della presente disposizione o che
siano oggetto di ricorso di legittimità dinanzi alla Corte di
cassazione".
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