| (Modifiche alla disciplina della facoltà di non
rispondere).
1. All'articolo 64 del codice di procedura penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 3-bis. La persona deve inoltre essere avvertita che
se non si avvale della facoltà di non rispondere è tenuta a
sottoporsi all'esame nei casi previsti dal comma 3- ter,
nonché della conseguenza del rifiuto a sottoporsi
all'esame.
3-ter. Ferma restando la facoltà di non rispondere
sulle circostanze che potrebbero comportare la contestazione
di nuovi fatti costituenti reato o comunque aggravare la
propria posizione processuale, la persona sottoposta alle
indagini o l'imputato, che abbiano reso dichiarazioni che le
parti intendono utilizzare nei confronti di altri soggetti,
nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o
collegati, ancorché conclusi, sono tenuti a sottoporsi
all'esame sui fatti su cui non si sono avvalsi della facoltà
di non rispondere".
2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, dopo
la parola: "esame" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto
previsto dall'articolo 513".
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3. Dopo l'articolo 374- bis del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 374- ter - (Disposizioni in merito all'esame
sulle dichiarazioni). - E' punito con la reclusione da due
a cinque anni l'imputato o la persona indicata dall'articolo
210 del codice di procedura penale, che rifiuti di sottoporsi
all'esame sulle dichiarazioni rese in precedenza nei confronti
di terzi.
Il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale di
cui al primo comma, si sottopone all'esame prima della
chiusura del dibattimento".
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