| (Sospensione dei termini di prescrizione in pendenza di
richiesta di rogatoria internazionale o di riesame ai sensi
dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267).
1. All'articolo 727 del codice di procedura penale dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente:
" 5-bis. - Decorsi senza esito sei mesi dalla data
dell'inoltro, effettuato ai sensi delle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4, la richiesta di rogatoria sospende il corso della
prescrizione del reato ai sensi dell'articolo 159 del codice
penale".
2. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1997,
n. 267, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"un anno".
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