| (Ampliamento dei termini di prescrizione per il diritto al
risarcimento del danno da parte della pubblica
amministrazione).
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "dieci anni". I commi 2- bis e 2- ter del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 20 del 1994 sono
abrogati.
2. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "dieci anni".
| |