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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60126
DDL5005-0002
Progetto di legge Camera n. 5005 - testo presentato - (DDL13-5005)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5005. TESTIPDL
...C5005.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5005 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati!
  1.  La questione delle mine antipersona: il contesto
  internazionale.
     La Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di
  produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla
  loro distruzione è stata aperta alla firma e sottoscritta
  dall'Italia, insieme ad altri 121 Paesi, alla Conferenza di
  Ottawa del 3 dicembre 1997.  E' stata così coronata da successo
  l'iniziativa canadese, denominata "il processo di Ottawa",
  articolata in una serie di conferenze diplomatiche e
  caratterizzata da uno stretto coordinamento tra Governi e
  "società civile".
     La questione delle mine antipersona, infatti, è stata a
  lungo al centro dell'attenzione della comunità internazionale,
  mobilitata da un forte movimento di opinione alimentato dal
 
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  Capo della Chiesa cattolica, dal Segretario generale delle
  Nazioni Unite, dalla Croce rossa internazionale e dalle azioni
  di volontariato di numerose organizzazioni non governative, il
  cui ruolo determinante è stato riconosciuto con il
  conferimento del Premio Nobel per la pace 1997 alla Campagna
  internazionale contro le mine.  La grande attualità
  dell'argomento è determinata dal fatto che le morti e gli
  incidenti causati a civili e militari sono divenuti una piaga
  quotidiana, terribile retaggio dell'impiego abusivo ed
  indiscriminato di tali ordigni, in particolare, in conflitti
  nel terzo mondo ove la disseminazione incontrollata di mine,
  spesso non rilevabili magneticamente, ostacola i progetti di
  sviluppo agricolo, rurale ed industriale.
     Il "processo di Ottawa" venne avviato a seguito del
  parziale insuccesso, nel maggio 1996, della Conferenza degli
  Stati parte alla Convenzione su certe armi convenzionali (le
  cosiddette "armi inumane") del 1980.  L'emendamento del
  pertinente protocollo II operato dalla Conferenza, infatti, ha
  comportato solo l'inasprimento della disciplina internazionale
  sull'uso delle mine, un risultato che in quel contesto
  costituiva il massimo realisticamente conseguibile alla luce
  delle riserve di numerosi Stati Parte contrari alla
  definizione di restrizioni piu incisive.
     Successivamente, la comunità internazionale ha visto
  emergere due tendenze di fondo in merito al "foro appropriato"
  a negoziare un accordo per la definitiva soluzione del
  problema.  Da una parte, i Paesi (come il Canada) favorevoli ad
  un approccio essenzialmente umanitario mirante a stabilire una
  norma morale mediante una convenzione conclusa in seno ad una
  conferenza diplomatica, anche senza l'immediato coinvolgimento
  dei principali produttori di mine (Cina e Russia); dall'altra,
  i Paesi (come l'Italia, la Francia, il Regno Unito) per i
  quali l'eliminazione di un'intera categoria di armi è anche
  una questione di disarmo che, preferibilmente, avrebbe dovuto
  essere trattata alla Conferenza del disarmo di Ginevra, con la
  partecipazione dei Paesi potenziali proliferatori.  E' in tale
  contesto che si colloca l'iniziativa canadese.  Nato
  originariamente come momento di aggregazione politica dei
  Paesi  like-minded,  il "processo di Ottawa" ha assunto un
  vero e proprio carattere negoziale con la Conferenza di
  Bruxelles (24-27 giugno 1997) che ha fissato l'obiettivo di
  concludere entro il 1997 una convenzione il cui testo è stato
  poi definito alla Conferenza di Oslo del settembre 1997 ed
  aperto alla firma dei Ministri degli affari esteri alla
  Conferenza di Ottawa nel dicembre dello scorso anno.
     La trasformazione in senso negoziale del "processo di
  Ottawa", dovuta anche alla situazione di stallo della
  Conferenza del disarmo, che agisce per consenso, è stata
  dapprima auspicata dai soli fautori dell'approccio
  "umanitario" e, progressivamente, accettata da quasi tutti i
  Paesi occidentali sostenitori di un approccio negoziale più
  approfondito sulle implicazioni di disarmo connesse con un
  bando delle mine antipersona.  Non hanno sinora aderito alla
  Convenzione, gli Stati Uniti (per motivi di sicurezza
  nazionale) e numerosi Paesi potenziali proliferatori (Cina,
  Egitto, India, Russia, eccetera).
  2.  La posizione italiana in materia di mine
  antipersona.
     Nel corso dei negoziati internazionali l'Italia ha
  progressivamente assunto una delle posizioni più avanzate tra
  quelle dei Paesi impegnati nella lotta contro gli effetti
  causati dalle mine antipersona.
     Dopo aver figurato tra i principali Paesi produttori ed
  esportatori di mine antipersona, l'Italia ha interrotto la
  produzione (1993), adottato una moratoria sulla loro
  esportazione (1994) e ratificato la Convenzione sulle "armi
  inumane" (1995).  In seguito, l'Italia ha intensificato la
  propria azione diplomatica nel quadro degli sforzi miranti ad
  una definitiva soluzione del problema ed ha assunto un ruolo
  propulsivo in seno al G7, alle Nazioni Unite, all'Unione
  europea (ove ha promosso l'adozione di un'azione comune) ed al
  "processo di Ottawa".  Determinante, per la definizione della
 
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  policy  italiana in materia, è stata l'azione del
  Parlamento che, in attesa dell'auspicata conclusione del
  negoziato internazionale, ha inteso affermare solennemente la
  volontà italiana di dare immediata applicazione ai princìpi
  umanitari e alla lotta contro la piaga rappresentata
  dall'impiego e dalla diffusa presenza delle mine antipersona,
  approvando la legge n. 374 del 1997.
  3.  Il contenuto della Convenzione di Ottawa.
     Si illustra di seguito il contenuto delle principali
  disposizioni della Convenzione di Ottawa.
     L'articolo 1 prevede l'impegno degli Stati-Parte a non
  usare, produrre, acquisire, stoccare, detenere o trasferire,
  direttamente o indirettamente, mine antipersona.  I Paesi
  contraenti si impegnano, inoltre, a non fornire in alcun modo
  assistenza in attività proibite dalla Convenzione.
     L'articolo 2 definisce mina antipersona ogni mina
  congegnata per esplodere in presenza, prossimità o contatto
  con una persona o che possa incapacitare, ferire o uccidere
  una o più persone e stabilisce che le mine anticarro munite di
  dispositivo antirimozione non sono considerate mine
  antipersona.
     L'articolo 3 prevede delle eccezioni alle proibizioni di
  cui all'articolo 1 e, in particolare, consente la detenzione o
  il trasferimento di mine ai fini della loro distruzione o per
  scopi di addestramento alle attività di sminamento.
     L'articolo 4 prevede l'impegno degli Stati Parte a
  distruggere gli  stock  di mine da essi possedute o
  comunque poste sotto la loro "giurisdizione o controllo".
     Gli articoli 7 e 8 contengono alcune disposizioni miranti
  a promuovere la fiducia tra gli Stati Parte sull'effettivo
  rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione.  Sono
  previste, in primo luogo, alcune misure destinate ad
  accrescere la trasparenza: notifica al Segretariato generale
  delle Nazioni Unite, entro centottanta giorni dall'entrata in
  vigore, dei quantitativi e caratteristiche di mine antipersona
  stoccate, di quelle distrutte e dei quantitativi "minimi
  indispensabili" conservati lecitamente per fini di
  addestramento.  In secondo luogo, è previsto un "meccanismo
  d'inchiesta" (molto snello, data la natura eminentemente
  umanitaria della Convenzione) su eventuali sospetti di
  violazione degli obblighi assunti dagli Stati Parte: richiesta
  di chiarificazioni, riunioni degli Stati Parte,  fact
  finding missions.
     Quanto ai soggetti destinatari, i due tipi di misure sopra
  illustrate presentano differenze sostanziali.  Le misure di
  trasparenza si riferiscono a tutte le mine possedute dagli
  Stati Parte o poste sotto la loro giurisdizione o controllo.
  Attraverso le  fact finding missions  è prevista la
  possibilità di ottenere informazioni "sul sito" di una
  sospetta violazione ovunque situato, ma l'obbligo dello Stato
  Parte circa l'ampiezza "dell'accesso" da concedere è limitato
  alle aree o istallazioni sotto il suo controllo.
     Si osserva, inoltre, che la gestione degli obblighi
  previsti dagli articoli 7 ed 8 richiede l'insediamento di un
  punto di contatto che non dovrebbe assumere le dimensioni
  dell'autorità nazionale prevista dalla Convenzione per il
  bando delle armi chimiche, ma che come questa funga da centro
  di coordinamento e punto di collegamento con gli Stati Parte
  in relazione agli adempimenti previsti dalla Convenzione
  (notifiche, consultazioni, riunioni degli Stati Parte,  fact
  finding missions).
     L'articolo 9 obbliga ogni Stato Parte ad adottare una
  legislazione nazionale che preveda anche sanzioni penali per
  prevenire o perseguire ogni violazione della Convenzione
  commessa da persone o nel territorio sotto la sua
  giurisdizione o controllo.
     L'articolo 14 stabilisce che i costi per l'esecuzione
  della Convenzione sono sostenuti dagli Stati Parte in base
  alla scala di ripartizione delle Nazioni Unite.  Nonostante la
  Convenzione preveda la messa al bando di un'intera categoria
  di armi, essa resta uno strumento giuridico di natura
  prevalentemente umanitaria nel quale sono stati inseriti
  alcuni elementi tipici dei trattati di disarmo e controllo
 
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  degli armamenti (misure di trasparenza, riunioni degli Stati
  Parte, indagini ricognitive in caso di sospetta violazione)
  che tuttavia non comportano gli ingenti oneri finanziari
  previsti, ad esempio, dalla Convenzione per il bando delle
  armi chimiche o dal Trattato per il bando degli esperimenti
  nucleari.
  4.  Recepimento della Convenzione nell'ordinamento
  interno.
     L'Italia ha fornito un qualificato contributo all'azione
  coordinata tra Governi e società civile (il "processo di
  Ottawa") mirante ad identificare una soluzione definitiva al
  problema posto dalle mine antipersona.  La Convenzione
  costituisce una tappa fondamentale di tale processo, in seno
  al quale è opportuno che l'Italia mantenga alta la propria
  visibilità ed il prestigio conferitole dall'aver
  unilateralmente rinunciato a tali ordigni attraverso scelte
  maturate nel quadro di una reale collaborazione tra Governo e
  Parlamento.  E' opportuno che tale collaborazione sia mantenuta
  ed anzi intensificata nell'ambito dei rispettivi adempimenti
  costituzionalmente previsti.  Ciò al fine di procedere alla
  ratifica della Convenzione nei tempi rapidi indicati dal
  Ministro degli affari esteri, nell'intervento pronunciato alla
  Conferenza di Ottawa il 3 dicembre scorso ed assicurare, al
  tempo stesso, il rispetto dello spirito della legge n. 374 del
  1997 e la compatibilità degli obblighi della Convenzione con
  quelli derivanti dal Trattato nord atlantico (in conformità
  con i comunicati finali delle sessioni ministeriali NATO del 2
  e 16 dicembre scorso).
     Al fine di recepire nell'ordinamento interno la
  Convenzione in questione si è predisposto il presente disegno
  di legge contenente le norme di attuazione che qui di seguito
  sinteticamente si illustrano.
     Gli articoli 1 e 2 contengono le usuali disposizioni per
  l'autorizzazione alla ratifica e per l'ordine di
  esecuzione.
     Con l'articolo 3 si provvede ad adeguare gli articoli 1 e
  2 della legge n. 374 del 1997, al fine di allinearli agli
  obblighi assunti dall'Italia con la firma della Convenzione di
  Ottawa e di uniformarli agli analoghi adattamenti interni già
  predisposti od in corso di predisposizione dagli altri Stati
  parte alla Convenzione che sono membri, al pari dell'Italia,
  dell'Alleanza atlantica.  A tale fine si introduce nel comma 2
  dell'articolo 1 della legge n. 374 del 1997 una deroga ai
  divieti per consentire che imprese specializzate di Stati
  stranieri possano distruggere mine esistenti sul territorio
  nazionale e che imprese italiane siano chiamate a distruggere
  mine detenute da altri Stati e importate nel territorio
  italiano solo ai fini della distruzione.  Inoltre si allarga la
  possibilità dell'utilizzo del contingente di diecimila unità
  di mine antipersona che può essere detenuto in Italia, come
  già previsto dalla stessa legge, destinandolo anche alla
  ricerca di tecnologie idonee allo sminamento ed alla
  distruzione delle mine stesse.  L'articolo 4 modifica il comma
  1 dell'articolo 5 della stessa legge n. 374 del 1997.  Tale
  modifica appare necessaria al fine di agevolare la lettura del
  testo di legge, al quale viene apportata una correzione
  riguardante la decorrenza del periodo per la distruzione delle
  mine in dotazione alle Forze armate, per allinearlo a quanto
  previsto dalla Convenzione.
     L'articolo 5 mira ad evitare che le nostre Forze armate,
  integrate nella NATO, prendano parte attiva alle azioni
  vietate poste in essere da Forze armate di Stati NATO non
  parti alla Convenzione.
     L'articolo 6 congela per l'intero periodo di quattro anni
  stabilito dalla Convenzione il quantitativo di mine
  antipersona in deposito presso basi straniere in Italia, in
  attesa della loro distruzione.
     I successivi articoli 7 e 8 provvedono a identificare
  l'autorità nazionale competente a svolgere tutti gli
  adempimenti previsti dalla Convenzione a carico degli Stati
  Parte, nonché ad introdurre l'obbligo di tutti i soggetti
  detentori di mine antipersona di consentire ed agevolare le
  ispezioni di accertamento che saranno eventualmente disposte
  dal Segretario generale dell'ONU ai sensi della Convenzione in
  esame.
     Dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano
  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
 
                               Pag. 5
 
  neppure per quanto riguarda gli articoli 11 e 14 della
  Convenzione in quanto la quota da stabilire a carico degli
  Stati Parte una volta che entrerà in vigore la Convenzione sul
  piano internazionale, presumibilmente nell'anno 2003, sarà
  imputato ai normali stanziamenti previsti dal bilancio dello
  Stato per il pagamento di contributi obbligatori ad organismi
  internazionali di cui all'unità previsionale 6.1.2.1 del
  centro di responsabilità "Affari politici" (capitolo 3198 e
  corrispondenti capitoli per gli anni successivi) dello stato
  di previsione del Ministero degli affari esteri.
     Quanto agli oneri derivanti dalla distruzione delle mine
  antipersona, essi sono stati già quantificati e coperti
  dall'articolo 5, comma 3, della legge 29 ottobre 1997, n.
  374.
 
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