| 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374,
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1. - (Divieti). - 1. Salvo quanto disposto dal
comma 2, sono vietati:
a) la produzione, l'acquisto e la cessione a
qualsiasi titolo, la detenzione, l'uso, il trasferimento,
l'importazione, l'esportazione per via diretta o indiretta
delle mine antipersona e la ricerca tecnologica in tale
materia;
b) l'assistenza, l'incoraggiamento o l'incitamento
di qualsiasi persona ad intraprendere un'attività vietata ai
sensi della lettera a);
c) l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi
titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione in Italia
o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine
antipersona e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi
titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di tali
mine.
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2. Sono consentite l'importazione e l'esportazione
di mine antipersona, finalizzate esclusivamente alla
distruzione delle mine stesse. Sono altresì consentiti la
detenzione e l'utilizzo delle mine antipersona per fini di
addestramento allo sminamento e di ricerca di nuove tecnologie
a scopo di sminamento e di distruzione, nei limiti
quantitativi dello stretto necessario e comunque entro un
contingente non superiore alle 10.000 unità, rinnovabile
tramite importazione.
Art. 2. - (Definizioni). - 1. Per "mina
antipersona" s'intende una mina progettata per esplodere per
via della presenza, della prossimità o del contatto di una
persona e destinata a porre fuori combattimento, ferire o
uccidere una o più persone. Le mine antiveicolo progettate per
esplodere per via della presenza, della prossimità o del
contatto di un veicolo e non di una persona, che sono munite
di dispositivi anti-manipolazione di cui al comma 3, non sono
considerate come mine antipersona in ragione della presenza di
tale dispositivo.
2. Per "mina" s'intende un ordigno concepito per
essere posto sotto o sopra il suolo o altra superficie, o in
sua prossimità, e per esplodere per via della presenza, della
prossimità o del contatto di una persona o di un veicolo.
3. Per "dispositivo anti-manipolazione" s'intende
ogni tipo di dispositivo destinato a proteggere una mina e che
fa parte della stessa, o è collegato alla mina, o attaccato
alla mina o posizionato sotto di essa, in modo da attivarsi in
caso di tentativo di manipolazione o di altro intenzionale
intervento sulla mina".
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