Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60129
DDL5005-0005
Progetto di legge Camera n. 5005 - testo presentato - (DDL13-5005)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5005. TESTIPDL
...C5005.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5005 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Gli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374,
  sono sostituiti dai seguenti:
     "Art. 1. -  (Divieti). - 1.  Salvo quanto disposto dal
  comma 2, sono vietati:
       a)  la produzione, l'acquisto e la cessione a
  qualsiasi titolo, la detenzione, l'uso, il trasferimento,
  l'importazione, l'esportazione per via diretta o indiretta
  delle mine antipersona e la ricerca tecnologica in tale
  materia;
       b)  l'assistenza, l'incoraggiamento o l'incitamento
  di qualsiasi persona ad intraprendere un'attività vietata ai
  sensi della lettera  a);
       c)  l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi
  titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione in Italia
  o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine
  antipersona e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi
  titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di tali
  mine.
 
                               Pag. 7
 
       2.  Sono consentite l'importazione e l'esportazione
  di mine antipersona, finalizzate esclusivamente alla
  distruzione delle mine stesse.  Sono altresì consentiti la
  detenzione e l'utilizzo delle mine antipersona per fini di
  addestramento allo sminamento e di ricerca di nuove tecnologie
  a scopo di sminamento e di distruzione, nei limiti
  quantitativi dello stretto necessario e comunque entro un
  contingente non superiore alle 10.000 unità, rinnovabile
  tramite importazione.
     Art. 2. -  (Definizioni). -  1.  Per "mina
  antipersona" s'intende una mina progettata per esplodere per
  via della presenza, della prossimità o del contatto di una
  persona e destinata a porre fuori combattimento, ferire o
  uccidere una o più persone.  Le mine antiveicolo progettate per
  esplodere per via della presenza, della prossimità o del
  contatto di un veicolo e non di una persona, che sono munite
  di dispositivi anti-manipolazione di cui al comma 3, non sono
  considerate come mine antipersona in ragione della presenza di
  tale dispositivo.
       2.  Per "mina" s'intende un ordigno concepito per
  essere posto sotto o sopra il suolo o altra superficie, o in
  sua prossimità, e per esplodere per via della presenza, della
  prossimità o del contatto di una persona o di un veicolo.
       3.  Per "dispositivo anti-manipolazione" s'intende
  ogni tipo di dispositivo destinato a proteggere una mina e che
  fa parte della stessa, o è collegato alla mina, o attaccato
  alla mina o posizionato sotto di essa, in modo da attivarsi in
  caso di tentativo di manipolazione o di altro intenzionale
  intervento sulla mina".
 
DATA=980619 FASCID=DDL13-5005 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5005 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=014 PAGFIN=0007 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=500500 00 FASCIDC=13DDL5005 SORTNAV=0500500 000 00000 ZZDDLC5005 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati