| 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997,
n. 374, è sostituito dal seguente:
" 1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della
Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di
produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla
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loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, il
Ministro della difesa provvederà a distruggere l'arsenale di
mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze
armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque
non superiore alle 10.000 unità e rinnovabile tramite
importazione, destinata esclusivamente all'addestramento in
operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a
scopo di sminamento".
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