| 1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze
armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO)
ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in
vigore della presente legge, restano, fino al termine
stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge
29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi
competenti, che possono trasferirli in altra località ove ciò
si renda necessario per la loro custodia.
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