| 1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità
nazionale competente a presentare, per il tramite del
Ministero degli affari esteri, al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni
iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della
Convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad
effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della
Convenzione stessa.
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