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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60137
DDL5005-0002
Relazione Camera n. 5005-A (DDL13-5005-A)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5005A. TESTIPDL
...C5005A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5005A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - La battaglia del Parlamento
  italiano per fermare la proliferazione di mine antipersona è
  ormai di vecchia data, al punto che non è neppure necessario
  spendere molte parole per richiamarne la necessità e la
  fondamentale importanza nell'ottica del diritto umanitario e
  dello sviluppo.
  1.  Ambito di intervento normativo e rapporto con la
  legislazione vigente.
     L'Italia, che era fino all'inizio degli anni '90 tra i
  principali produttori ed esportatori di questi micidiali
  ordigni, è oggi, grazie all'impegno sinergico della società
  civile e del Parlamento, il paese che ha la normativa più
  avanzata in materia, alla quale si ispireranno le prossime
  fasi del negoziato internazionale.  Nel prossimo mese di
  maggio, infatti, si svolgerà a Maputo la prima Conferenza
  delle Parti della Convenzione di Ottawa ed in quell'occasione,
  con molta probabilità, si aprirà un negoziato sui possibili
  miglioramenti da introdurre alla Convenzione stessa.
     Tornando alla particolarità della disciplina italiana, la
  legge n. 374 del 1997 vieta non solo le mine antipersona
  propriamente dette, ma anche tutte quelle mine, denominate in
  modo diverso, ma che hanno gli stessi effetti devastanti ed
  indiscriminati, colpendo la popolazione civile per decenni
  dopo la fine del conflitto.  Questa normativa, faticosamente
  predisposta dal Parlamento grazie all'unanimità del sostegno
  politico che l'ha caratterizzata in tutte le fasi, è diventata
  successivamente un simbolo positivo, ed il Ministro degli
  esteri l'ha ricordata come tale anche nel suo ultimo
  intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.  Questo
  è stato anche il motivo per cui una delegazione parlamentare
  si è recata ad Ottawa per la firma della Convenzione.
     E' stato quindi con grande sorpresa ed amarezza che la
  Commissione esteri della Camera ha accolto il disegno di legge
  di ratifica della Convenzione di Ottawa, presentato al
  Parlamento con molto ritardo rispetto agli impegni assunti in
  precedenza, che sostanzialmente proponeva di azzerare il
  valore aggiunto dalla normativa italiana rispetto a quella
  internazionale.  Quest'ultima infatti, adottata al termine del
  "processo di Ottawa", ha registrato il minimo comune
  denominatore tra i più di cento paesi che l'hanno
  sottoscritta, raggiungendo il grande successo di mettere al
  bando in gran parte del pianeta le mine antipersona.  Ma
  sarebbe stato utopistico immaginare di poter raggiungere, in
  quella fase, un risultato più avanzato a livello
  internazionale, anche tenendo conto degli ostacoli creati dai
  paesi che continuano tuttora a produrre mine.  Pertanto, la
  definizione di mine antipersona contenuta nella Convenzione di
  Ottawa esclude esplicitamente dai divieti le mine anticarro
  dotate di meccanismi antidisinnesco, illecite invece ai sensi
  della legge italiana.
     Il disegno di legge presentato dal Governo che proponeva
  di uniformare la normativa italiana e quella della Convenzione
  di Ottawa ha suscitato perplessità in tutti i membri della
  Commissione; pertanto nel corso dell'esame in sede referente
  sono stati concordemente approvati emendamenti miranti a
  rovesciare la logica del disegno di legge e a confermare e
  rafforzare la normativa italiana.
 
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     Per quanto riguarda il contenuto delle modifiche apportate
  dalla Commissione al testo presentato dal Governo e quindi il
  contenuto dell'articolato licenziato dalla Commissione si
  rinvia al punto 3.
  2.  Istruttoria legislativa svolta.
  2.1.  Pareri espressi.
     Sul testo del disegno di legge che era stato approvato con
  modifiche dalla Commissione sono stati acquisiti i pareri
  delle Commissioni competenti in sede consultiva.
     In particolare, la I Commissione ha espresso parere
  favorevole con una osservazione.  In proposito, si ricorda che
  in Commissione era stato aggiunto un articolo, l'articolo 6
  del testo inizialmente approvato dalla Commissione, che
  riproponeva il Comitato parlamentare di controllo
  sull'attuazione della legge, già previsto nella proposta di
  legge - poi divenuta legge n. 374 - licenziata dalla Camera,
  ma soppresso al Senato su parere della I Commissione.
  L'esigenza di introdurre tale Comitato era rafforzata dalla
  Convenzione di Ottawa che, all'articolo 7, prevede "misure di
  trasparenza", che si sostanziano in una articolata relazione
  al Segretario Generale delle Nazioni Unite.  Nonostante
  l'unanime convinzione dell'utilità di tale organo, la
  Commissione ha ritenuto di sopprimerlo, aderendo alla
  osservazione della I Commissione, anche considerando che, con
  molta probabilità, sarebbe comunque stato soppresso al Senato,
  con il conseguente rischio di provocare ulteriori ritardi
  nella ratifica.
     La II Commissione ha espresso parere favorevole con
  condizioni e osservazioni.  In proposito, è opportuno ricordare
  che in Commissione era stato recepito il divieto, contenuto
  nella Convenzione, di aiutare, incoraggiare o incitare ad
  intraprendere le attività vietate, ed erano state previste,
  all'articolo 5, le relative sanzioni.  Ma, ottemperando alle
  condizioni contenute nel parere della Commissione giustizia
  che le reputava pleonastiche rispetto agli istituti generali
  già previsti nell'ordinamento, tali previsioni sono poi state
  soppresse.
     La IV Commissione ha espresso parere favorevole con una
  condizione, peraltro superata dalla soppressione del ricordato
  articolo 6 sul Comitato permanente di controllo, e con
  osservazioni.  La medesima Commissione ha inoltre suggerito di
  sopprimere la norma di salvaguardia della legge 374 del 1997,
  contenuta nell'articolo 11 del testo inizialmente approvato
  (ora articolo 9).
     In proposito, la Commissione difesa - analogamente a
  quanto osservato dalla II Commissione - ha rilevato che la
  ricordata norma di salvaguardia della legge n. 374 è inutile.
  Dopo una lunga e approfondita riflessione, la Commissione
  esteri ha ritenuto di non recepire tali osservazioni e
  l'articolo di salvaguardia, ora divenuto articolo 9, è stato
  mantenuto.
     Sulla questione esiste un delicato problema giuridico che,
  a più riprese, è stato affrontato con il dovuto
  approfondimento, anche sottoponendolo ad esperti e docenti di
  diritto internazionale.  Vorrei qui riportare per interno uno
  di tali pareri, che ci è giunto per iscritto:
     "Illustre Onorevole,
       in relazione all'opinione richiestaci circa la
  previsione nel disegno di legge di ratifica della Convenzione
  in oggetto di una norma, segnatamente l'articolo 11 del nuovo
  testo del disegno di legge n. 5005, tesa a salvaguardare la
  più ampia portata delle restrizioni concernenti i divieti
  nonché la definizione di mina anti-persona di cui alla legge
  374/1997 (Norme per la messa al bando delle mine anti-persona)
  e, in particolare, sull'eventuale "supefluità" o "non
  necessarietà" della norma in questione in quanto, da un lato,
  non sussisterebbero problemi di incompatibilità tra le
  disposizioni della legge 374/1997 e quelle della Convenzione
  di Ottawa considerata l'identità di fini della legislazione
  nazionale e della Convenzione internazionale e, dall'altro, in
  quanto meramente confermativa di disposizioni di tale legge
  non espressamente novellate, si ritiene quanto segue.
 
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     Nel contesto normativo in cui viene presentato non può non
  confermarsi la necessità del disposto di cui all'articolo 11
  del nuovo testo del disegno di legge n. 5005 relativo alla
  ratifica della Convenzione di Ottawa.
     Infatti, nei rapporti tra norme successive nel tempo, è
  canone interpretativo usuale che le disposizioni della norma
  più recente prevalgono sulle disposizioni della norma più
  datata nella misura in cui si ponga incompatibilità di
  disciplina.
     Questo principio diviene ancora più rilevante e incisivo
  quando la legislazione più recente rappresenta volontà
  espressa di attuazione di un trattato internazionale.
     Ebbene l'articolo 11 persegue la finalità di dare espressa
  indicazione all'interprete che la  ratio  della
  Convenzione è di costituire uno  standard  minimo di
  divieti.  Pertanto, il criterio interpretativo applicabile tra
  le disposizioni della legislazione più datata approvata dal
  Parlamento italiano a prescindere dall'esistenza di obblighi
  internazionali, da un lato, e la legislazione più recente
  adottata in adeguamento ad una convenzione internazionale,
  dall'altro, va individuato nel principio della prevalenza
  della disciplina che pone lo  standard  più restrittivo
  nella materia.
     Quindi, l'articolo 11 in questione consente espressamente
  di evitare un eventuale indebolimento delle prescrizioni
  normative stabilite dalla legge 374/1997 e di preservare le
  alte qualità umanitarie e di disarmo che l'hanno ispirata.
     Professor Paolo Benvenuti, Docente di Diritto
  internazionale, Università degli Studi di Firenze.
     Professor Pietro Gargiulo, Docente di Organizzazione
  internazionale, Università degli Studi di Teramo".
     In buona sostanza, poiché alcune norme della Convenzione
  disciplinano esattamente le stesse fattispecie disciplinate
  dalla legge n. 374 del 1997, ma in maniera difforme e più
  restrittiva, si corre il rischio che, per il principio della
  successione delle leggi nel tempo, le norme della Convenzione
  prevalgano su quelle della legge.  Le norme convenzionali,
  infatti, una volta immesse nel nostro ordinamento tramite
  l'ordine di esecuzione, non solo acquisiscono pienamente il
  rango della legge ordinaria ma, secondo molti giuristi,
  assumono un valore persino rafforzato in base alla norma di
  diritto internazionale generalmente riconosciuta  pacta sunt
  servanda  che, attraverso il rinvio effettuato dall'articolo
  10, comma 1, della Costituzione, assume rango
  costituzionale.
     Al di là di queste argomentazioni giuridiche, l'interesse
  che più volte la III Commissione ha unanimemente affermato è
  quello di salvaguardare la definizione della legge n. 374, che
  riguarda tipologie di mine più numerose di quelle vietate
  dalla Convenzione.  Non possiamo cioè correre il rischio che,
  in sede interpretativa, vengano nuovamente resi leciti nel
  nostro ordinamento quegli ordigni che, pur non chiamandosi
  mine antipersona, finiscono per averne gli stessi effetti, se
  non più devastanti.  Quindi, per quanto riguarda l'osservazione
  di sopprimere l'articolo 11, la Commissione ha ritenuto di non
  accoglierla, osservando del resto come un problema
  ordinamentale così delicato non rientra nelle competenze delle
  Commissioni che l'hanno sollevato, bensì in quelle della I
  Commissione che nulla ha osservato in proposito.
     Infine, la V Commissione ha espresso un nulla osta e la X
  Commissione parere favorevole con una osservazione.
  3.  Illustrazione dell'articolato.
     Il testo licenziato dalla Commissione, oltre ai primi due
  articoli, non modificati, relativi alla autorizzazione alla
  ratifica (articolo 1) e all'ordine di esecuzione (articolo 2),
  contiene una disposizione risultante dalla sostituzione
  dell'articolo 3.
     In particolare, un emendamento interamente sostitutivo
  dell'articolo 3 ha soppresso il tentativo di restringere la
  definizione della legge n. 374, integrando i divieti della
  legge n. 374 con quelli, più ampi, contenuti nella
  Convenzione.  Il nuovo testo dell'articolo 3 recepisce infatti
  l'esplicito impegno contenuto nell'articolo 6, comma 2, della
  Convenzione, a non imporre restrizioni in materia di
 
                               Pag. 5
 
  attrezzature per la rimozione delle mine e di informazioni
  tecnologiche connesse a scopi umanitari.
     Con un altro emendamento si è sostituito l'articolo 4, che
  ampliava notevolmente l'autorizzazione a detenere e trasferire
  le mine, senza neppure limitarla al Ministero della difesa,
  come fa la legge, quindi di fatto estendendola anche ai
  privati.  Il testo del Governo spostava inoltre il termine per
  la distruzione delle scorte stabilito dalla legge n. 374:
  quest'ultima prevede 5 anni dalla sua entrata in vigore, ossia
  il 2002, mentre il testo del Governo prevedeva 4 anni
  dall'entrata in vigore della Convenzione.
     Il nuovo testo dell'articolo 4 inoltre introduce una
  modifica al quantitativo di mine da mantenere ai fini
  dell'addestramento allo sminamento: la legge n. 374 prevede un
  quantitativo di 10 mila mine.  Dopo uno scambio di opinioni con
  rappresentanti del Governo si è convenuto di consentirne 8
  mila, necessarie per mantenere una valida attività di
  addestramento.
     Il nuovo testo dell'articolo 5 è il frutto di una
  trattativa con il Governo che segnalava le difficoltà di
  coordinamento della normativa interna e convenzionale, in
  particolare per quanto attiene alle attività internazionali
  dell'Italia.
     Questa trattativa, condotta in particolare con l'allora
  Ministro della difesa Andreatta, è durata molti mesi ma,
  essendo stata connotata da uno spirito costruttivo, ha
  prodotto risultati soddisfacenti per tutti.
     Il nuovo articolo 5 reca il punto di mediazione con il
  Ministero della difesa cui si è accennato, trattando delle
  attività internazionali cui l'Italia è impegnata.  Si tratta,
  da un lato, dell'appartenenza ad organismi internazionali cui
  l'Italia è vincolata da precedenti trattati dall'altro delle
  missioni internazionali svolte dai contingenti italiani.  Far
  valere la normativa nazionale in questi casi avrebbe creato
  problemi di coordinamento con gli altri paesi.  Si è così
  deciso che, mentre viene confermata la piena valenza della
  legge n. 374 per le attività che si svolgono nell'ambito della
  piena sovranità nazionale, alle attività internazionali
  ricordate si applicano invece le norme della Convenzione di
  Ottawa.
     Segnalo infine la necessità di una ulteriore correzione
  del testo, ossia la soppressione dell'articolo 6 che
  disciplina la distruzione delle scorte di mine in possesso
  delle basi straniere in territorio nazionale: la materia è
  pienamente disciplinata dal secondo comma dell'articolo 5 che
  solo per un errore materiale non è stato redatto come
  emendamento sostitutivo dell'articolo 6.
     Per quanto riguarda, infine, l'articolo 9, disposizione
  aggiunta dalla Commissione, si tratta della modifica più
  delicata dell'intero disegno di legge, quella che maggiormente
  lo qualifica in senso positivo: esso reca una norma che
  salvaguarda la legge n. 374, indicando in particolare gli
  articoli che disciplinano in modo difforme dalla
  Convenzione.
     Dell'articolo in questione si è già ampiamente trattato
  nel punto 2.1 al quale si rinvia.
     Signor Presidente, onorevoli colleghi,
       l'attività istruttoria di questo importante e delicato
  provvedimento ha comportato lunghe ed approfondite
  riflessioni, che hanno visto la partecipazione attenta di
  tutte le parti politiche.  Legiferare in materia di messa al
  bando delle mine antipersona è stata per la III Commissione
  un'attività appassionante, nella quale siamo stati guidati da
  un interesse prevalente, quello della difesa dei valori
  umanitari.  In ciò, abbiamo sentito forte in ogni momento il
  sostegno della società civile italiana ed internazionale e
  delle più alte autorità civili e religiose.
     Sicuramente il nostro paese, più ancora di altri, deve
  rinunciare a qualcosa sul piano strategico militare - a molto
  poco se si considerano le ricerche svolte in questi anni che
  provano la ridotta utilità delle mine rispetto ai danni
  indiscriminati che provocano -; ma l'essersi dotata di una
  disciplina così avanzata pone l'Italia all'avanguardia di un
  processo che certamente non è ancora concluso.  Sappiamo che
  gli Stati Uniti non hanno aderito alla Convenzione di Ottawa a
 
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  causa delle forti pressioni giunte dagli apparati militari.  Ma
  siamo certi che l'entrata in vigore della Convenzione, che
  avverrà nel prossimo mese di marzo, e l'adesione di sempre più
  numerosi paesi ai valori di questo strumento, non può che
  accrescere le pressioni in senso contrario, conducendo
  gradualmente gli Stati Uniti a conformarsi ad uno
  standard  che sta divenendo universale.
     Su temi di tale rilevanza, l'Italia sta giocando sullo
  scacchiere internazionale un importante ruolo.  Vorrei
  ricordare la battaglia condotta dal nostro paese contro la
  pena di morte, quella per l'istituzione di una Corte penale
  internazionale, e quella, non certo meno importante, per una
  vera democratizzazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
  Tutto ciò dà all'Italia un alto profilo di attenzione ai
  valori dei diritti umani e ci consente di riempire un vuoto di
  leadership  lasciato ad altre più potenti nazioni.
     Auspico, in conclusione, che, superate tutte le difficoltà
  di merito sorte nell'esame del disegno di legge, questo possa
  ora procedere speditamente verso una sua definitiva
  approvazione, permettendoci di arrivare all'appuntamento di
  marzo 1999 almeno con la legge di ratifica approvata dalla
  Camera.
                                       OCCHETTO,  Relatore.
 
DATA=990119 FASCID=DDL13-5005-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5005 TOTPAG=0015 TOTDOC=0016 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=500500A00 FASCIDC=13DDL5005 A SORTNAV=0500500A000 00000 ZZDDLC5005A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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