| La II Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto:
considerato che l'articolo 3, comma 2, modifica la
legge n. 374 del 1997 introducendo divieti penalmente
sanzionati comunque riconducibili agli istituti generali già
previsti dall'ordinamento;
rilevato che l'articolo 5, modificando l'articolo 7
della legge n. 374 del 1997, ricorre agli stessi istituti
(aiuto, incoraggiamento o incitamento) richiamati
nell'articolo 3, comma 2, del provvedimento, con una
previsione generale che assorbe i divieti richiamati
dall'articolo 3, comma 2;
sottolineata l'esigenza di limitare al massimo le
deroghe agli istituti previsti in via generale dal codice
penale e, quindi, di non prevedere, nel provvedimento, ipotesi
speciali di istigazione;
considerato inoltre, in riferimento all'articolo 5,
che non sembra proporzionale alla gravità del fatto
l'applicazione all'istigatore della stessa pena stabilita per
chi commette il reato relativo alle mine antipersona;
rilevato che l'articolo 6 sembra demandare alle Camere
l'istituzione del Comitato parlamentare ivi previsto, laddove
invece è la stessa legge che lo istituisce, spettando alle
Camere la concreta costituzione dell'organo collegiale;
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rilevato infine che non risultano necessarie le
disposizioni dell'articolo 11, che confermano la validità
delle disposizioni della legge n. 374 del 1997 non
espressamente novellate;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, comma 2, sia soppresso il capoverso
4;
sia soppresso l'articolo 5;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sostituire, all'articolo 6, comma 1, capoverso 1, le parole:
"Le Camere istituiscono" con le seguenti: "E' istituito";
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere l'articolo 11.
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