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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60140
DDL5005-0005
Relazione Camera n. 5005-A (DDL13-5005-A)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C5005A. TESTIPDL
...C5005A.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5005A ZZ13 ZZPP ZZRM
     La IV Commissione,
       esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
  5005;
         considerato quanto disposto dalla legge 29 ottobre
  1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine
  antipersona" che rappresenta una presa d'atto da parte
  dell'Italia del gravissimo problema della diffusione sul
  territorio di numerosi Paesi di milioni di ordigni letali;
         considerato che le disposizioni della legge n. 374 del
  1997 si applicano alle sole imprese che producono tali ordigni
  aventi la sede principale nel territorio nazionale nonché alle
  Forze armate italiane e che occorre evitare che alla medesima
  disciplina, più puntuale, si sottraggano le imprese di Paesi
  che hanno aderito alla Convenzione di Ottawa e che non hanno
  la sede nel territorio nazionale ma solo rappresentanze
  commerciali;
         preso atto che le disposizioni della legge n. 374 del
  1997 possono essere considerate non incompatibili con quelle
  della Convenzione di Ottawa, alla luce dell'identità di fini
  che il legislatore ha inteso perseguire anche se nel solo
  ambito territoriale nazionale;
 
                               Pag. 9
 
         rilevata in tale contesto la necessità di talune delle
  disposizioni di modifica al disegno di legge n. 5005
  introdotte dalla III Commissione, ed in particolare di quelle
  di cui agli articoli 3 e 4;
         rilevata peraltro la sostanziale ripetitività della
  previsione di cui al capoverso 4 del comma 2 dell'articolo 3 e
  di quella che si propone di introdurre con l'articolo 5,
  rispetto ad istituti generali del diritto penale comunque
  applicabili senza la necessità di individuare autonome
  fattispecie di norme penali incriminatrici, e considerato che
  per tali motivi tali previsioni sono sostanzialmente inutili
  ai fini della puntuale esecuzione della Convenzione di
  Ottawa;
         rilevata altresi l'inutilità delle disposizioni di cui
  all'articolo 11 del nuovo testo del disegno di legge;
       sottolineato che la designazione, all'articolo 9, del
  Ministro della difesa quale autorità nazionale competente a
  presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri,
  al Segretario generale dell'ONU le dichiarazioni generali e
  quelle periodiche di cui all'articolo 7 della Convenzione,
  nonché a ricevere ed a formulare le richieste e ad effettuare
  gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione
  stessa, determina come conseguenza che tale Amministrazione
  sia investita delle competenze amministrative connesse
  all'applicazione in Italia della predetta Convenzione, per
  effetto dell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 2;
         rilevato che il Comitato che si propone di istituire
  con l'articolo 6 sembra assegnatario di competenze non solo di
  "indirizzo, controllo e verifica" ma anche di poteri di
  ispezione e di inchiesta sull'operato del Governo ai fini
  dell'attuazione della legge n. 374 del 1997, con ciò riunendo
  la titolarità di competenze compatibili con la relativa natura
  di organo bicamerale di vigilanza parlamentare con la
  titolarità di competenze di amministrazione attiva ispettiva,
  il cui esercizio, da ritenersi riservato all'Amministrazione
  della difesa per la disponibilità dei mezzi e delle risorse
  necessarie, nonché per le connesse esigenze finanziarie,
  dovrebbe più opportunamente essere riscontrato nelle ordinarie
  forme del sindacato parlamentare sull'operato del Governo;
       rilevato altresì che i Regolamenti parlamentari
  prevedono in via generale la possibilità per le Commissioni di
  chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per
  iscritto, in merito all'esecuzione di leggi (articoli 143,
  comma 3, del Regolamento della Camera e 46, comma 2, del
  Regolamento del Senato) e che, pertanto, i poteri attribuiti
  al Comitato dall'articolo 6 potrebbero aggiungersi e
  sovrapporsi a tali poteri, non escludendo quindi le competenze
  generali delle Commissioni competenti per la difesa negli
  ambiti di rispettiva competenza connessi all'esecuzione della
  Convenzione e determinando possibili lesioni dell'ambito di
  autonomia ad esse riservata dai Regolamenti parlamentari, in
  sostanziale contraddizione con le indicazioni di cui al punto
  5.2 della lettera circolare del Presidente della Camera dei
  deputati del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa
  nelle Commissioni;
 
                              Pag. 10
 
         ritenuta inoltre per le ragioni esposte in premessa
  che l'istituzione di uno specifico organo bicamerale per
  verificare l'attuazione della sola legge n. 374 del 1997
  contrasterebbe con le esigenze di assicurare la funzionalità
  nell'esercizio delle competenze delle competenti Commissioni
  permanenti, alla luce della sovrapposizione di competenze
  parlamentari ed amministrative, per natura distinte, che con
  essa si determinerebbe ed in contraddizione con le indicazioni
  di cui al punto 4, lettera  d),  primo trattino, della
  citata lettera circolare del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria
  legislativa nelle Commissioni;
         valutata per le ragioni esposte l'opportunita che, se
  la III Commissione ritiene necessaria l'istituzione di uno
  specifico organo bicamerale, potrebbe piuttosto prevederne
  poteri e competenze non dissimili da quelli del Comitato
  istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n.
  388, di autorizzazione alla ratifica ed all'esecuzione degli
  accordi di Schengen, "incaricato di esaminare l'attuazione ed
  il funzionamento" della Convenzione di applicazione
  dell'Accordo di Schegen e non già di specifiche disposizioni
  legislative:
       esprime,
                      PARERE FAVOREVOLE
       con la seguente condizione:
       che l'articolo 6 sia riformulato nel senso di istituire
  un Comitato parlamentare con competenze e poteri non dissimili
  da quelli del Comitato istituito dall'articolo 18 della legge
  30 settembre 1993, n. 388, di autorizzazione alla ratifica e
  di esecuzione degli accordi di Schengen;
       e con le seguenti osservazioni:
       che siano soppressi il capoverso 4 del comma 2
  dell'articolo 3 e l'articolo 5;
       che l'articolo 11 sia soppresso in quanto superfluo.
 
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