| La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
5005;
considerato quanto disposto dalla legge 29 ottobre
1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine
antipersona" che rappresenta una presa d'atto da parte
dell'Italia del gravissimo problema della diffusione sul
territorio di numerosi Paesi di milioni di ordigni letali;
considerato che le disposizioni della legge n. 374 del
1997 si applicano alle sole imprese che producono tali ordigni
aventi la sede principale nel territorio nazionale nonché alle
Forze armate italiane e che occorre evitare che alla medesima
disciplina, più puntuale, si sottraggano le imprese di Paesi
che hanno aderito alla Convenzione di Ottawa e che non hanno
la sede nel territorio nazionale ma solo rappresentanze
commerciali;
preso atto che le disposizioni della legge n. 374 del
1997 possono essere considerate non incompatibili con quelle
della Convenzione di Ottawa, alla luce dell'identità di fini
che il legislatore ha inteso perseguire anche se nel solo
ambito territoriale nazionale;
Pag. 9
rilevata in tale contesto la necessità di talune delle
disposizioni di modifica al disegno di legge n. 5005
introdotte dalla III Commissione, ed in particolare di quelle
di cui agli articoli 3 e 4;
rilevata peraltro la sostanziale ripetitività della
previsione di cui al capoverso 4 del comma 2 dell'articolo 3 e
di quella che si propone di introdurre con l'articolo 5,
rispetto ad istituti generali del diritto penale comunque
applicabili senza la necessità di individuare autonome
fattispecie di norme penali incriminatrici, e considerato che
per tali motivi tali previsioni sono sostanzialmente inutili
ai fini della puntuale esecuzione della Convenzione di
Ottawa;
rilevata altresi l'inutilità delle disposizioni di cui
all'articolo 11 del nuovo testo del disegno di legge;
sottolineato che la designazione, all'articolo 9, del
Ministro della difesa quale autorità nazionale competente a
presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri,
al Segretario generale dell'ONU le dichiarazioni generali e
quelle periodiche di cui all'articolo 7 della Convenzione,
nonché a ricevere ed a formulare le richieste e ad effettuare
gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione
stessa, determina come conseguenza che tale Amministrazione
sia investita delle competenze amministrative connesse
all'applicazione in Italia della predetta Convenzione, per
effetto dell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 2;
rilevato che il Comitato che si propone di istituire
con l'articolo 6 sembra assegnatario di competenze non solo di
"indirizzo, controllo e verifica" ma anche di poteri di
ispezione e di inchiesta sull'operato del Governo ai fini
dell'attuazione della legge n. 374 del 1997, con ciò riunendo
la titolarità di competenze compatibili con la relativa natura
di organo bicamerale di vigilanza parlamentare con la
titolarità di competenze di amministrazione attiva ispettiva,
il cui esercizio, da ritenersi riservato all'Amministrazione
della difesa per la disponibilità dei mezzi e delle risorse
necessarie, nonché per le connesse esigenze finanziarie,
dovrebbe più opportunamente essere riscontrato nelle ordinarie
forme del sindacato parlamentare sull'operato del Governo;
rilevato altresì che i Regolamenti parlamentari
prevedono in via generale la possibilità per le Commissioni di
chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per
iscritto, in merito all'esecuzione di leggi (articoli 143,
comma 3, del Regolamento della Camera e 46, comma 2, del
Regolamento del Senato) e che, pertanto, i poteri attribuiti
al Comitato dall'articolo 6 potrebbero aggiungersi e
sovrapporsi a tali poteri, non escludendo quindi le competenze
generali delle Commissioni competenti per la difesa negli
ambiti di rispettiva competenza connessi all'esecuzione della
Convenzione e determinando possibili lesioni dell'ambito di
autonomia ad esse riservata dai Regolamenti parlamentari, in
sostanziale contraddizione con le indicazioni di cui al punto
5.2 della lettera circolare del Presidente della Camera dei
deputati del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa
nelle Commissioni;
Pag. 10
ritenuta inoltre per le ragioni esposte in premessa
che l'istituzione di uno specifico organo bicamerale per
verificare l'attuazione della sola legge n. 374 del 1997
contrasterebbe con le esigenze di assicurare la funzionalità
nell'esercizio delle competenze delle competenti Commissioni
permanenti, alla luce della sovrapposizione di competenze
parlamentari ed amministrative, per natura distinte, che con
essa si determinerebbe ed in contraddizione con le indicazioni
di cui al punto 4, lettera d), primo trattino, della
citata lettera circolare del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria
legislativa nelle Commissioni;
valutata per le ragioni esposte l'opportunita che, se
la III Commissione ritiene necessaria l'istituzione di uno
specifico organo bicamerale, potrebbe piuttosto prevederne
poteri e competenze non dissimili da quelli del Comitato
istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n.
388, di autorizzazione alla ratifica ed all'esecuzione degli
accordi di Schengen, "incaricato di esaminare l'attuazione ed
il funzionamento" della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schegen e non già di specifiche disposizioni
legislative:
esprime,
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
che l'articolo 6 sia riformulato nel senso di istituire
un Comitato parlamentare con competenze e poteri non dissimili
da quelli del Comitato istituito dall'articolo 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388, di autorizzazione alla ratifica e
di esecuzione degli accordi di Schengen;
e con le seguenti osservazioni:
che siano soppressi il capoverso 4 del comma 2
dell'articolo 3 e l'articolo 5;
che l'articolo 11 sia soppresso in quanto superfluo.
| |