| Onorevoli Deputati! - Il presente Accordo, richiesto
inizialmente da parte argentina, è motivato sia dalla forte
presenza di comunità di origine italiana in Argentina che dal
più recente afflusso di maestranze italiane al seguito di
nostre imprese attive in Argentina e dal conseguente maggiore
reciproco interesse a facilitare, anche attraverso un costante
rapporto e più agevoli passaggi tra i due sistemi scolastici,
la diffusione delle culture italiana e argentina
rispettivamente in Argentina e in Italia.
La portata più significativa dell'Accordo è comunque da
identificare nel contributo che offre ad una maggiore
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diffusione della nostra lingua e cultura nelle scuole
argentine, laddove (articolo 2) crea un canale privilegiato
d'accesso alle rispettive università degli studenti dell'altro
Paese che abbiano seguito nella scuola secondaria, per un
congruo numero di anni, l'insegnamento della lingua del Paese
ospite.
Aspetto altrettanto interessante in questo Accordo, capace
di offrire elementi utili nei processi decisionali relativi
all'evoluzione dei nostri sistemi educativi, è poi l'aver
previsto la possibilità di un confronto dei successivi assetti
che potranno avere i nostri ordinamenti scolastici attraverso
l'istituzione di una Commissione bilaterale permanente che,
come è avvenuto per altri accordi in materia di recente
conclusione, permetterà anche di provvedere ad un tempestivo
aggiornamento dell'Accordo stesso sulla base della costante
reciproca informazione sui mutamenti ordinamentali e
contenutistici che investiranno il mondo della scuola nei due
Paesi.
Quanto al riconoscimento reciproco dei titoli di studio,
l'Accordo distingue tra:
- titoli finali, dei quali è prevista l'accettazione
automatica per l'accesso agli studi nei gradi successivi, alle
stesse condizioni in cui tali titoli consentono tale accesso
nell'ordinamento di origine, (con la norma di favore di cui
sopra per chi ha già studiato l'italiano nella scuola
secondaria);
- certificati di studio delle classi intermedie, che
vengono accettati per il passaggio ad un ordine scolastico
simile a quello di partenza (secondo una tabella di
corrispondenza degli indirizzi scolastici definita in sede di
trattativa e allegata all'Accordo), ma con rinvio alle
decisioni delle rispettive competenti autorità scolastiche,
sulla base dei programmi effettivamente svolti, per quanto
riguarda la classe di effettivo inserimento. Nonostante
l'insistenza della parte argentina, gli esperti del nostro
Ministero della pubblica istruzione non hanno infatti ritenuto
possibili (né utili agli interessati) automatismi nel
passaggio da classe a classe per l'eccessiva diversità degli
attuali curricula studiorum dei due ordinamenti
scolastici e per la diversità, inoltre, di una parte dei
programmi scolastici argentini di ogni indirizzo da provincia
a provincia.
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