| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:
"Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni
1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
la definitiva approvazione del provvedimento intervenga
successivamente all'approvazione parlamentare del disegno di
legge finanziaria per il 1999.
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