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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60167
DDL5007-0002
Progetto di legge Camera n. 5007 - testo presentato - (DDL13-5007)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5007. TESTIPDL
...C5007.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5007 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'opera dei "vandali" continua
  inesausta ad esercitarsi sui monumenti italiani, sulle
  facciate appena restaurate delle chiese e dei palazzi storici,
  sui bus, sulle metropolitane, su qualsiasi spazio fisico
  pulito, con scritte che richiedono costosi interventi di
  ripristino.
     A Roma, così come in quasi tutte le altre città italiane,
  interi quartieri sono ridotti alla stregua delle porte dei
  bagni delle stazioni, facciate appena restaurate vengono
  sfregiate da sigle, gruppi di lettere, scritte, parole, i
  cosiddetti " tag " dei  writer,  i giovani che amano
  imbrattare muri con i loro segni immortalati con la vernice di
  bombolette usate come pistole.  Alcuni li definiscono i nuovi
  "vandali metropolitani", capaci di rendere orribile l'estetica
  di qualsiasi quartiere, per altri invece bisogna distinguere
  tra "scarabocchiari" e "graffitisti", questi ultimi con una
  qualche vocazione artistica.  Il risultato è lo stesso:
  centinaia e centinaia di milioni di lire di danni e città
  deturpate.
     Di recente, le analisi condotte sulla celebre scalinata di
  Trinità dei Monti a Roma, hanno posto in evidenza i guasti
  gravi e ripetuti prodotti da vernici spray indelebili, i cui
  agenti chimici penetrano in profondità nei marmi e nelle
  pietre, in particolare nel travertino, così delicato e ricco
  di porosità.
     Nelle passate legislature erano state presentate diverse
  proposte di legge, tra le quali ricordiamo la proposta di
  legge AC n. 2590 a prima firma dell'onorevole Vittorio
  Emiliani.  Della proposta di legge dell'onorevole Emiliani, la
  parte riguardante l'obbligo per i produttori di indicare sulle
  confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi con
 
                               Pag. 2
 
  componenti neutralizzabili è stata inserita nell'articolo 12
  della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante disposizioni sui
  beni culturali.  L'attualità della parte restante è sotto gli
  occhi di tutti.
     Se il legislatore non riesce, in tempi brevi, a definire
  regole tali da contrastare il fenomeno descritto, i monumenti
  e i muri degli edifici delle città italiane, grazie alla
  disponibilità e alla varietà, sempre maggiore, sul mercato di
  vernici in confezioni spray, saranno sempre più sporchi e
  imbrattati: la tutela e conservazione del patrimonio culturale
  posto all'aperto così diventerà una chimera.
     Con la presente proposta di legge si interviene sia sul
  fronte della produzione delle vernici, imponendo una tassa di
  tipo ambientale sulle confezioni di vernici spray acquistate
  per usi diversi da quello industriale o professionale, sia
  inasprendo le sanzioni per coloro che imbrattano i beni
  culturali.
     Sotto il profilo della produzione delle vernici occorre
  considerare che la rimozione delle stesse dipende dalla loro
  composizione che, indipendentemente dal tipo specifico, si può
  così sintetizzare: uno o più componenti coloranti o
  pigmentanti; uno o più componenti filmogeni con azione
  legante; solventi o disperdenti; propellenti; altri
  additivi.
     L'unica soluzione, realisticamente praticabile, al
  momento, per sverniciare i monumenti o gli immobili di natura
  lapidea è quella della rimozione del legante tramite
  rigonfiamento o indebolimento.  Il legante, tuttavia, ha una
  notevole variabilità della composizione, potendo consistere di
  alcune classi di polimeri (resine alcalidiche, acriliche,
  viniliche, nitrocellulosiche, non solventi, solventi
  parziali).  Questi ultimi sono i più indicati per l'opera di
  rimozione effettuata su monumenti.  Inoltre, qualsiasi azione
  di rimozione, per rigonfiamento o solubilizzazione, ha
  speranza di successo in tempi ragionevoli solo se l'agente
  attivo è disperso in un supporto che consenta un contatto
  continuo almeno per alcuni minuti con la superficie del
  manufatto.  Per tali finalità occorre che i produttori di
  vernice spray mettano in commercio la vernice insieme allo
  specifico prodotto atto alla rimozione della stessa.
  L'idoneità e la formulazione di questo prodotto devono essere
  comunicate agli organi tecnici del Ministero per i beni
  culturali e ambientali che le verificano.  Occorre inoltre che
  il solvente, per evitare la formazione di efflorescenze
  saline, non contenga alcali caustici e che, affinché non
  vengano lasciate macchie residue dopo la rimozione della
  vernice, non contenga cere microcristalline o paraffine.
     Per quanto concerne l'inasprimento delle pene, si ritiene
  che ciò possa costituire un autonomo deterrente per coloro che
  intendano "imbrattare" i monumenti e le altre cose di
  interesse storico-artistico o della collettività.  E' prevista
  l'applicazione, anche ai minorenni, di una pena alternativa
  consistente - oltre alla sanzione amministrativa - nella
  pulitura delle scritte vandaliche, proprie o altrui.
     Infine, nel presupposto che la collettività non può
  sostenere tutte le spese necessarie alla ripulitura dei beni
  danneggiati con vernice spray, occorre porre a carico dei
  presunti autori una quota delle spese medesime.  A tal fine è
  istituita una imposta sulla vendita al dettaglio, per usi
  diversi da quelli industriali o artigianali, di generatori di
  aerosol  contenenti vernici.  Una parte dell'imposta sulla
  vendita al dettaglio è utilizzata dal Ministero per i beni
  culturali e ambientali per specifiche campagne di
  sensibilizzazione.
     A tal fine la presente proposta di legge prevede quanto
  segue: l'articolo 1 configura il deturpamento di cose di
  interesse storico-artistico mediante vernici, quale danno
  ambientale perseguibile ai sensi dell'articolo 18 della legge
  8 luglio 1986, n. 349, che obbliga l'autore del fatto al
  risarcimento dei danni nei confronti dello Stato.  Nella
  determinazione del danno il giudice deve tener conto della
  lesione e del valore culturale e artistico delle cose
  danneggiate e può comminare, anche per i minorenni, pene
  alternative all'arresto.
     All'articolo 2 si specifica che chiunque immette sul
  mercato generatori  aerosol  contenenti vernici è tenuto a
  comunicare all'Istituto centrale per il restauro, mediante una
 
                               Pag. 3
 
  scheda tipo, la denominazione della vernice, la sua
  composizione in resine e solventi e le indicazioni sulle
  sostanze o preparati idonei alla sua rimozione.  E' fatto
  divieto di utilizzare nelle sostanze o preparati coadiuvanti
  la rimozione che contengano alcali caustici, sali, acidi o
  altre sostanze che possono lasciare residui permanenti.
     L'articolo 3 istituisce una imposta sul consumo dei
  generatori  aerosol  di vernici spray, ai fini della
  tutela dei beni culturali e ambientali e per specifiche
  campagne di sensibilizzazione.  Presupposto dell'imposta è
  l'immissione al consumo dei prodotti di cui trattasi.  I
  soggetti passivi dell'imposta sono individuati nei
  fabbricanti, importatori e acquirenti dei prodotti.  Il
  pagamento dell'imposta è comprovato dall'applicazione su
  ciascuna confezione spray di un apposito contrassegno di
  Stato: questo facilita sia le procedure di accertamento e di
  riscossione del tributo sia i controlli sulla merce già
  immessa in consumo.  Per quanto riguarda l'aliquota, se ne
  lascia la determinazione al Ministero delle finanze.  Il
  gettito presumibile, considerato che dalle informazioni rese
  dal Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, risulta che il consumo medio annuo nazionale
  si aggira sui 10-12 milioni di contenitori, è stimabile in
  circa 22 miliardi di lire annue con una imposta pari al 30 per
  cento del prezzo di vendita.
 
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