| Onorevoli Colleghi! - L'opera dei "vandali" continua
inesausta ad esercitarsi sui monumenti italiani, sulle
facciate appena restaurate delle chiese e dei palazzi storici,
sui bus, sulle metropolitane, su qualsiasi spazio fisico
pulito, con scritte che richiedono costosi interventi di
ripristino.
A Roma, così come in quasi tutte le altre città italiane,
interi quartieri sono ridotti alla stregua delle porte dei
bagni delle stazioni, facciate appena restaurate vengono
sfregiate da sigle, gruppi di lettere, scritte, parole, i
cosiddetti " tag " dei writer, i giovani che amano
imbrattare muri con i loro segni immortalati con la vernice di
bombolette usate come pistole. Alcuni li definiscono i nuovi
"vandali metropolitani", capaci di rendere orribile l'estetica
di qualsiasi quartiere, per altri invece bisogna distinguere
tra "scarabocchiari" e "graffitisti", questi ultimi con una
qualche vocazione artistica. Il risultato è lo stesso:
centinaia e centinaia di milioni di lire di danni e città
deturpate.
Di recente, le analisi condotte sulla celebre scalinata di
Trinità dei Monti a Roma, hanno posto in evidenza i guasti
gravi e ripetuti prodotti da vernici spray indelebili, i cui
agenti chimici penetrano in profondità nei marmi e nelle
pietre, in particolare nel travertino, così delicato e ricco
di porosità.
Nelle passate legislature erano state presentate diverse
proposte di legge, tra le quali ricordiamo la proposta di
legge AC n. 2590 a prima firma dell'onorevole Vittorio
Emiliani. Della proposta di legge dell'onorevole Emiliani, la
parte riguardante l'obbligo per i produttori di indicare sulle
confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi con
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componenti neutralizzabili è stata inserita nell'articolo 12
della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante disposizioni sui
beni culturali. L'attualità della parte restante è sotto gli
occhi di tutti.
Se il legislatore non riesce, in tempi brevi, a definire
regole tali da contrastare il fenomeno descritto, i monumenti
e i muri degli edifici delle città italiane, grazie alla
disponibilità e alla varietà, sempre maggiore, sul mercato di
vernici in confezioni spray, saranno sempre più sporchi e
imbrattati: la tutela e conservazione del patrimonio culturale
posto all'aperto così diventerà una chimera.
Con la presente proposta di legge si interviene sia sul
fronte della produzione delle vernici, imponendo una tassa di
tipo ambientale sulle confezioni di vernici spray acquistate
per usi diversi da quello industriale o professionale, sia
inasprendo le sanzioni per coloro che imbrattano i beni
culturali.
Sotto il profilo della produzione delle vernici occorre
considerare che la rimozione delle stesse dipende dalla loro
composizione che, indipendentemente dal tipo specifico, si può
così sintetizzare: uno o più componenti coloranti o
pigmentanti; uno o più componenti filmogeni con azione
legante; solventi o disperdenti; propellenti; altri
additivi.
L'unica soluzione, realisticamente praticabile, al
momento, per sverniciare i monumenti o gli immobili di natura
lapidea è quella della rimozione del legante tramite
rigonfiamento o indebolimento. Il legante, tuttavia, ha una
notevole variabilità della composizione, potendo consistere di
alcune classi di polimeri (resine alcalidiche, acriliche,
viniliche, nitrocellulosiche, non solventi, solventi
parziali). Questi ultimi sono i più indicati per l'opera di
rimozione effettuata su monumenti. Inoltre, qualsiasi azione
di rimozione, per rigonfiamento o solubilizzazione, ha
speranza di successo in tempi ragionevoli solo se l'agente
attivo è disperso in un supporto che consenta un contatto
continuo almeno per alcuni minuti con la superficie del
manufatto. Per tali finalità occorre che i produttori di
vernice spray mettano in commercio la vernice insieme allo
specifico prodotto atto alla rimozione della stessa.
L'idoneità e la formulazione di questo prodotto devono essere
comunicate agli organi tecnici del Ministero per i beni
culturali e ambientali che le verificano. Occorre inoltre che
il solvente, per evitare la formazione di efflorescenze
saline, non contenga alcali caustici e che, affinché non
vengano lasciate macchie residue dopo la rimozione della
vernice, non contenga cere microcristalline o paraffine.
Per quanto concerne l'inasprimento delle pene, si ritiene
che ciò possa costituire un autonomo deterrente per coloro che
intendano "imbrattare" i monumenti e le altre cose di
interesse storico-artistico o della collettività. E' prevista
l'applicazione, anche ai minorenni, di una pena alternativa
consistente - oltre alla sanzione amministrativa - nella
pulitura delle scritte vandaliche, proprie o altrui.
Infine, nel presupposto che la collettività non può
sostenere tutte le spese necessarie alla ripulitura dei beni
danneggiati con vernice spray, occorre porre a carico dei
presunti autori una quota delle spese medesime. A tal fine è
istituita una imposta sulla vendita al dettaglio, per usi
diversi da quelli industriali o artigianali, di generatori di
aerosol contenenti vernici. Una parte dell'imposta sulla
vendita al dettaglio è utilizzata dal Ministero per i beni
culturali e ambientali per specifiche campagne di
sensibilizzazione.
A tal fine la presente proposta di legge prevede quanto
segue: l'articolo 1 configura il deturpamento di cose di
interesse storico-artistico mediante vernici, quale danno
ambientale perseguibile ai sensi dell'articolo 18 della legge
8 luglio 1986, n. 349, che obbliga l'autore del fatto al
risarcimento dei danni nei confronti dello Stato. Nella
determinazione del danno il giudice deve tener conto della
lesione e del valore culturale e artistico delle cose
danneggiate e può comminare, anche per i minorenni, pene
alternative all'arresto.
All'articolo 2 si specifica che chiunque immette sul
mercato generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a
comunicare all'Istituto centrale per il restauro, mediante una
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scheda tipo, la denominazione della vernice, la sua
composizione in resine e solventi e le indicazioni sulle
sostanze o preparati idonei alla sua rimozione. E' fatto
divieto di utilizzare nelle sostanze o preparati coadiuvanti
la rimozione che contengano alcali caustici, sali, acidi o
altre sostanze che possono lasciare residui permanenti.
L'articolo 3 istituisce una imposta sul consumo dei
generatori aerosol di vernici spray, ai fini della
tutela dei beni culturali e ambientali e per specifiche
campagne di sensibilizzazione. Presupposto dell'imposta è
l'immissione al consumo dei prodotti di cui trattasi. I
soggetti passivi dell'imposta sono individuati nei
fabbricanti, importatori e acquirenti dei prodotti. Il
pagamento dell'imposta è comprovato dall'applicazione su
ciascuna confezione spray di un apposito contrassegno di
Stato: questo facilita sia le procedure di accertamento e di
riscossione del tributo sia i controlli sulla merce già
immessa in consumo. Per quanto riguarda l'aliquota, se ne
lascia la determinazione al Ministero delle finanze. Il
gettito presumibile, considerato che dalle informazioni rese
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, risulta che il consumo medio annuo nazionale
si aggira sui 10-12 milioni di contenitori, è stimabile in
circa 22 miliardi di lire annue con una imposta pari al 30 per
cento del prezzo di vendita.
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