| 1. Chiunque avvalendosi di vernici deturpa o imbratta cose
altrui è responsabile per il danno ambientale provocato, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è
commesso su cose di interesse storico od artistico, il
giudice, nella determinazione del danno, tiene conto, oltre a
quanto disposto dall'articolo 18, comma 6, della legge 8
luglio 1986, n. 349, anche dell'incidenza del comportamento
dell'autore sul valore culturale inerente a tali immobili. Il
giudice può disporre, sempre che il fatto non costituisca
reato più grave, anche per i minorenni, oltre al pagamento
della sanzione amministrativa, la rimessione in pristino della
cosa danneggiata o l'espletamento, di concerto con
l'amministrazione interessata, di lavori socialmente utili per
un periodo non superiore a giorni venti.
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