| 1. Chiunque immetta sul mercato generatori aerosol
contenenti vernici deve notificare all'Istituto centrale per
il restauro, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, successivamente, entro trenta
giorni dall'immissione del prodotto nuovo sul mercato, ai
sensi della scheda tecnica di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, la denominazione della vernice, la sua
composizione in resine e solventi e le indicazioni sulle
sostanze o i preparati utilizzabili per la sua rimozione. Non
è consentita l'indicazione di sostanze o di preparati
coadiuvanti la rimozione che contengano alcali caustici,
acidi, sali o altre sostanze che possano lasciare residui
permanenti o danneggiare le superfici lapidee.
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