| 1. I generatori aerosol contenenti vernici sono
soggetti ad una imposta erariale di consumo nella misura del
30 per cento del prezzo di vendita di ciascun contenitore.
2. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta sui prodotti
immessi in consumo nel mercato nazionale ed è esigibile, con
l'aliquota vigente alla data in cui è effettuata l'immissione
in consumo, con le modalità di cui al presente articolo.
3. I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono:
a) i fabbricanti, per i prodotti ottenuti ed
immessi in consumo nel territorio nazionale;
b) gli importatori, per i prodotti provenienti dai
Paesi terzi;
c) chiunque effettua la prima immissione in
consumo per i prodotti di provenienza comunitaria.
4. L'immissione in consumo dei prodotti si verifica:
a) per i prodotti nazionali e di importazione,
all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o
utilizzatori, sia a ditte esercenti il commercio che ne
effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente,
ovvero al momento in cui si considera effettuata, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la cessione, da parte
del venditore residente in altro Stato membro dell'Unione
europea, a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
c) per i produttori che risultano mancanti alle
verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare
esito, all'atto della loro contestazione.
5. I fabbricanti, gli importatori ed i distributori
all'ingrosso di generatori aerosol di vernici sono
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tenuti a munirsi di licenza fiscale rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza competente per territorio e soggetta al
pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila;
essi, inoltre, sono obbligati alla tenuta di un registro di
carico e scarico, previamente vidimato dallo stesso ufficio,
relativo alla movimentazione dei prodotti ed ai contrassegni
applicati di cui al comma 6.
6. L'imposta è corrisposta mediante l'applicazione di
appositi contrassegni di Stato su ciascuna confezione. La
mancanza del contrassegno è punita con una multa di entità dal
doppio a dieci volte l'ammontare dell'imposta.
L'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a
verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta, nonché presso i commercianti ed i destinatari
dei prodotti soggetti a tassazione.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di
applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche
relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e
da essi trasportati, nonché le caratteristiche del
contrassegno di cui al comma 6.
8. Il tributo si applica a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 7.
9. Con i proventi di cui al presente articolo è costituito
presso il Ministero per i beni culturali e ambientali un fondo
per gli interventi di tutela sui beni culturali e ambientali e
per il funzionamento di specifiche campagne di
sensibilizzazione.
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