| Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che
sottoponiamo alla vostra valutazione politica mira al
rafforzamento della stabilità degli organi delle
amministrazioni comunali e provinciali, stabilità non
infrequentemente messa in forse da traumatici capovolgimenti
non rispondenti ad effettive necessità di ricorso al corpo
elettorale.
Nel primo quinquennio di applicazione del sistema
elettorale maggioritario si sono riscontrati, infatti, casi di
mozioni di sfiducia deliberate sul filo sottilissimo di un
solo voto di maggioranza, secondo il disposto del testo
attuale dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n.142,
come sostituito dall'articolo 18 della legge 25 marzo 1993,
n.81. E' da ritenere, invece, che lo scopo della riforma
introdotta dalla citata legge n.81 del 1993, che attribuisce i
tre quinti dei consiglieri alla lista (o alle liste) da cui
sono stati tratti, per investimento diretto popolare, il
sindaco o il presidente della provincia, sia quello di
garantire, durante il corso del mandato, il mantenimento del
medesimo quorum di maggioranza di tre quinti. Se la
citata legge, proprio per assicurare stabilità agli esecutivi
degli enti locali, ha previsto l'attribuzione alle liste
vincenti di un numero di eletti superiore a quello che
risulterebbe da un mero riparto proporzionale dei voti, è
lecito arguirne che anche durante la vita quadriennale delle
amministrazioni tale rapporto debba essere osservato e
rispettato.
La proposta di legge che presentiamo tende ad armonizzare
il meccanismo della mozione di sfiducia con il principio della
maggioranza qualificata che assiste la componente di
maggioranza delle amministrazioni locali. Proponiamo, infatti,
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che, così come tale componente di maggioranza viene espressa,
nel suo momento genetico, dal quorum dei tre quinti dei
seggi consiliari, lo stesso quorum sia richiesto anche
per il momento terminale della medesima componente, allorché
esso sia determinato, in corso di mandato, da una mozione di
sfiducia.
L'innovazione proposta, mentre lascia immutato il
quorum dei due quinti per la presentazione della mozione
di sfiducia (consentendo, così, alla minoranza consiliare di
esercitare validamente il relativo potere), modifica il
quorum necessario affinché la mozione possa essere
approvata, allineandolo alla misura dei tre quinti, in essere
sin dall'insediamento dell'organo consiliare. La modifica,
oltre che razionalizzare sotto un comune denominatore
l'attuale sistema maggioritario, reca due ulteriori e non
indifferenti vantaggi. Anzitutto, essa rende estremamente
improbabili "fughe" di qualche singolo consigliere dalla
maggioranza verso l'opposizione, in contrasto con la fedeltà
al programma a suo tempo presentato; e garantisce, in tal
modo, trasparenza e coerenza nel rapporto fra elettori ed
eletti. In secondo luogo, essa allontana l'inconveniente di
ripetute consultazioni elettorali per ricostituire i consigli
disciolti. Come si è potuto constatare anche nella recente
tornata elettorale amministrativa, la disaffezione dei
cittadini verso lo strumento della democrazia diretta è anche
frutto del troppo frequente ricorso alle consultazioni
elettorali, al di fuori ed in aggiunta ai tempi fisiologici
previsti dalla legge.
L'articolo 1 della presente proposta di legge eleva il
quorum per l'approvazione della mozione di sfiducia
dalla maggioranza assoluta ai tre quinti degli appartenenti al
consiglio.
L'articolo 2 dispone poi, per evitare ogni incertezza
interpretativa, che la legge si applichi anche ai consigli in
corso di mandato alla data di entrata in vigore della
medesima.
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