| 1. L'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dall'articolo 18 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
è sostituito dal seguente:
"Art. 37. - (Mozione di sfiducia). - 1. Il voto del
consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad
una proposta del sindaco, del presidente della provincia o
delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli
stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le
rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza qualificata dei tre quinti dei componenti il
consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non
oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è
approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla
nomina di un commissario ai sensi della legislazione
vigente".
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