Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60178
DDL5009-0003
Progetto di legge Camera n. 5009 - testo presentato - (DDL13-5009)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5009. TESTIPDL
...C5009.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5009 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Finalità ed oggetto).
     1.  La conservazione del patrimonio naturale nazionale e la
  difesa delle risorse naturali dall'inquinamento e da ogni
  altra forma di degrado sono interessi della collettività
  nazionale.
     2.  Le regioni, in attuazione dell'articolo 9 del decreto
  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e allo
  scopo di incrementare e migliorare la tutela dell'ambiente, in
  rapporto di coordinamento organico con i servizi già
  esistenti, possono istituire, ove non vi abbiano già
  provveduto, un servizio di vigilanza ecologica volontaria.
     3.  I cittadini possono partecipare al perseguimento
  dell'interesse di cui al comma 1 in forma solidaristica
  attraverso organizzazioni di volontariato operanti per la
  vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente.
     4.  La presente legge disciplina il servizio ecologico
  volontario, l'integrazione delle attività delle organizzazioni
  di volontariato di cui al comma 3 nel quadro delle pubbliche
  funzioni e stabilisce princìpi e norme fondamentali per la
  cooperazione di Stato, regioni ed enti locali in tale
  materia.
     5.  Restano fermi, in quanto compatibili, i princìpi e le
  disposizioni contenuti nelle seguenti norme:
         a)  regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n.
  3267, e successive modificazioni;
         b)  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
  regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
  e successive modificazioni;
 
                               Pag. 5
 
         c)  testo unico delle leggi sulla pesca, approvato
  con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive
  modificazioni;
         d)  legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive
  modificazioni;
         e)  legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
  modificazioni;
         f)  decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616;
         g)  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
  modificazioni;
         h)  legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
  modificazioni;
         i)  legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
  modificazioni;
         l)  legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
  modificazioni;
         m)  legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
  modificazioni;
         n)  legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
  modificazioni;
         o)  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
  modificazioni;
         p)  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
     6.  In attuazione del principio di cooperazione le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i
  rispettivi ordinamenti ai princìpi ed alle disposizioni della
  presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
  vigore e formulano direttive riguardanti la materia, al fine
  di ottimizzare il servizio ecologico volontario e di
  uniformare il comportamento delle guardie ecologiche
  volontarie nell'intero territorio regionale.
 
DATA=980619 FASCID=DDL13-5009 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5009 TOTPAG=0012 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=500900 00 FASCIDC=13DDL5009 SORTNAV=0500900 000 00000 ZZDDLC5009 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati