| (Finalità ed oggetto).
1. La conservazione del patrimonio naturale nazionale e la
difesa delle risorse naturali dall'inquinamento e da ogni
altra forma di degrado sono interessi della collettività
nazionale.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e allo
scopo di incrementare e migliorare la tutela dell'ambiente, in
rapporto di coordinamento organico con i servizi già
esistenti, possono istituire, ove non vi abbiano già
provveduto, un servizio di vigilanza ecologica volontaria.
3. I cittadini possono partecipare al perseguimento
dell'interesse di cui al comma 1 in forma solidaristica
attraverso organizzazioni di volontariato operanti per la
vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente.
4. La presente legge disciplina il servizio ecologico
volontario, l'integrazione delle attività delle organizzazioni
di volontariato di cui al comma 3 nel quadro delle pubbliche
funzioni e stabilisce princìpi e norme fondamentali per la
cooperazione di Stato, regioni ed enti locali in tale
materia.
5. Restano fermi, in quanto compatibili, i princìpi e le
disposizioni contenuti nelle seguenti norme:
a) regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n.
3267, e successive modificazioni;
b) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni;
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c) testo unico delle leggi sulla pesca, approvato
con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive
modificazioni;
d) legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive
modificazioni;
e) legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni;
f) decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
g) legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni;
h) legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni;
i) legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni;
l) legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni;
m) legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni;
n) legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni;
o) legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni;
p) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. In attuazione del principio di cooperazione le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i
rispettivi ordinamenti ai princìpi ed alle disposizioni della
presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore e formulano direttive riguardanti la materia, al fine
di ottimizzare il servizio ecologico volontario e di
uniformare il comportamento delle guardie ecologiche
volontarie nell'intero territorio regionale.
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