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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60179
DDL5009-0004
Progetto di legge Camera n. 5009 - testo presentato - (DDL13-5009)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5009. TESTIPDL
...C5009.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5009 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Competenze istituzionali).
     1.  I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono
  esercitati nella materia oggetto della presente legge dal
 
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  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati.
     2.  Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni, le comunità
  montane, le province e le regioni sono titolari delle funzioni
  di polizia amministrativa nelle materie ad essi
  rispettivamente attribuite o trasferite, e sono delegate alle
  regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli
  organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle
  quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni
  amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
     3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano promuovono l'apporto e sostengono il funzionamento e
  l'integrazione delle organizzazioni di volontariato operanti
  nel rispettivo territorio ai fini della vigilanza sul
  patrimonio naturale e sull'ambiente e costituenti i
  coordinamenti delle guardie ecologiche volontarie.
     4.  Al fine di cui al comma 3 i soggetti di cui al medesimo
  comma possono avvalersi degli enti locali e di altre
  istituzioni regionali.  In ogni caso le regioni tengono conto
  degli interessi rappresentati dalle province attraverso
  opportune forme di partecipazione e di consultazione.
     5.  Le province nell'esercizio delle funzioni
  amministrative previste dall'articolo 14 della legge 8 giugno
  1990, n. 142, ed in esecuzione ed attuazione delle leggi
  regionali e delle deleghe ad esse conferite dalle regioni
  vigilano sull'attività dei coordinamenti delle guardie
  ecologiche volontarie, nel rispetto della loro autonomia.
     6.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano assicurano l'integrazione delle funzioni e delle
  attività delle guardie ecologiche volontarie nelle funzioni e
  nelle attività di comuni, comunità montane, enti parco e Corpo
  forestale dello Stato.
     7.  Le regioni e le province mettono a disposizione dei
  coordinamenti delle guardie ecologiche volontarie locali,
  mezzi ed attrezzature da destinare all'espletamento del
  servizio e tra questi apposite frequenze radio in banda VHF
  nonché idonei apparati di radiocomunicazione che consentano la
 
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  comunicazione tra le guardie ecologiche volontarie sull'intero
  territorio provinciale.
 
DATA=980619 FASCID=DDL13-5009 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5009 TOTPAG=0012 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=034 PAGFIN=0007 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=500900 00 FASCIDC=13DDL5009 SORTNAV=0500900 000 00000 ZZDDLC5009 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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