| (Competenze istituzionali).
1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono
esercitati nella materia oggetto della presente legge dal
Pag. 6
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni, le comunità
montane, le province e le regioni sono titolari delle funzioni
di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente attribuite o trasferite, e sono delegate alle
regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli
organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle
quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni
amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono l'apporto e sostengono il funzionamento e
l'integrazione delle organizzazioni di volontariato operanti
nel rispettivo territorio ai fini della vigilanza sul
patrimonio naturale e sull'ambiente e costituenti i
coordinamenti delle guardie ecologiche volontarie.
4. Al fine di cui al comma 3 i soggetti di cui al medesimo
comma possono avvalersi degli enti locali e di altre
istituzioni regionali. In ogni caso le regioni tengono conto
degli interessi rappresentati dalle province attraverso
opportune forme di partecipazione e di consultazione.
5. Le province nell'esercizio delle funzioni
amministrative previste dall'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, ed in esecuzione ed attuazione delle leggi
regionali e delle deleghe ad esse conferite dalle regioni
vigilano sull'attività dei coordinamenti delle guardie
ecologiche volontarie, nel rispetto della loro autonomia.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano l'integrazione delle funzioni e delle
attività delle guardie ecologiche volontarie nelle funzioni e
nelle attività di comuni, comunità montane, enti parco e Corpo
forestale dello Stato.
7. Le regioni e le province mettono a disposizione dei
coordinamenti delle guardie ecologiche volontarie locali,
mezzi ed attrezzature da destinare all'espletamento del
servizio e tra questi apposite frequenze radio in banda VHF
nonché idonei apparati di radiocomunicazione che consentano la
Pag. 7
comunicazione tra le guardie ecologiche volontarie sull'intero
territorio provinciale.
| |