| (Servizio ecologico volontario).
1. Il servizio ecologico volontario di cui all'articolo 1,
comma 4, si esplica tramite:
a) l'informazione del pubblico sulla legislazione
vigente in materia di tutela ambientale e sui criteri, mezzi e
comportamenti atti a realizzarla;
b) la vigilanza sui fattori ecologici, sulle
componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente
considerato al fine di prevenire ed eventualmente accertare
fatti e comportamenti dannosi o pericolosi nei limiti e nelle
forme previste dalla presente legge;
c) la collaborazione con le autorità competenti
per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso
di emergenza o di disastri di carattere ecologico nell'ambito
della protezione civile;
d) la collaborazione con le autorità competenti
per la raccolta di dati ed informazioni relativi all'ambiente
e per il monitoraggio ambientale;
e) la diffusione della conoscenza e del rispetto
dei valori ambientali attraverso programmi di educazione
ambientale realizzati sia sul territorio che nelle scuole.
2. Il servizio ecologico volontario è organizzato dai
soggetti indicati dalle leggi regionali secondo le norme ed i
princìpi stabiliti dalla presente legge ed è svolto dalle
guardie ecologiche volontarie.
3. Il servizio ecologico volontario è disciplinato dalle
leggi vigenti in materia ed è svolto ai sensi delle
disposizioni emanate dalle regioni.
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