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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60181
DDL5009-0006
Progetto di legge Camera n. 5009 - testo presentato - (DDL13-5009)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5009. TESTIPDL
...C5009.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5009 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche
                         volontarie).
     1.  La provincia e gli enti ed organismi pubblici titolari
  di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
 
                               Pag. 8
 
  dell'ambiente provvedono, in accordo con il coordinamento
  provinciale delle guardie ecologiche volontarie a:
         a)  redigere programmi per l'organizzazione del
  servizio ecologico volontario nei diversi ambiti territoriali
  di loro competenza, indicando le strutture, le risorse
  disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di
  svolgimento del servizio, nonché le forme di verbalizzazione e
  di trasmissione di atti e dati;
         b)  mettere a disposizione delle guardie ecologiche
  volontarie i mezzi e le attrezzature necessarie per
  l'espletamento del servizio e la realizzazione dei programmi
  di cui alla lettera  a);
         c)  promuovere ed organizzare, con il concorso del
  coordinamento, il reclutamento, la formazione, la selezione e
  l'aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;
         d)  stipulare apposite convenzioni per lo
  svolgimento del servizio e per la definizione delle relative
  responsabilità;
         e)  garantire la copertura assicurativa per la
  copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche
  volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio;
         f)  assicurare il trasferimento alle autorità
  competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate
  nello svolgimento del servizio, nonché trasmettere
  tempestivamente all'autorità competente i verbali di
  accertamento sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie
  ai sensi dell'articolo 6, comma 9, garantendo altresì la
  tempestiva comunicazione degli esiti dei citati procedimenti
  al coordinamento provinciale di cui all'articolo 5.
     2.  E' assicurata la partecipazione al servizio ecologico
  volontario delle associazioni di protezione ambientale, di cui
  all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
DATA=980619 FASCID=DDL13-5009 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5009 TOTPAG=0012 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=033 PAGFIN=0008 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=500900 00 FASCIDC=13DDL5009 SORTNAV=0500900 000 00000 ZZDDLC5009 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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