| (Organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche
volontarie).
1. La provincia e gli enti ed organismi pubblici titolari
di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
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dell'ambiente provvedono, in accordo con il coordinamento
provinciale delle guardie ecologiche volontarie a:
a) redigere programmi per l'organizzazione del
servizio ecologico volontario nei diversi ambiti territoriali
di loro competenza, indicando le strutture, le risorse
disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di
svolgimento del servizio, nonché le forme di verbalizzazione e
di trasmissione di atti e dati;
b) mettere a disposizione delle guardie ecologiche
volontarie i mezzi e le attrezzature necessarie per
l'espletamento del servizio e la realizzazione dei programmi
di cui alla lettera a);
c) promuovere ed organizzare, con il concorso del
coordinamento, il reclutamento, la formazione, la selezione e
l'aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;
d) stipulare apposite convenzioni per lo
svolgimento del servizio e per la definizione delle relative
responsabilità;
e) garantire la copertura assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche
volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio;
f) assicurare il trasferimento alle autorità
competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate
nello svolgimento del servizio, nonché trasmettere
tempestivamente all'autorità competente i verbali di
accertamento sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie
ai sensi dell'articolo 6, comma 9, garantendo altresì la
tempestiva comunicazione degli esiti dei citati procedimenti
al coordinamento provinciale di cui all'articolo 5.
2. E' assicurata la partecipazione al servizio ecologico
volontario delle associazioni di protezione ambientale, di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
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