| (Coordinamenti provinciali delle guardie ecologiche
volontarie).
1. Le guardie ecologiche volontarie si organizzano in
coordinamento provinciale, dotato di proprio statuto e di
regolamento di servizio.
2. Il coordinamento provinciale delle guardie ecologiche
volontarie è disciplinato ed organizzato secondo le
disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, e delle leggi regionali di attuazione, e svolge
la sua attività sulla base di convenzioni, in conformità
all'articolo 7 della medesima legge n. 266 del 1991.
3. Il coordinamento provinciale costituisce il tramite
unico mediante il quale le province e gli enti ed organismi
pubblici titolari di competenze in materia di tutela del
patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti
con le guardie ecologiche volontarie.
4. Il coordinamento provinciale organizza il servizio
delle guardie ecologiche volontarie tenendo conto delle
eventuali convenzioni stipulate con la provincia e con gli
enti ed organismi pubblici titolari di competenze in
materia.
| |